ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01647

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 204 del 16/07/2009
Abbinamenti
Atto 5/01838 abbinato in data 29/10/2009
Atto 5/02000 abbinato in data 29/10/2009
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 16/07/2009


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 16/07/2009
Stato iter:
29/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/10/2009
Resoconto REINA GIUSEPPE MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 29/10/2009
Resoconto PILI MAURO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/07/2009

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/10/2009

DISCUSSIONE IL 29/10/2009

SVOLTO IL 29/10/2009

CONCLUSO IL 29/10/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01647
presentata da
MAURO PILI
giovedì 16 luglio 2009, seduta n.204

PILI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:


nelle ultime settimane è stato impossibile poter viaggiare verso la Sardegna dagli aeroporti di Milano e Roma, verso Cagliari, Alghero e Olbia;

quasi tutti i voli in partenza da Milano e Roma risultano non disponibili in quanto tutti i posti sarebbero stati venduti;

tale situazione, come è avvenuto nel passato, poteva essere prevista con largo anticipo ed evitata con la definizione di nuovi voli in grado di soddisfare la domanda;

risultano venduti biglietti aerei a cittadini sardi residenti per la tratta Roma-Cagliari, di cui l'interrogante è in possesso, alla cifra di 222 euro;

tale vendita è fuori da qualsiasi regola e viola, ad avviso dell'interrogante, tutti i principi della continuità territoriale, se si considera soprattutto che tale volo doveva essere venduto a 49 euro;

tale atteggiamento delle compagnie risulta incontrollabile e viene omesso il principio che vieta di limitare il numero dei posti per i residenti e conseguentemente le tariffe applicabili;

la mancata attuazione di questa norma comporta obbligatoriamente un addebito formale o un provvedimento di revoca della stessa convenzione;

da documentazione in possesso dell'interrogante si evince, infatti, che le compagnie non abbiano in alcun modo proposto tariffe scaglionate;

non esiste nessuna dimostrazione su un prezzo di vendita significativamente inferiore alla tariffa non agevolata massima;

le compagnie si riservano, in maniera che all'interrogante appare arbitraria, la definizione di eventuali sconti che vengono eventualmente decisi solo come rimedio estremo a possibili posti vacanti disponibili;

al punto 4.3 del bando è scritto che la tariffa agevolata è senza limitazioni, e che ad essa non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio data/ora/biglietto, né alcuna penale per il rimborso;

da documenti in possesso dell'interrogante, in data 28 maggio 2009, è stata effettuata una prenotazione e un'emissione di biglietto Cagliari-Roma per 222 euro per la sola andata;

a norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte aeree intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente alla proposta formulata dalla Regione autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea su alcune rotte fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

le tariffe onerate agevolate massime indicate nel bando, rispettivamente di 49 e 59 euro, sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e della crisis surcharge dell'importo massimo consentito di 6 euro. Alle tariffe sopra indicate non può essere applicata alcuna altra maggiorazione a nessun titolo, qualunque sia la terminologia con la quale viene indicata;

i biglietti a tariffa onerata agevolata per le tratte soggette ad obblighi di servizio pubblico sono privi di limitazioni, e ad essi non è applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario, né alcuna penale per il rimborso, salvo nei casi di no show ingiustificato;

il bando prevede per i non residenti «una tariffa non agevolata massima che è quella massima applicabile a tutti i passeggeri non appartenenti a categorie agevolate»;

i vettori che accettano gli oneri si impegnano ad articolare questa tariffa secondo differenti scaglioni, garantendo la messa in vendita di un numero congruo di biglietti speciali e scontati, tali da conseguire un prezzo medio di vendita significativamente inferiore alla tariffa non agevolata massima -:

se i Ministri interrogati, anche tramite gli enti vigilanti sul trasporto aereo, non ritengano di convocare immediatamente i soggetti responsabili di questa situazione, che provoca un danno economico e una privazione della libertà di movimento da e per la Sardegna, al fine di verificarne la gravità e di provvedere a rimuovere ogni ulteriore limite alla regolare attuazione della continuità territoriale da e per la Sardegna;

se non intenda assumere le necessarie iniziative atte a verificare se nell'emissione di biglietti a 222 euro non si possano riscontrare fenomeni speculativi che rischiano di provocare un grave danno non solo al popolo sardo ma a tutti coloro che volessero recarsi in Sardegna;

se le violazioni contrattuali delle compagnie aeree in tema di «continuità territoriale» con la Sardegna non costituiscano un indebito arricchimento delle compagnie stesse;

se i Ministri interrogati non intendano adottare urgenti e opportuni provvedimenti per impedire che le compagnie aeree vengano lasciate indisturbate a regolare come meglio credono le tariffe per i non residenti, traendo per loro il massimo vantaggio ma producendo il massimo costo per i fruitori dei voli per la Sardegna, secondo l'interrogante in totale violazione della norma che prevede l'articolazione preventiva delle tariffazioni;

se i Ministri intendano attivarsi affinché si accerti se le responsabilità delle compagnie aeree, le violazioni ed inadempienze contrattuali da esse perpetrate in regime di continuità territoriale, costituiscano elementi sufficienti per revocare i contratti vigenti e promuovere un nuovo regime di continuità territoriale più rispettosa dei diritti della Sardegna a veder riconosciuta una effettiva continuità territoriale;

se i Ministri non ritengano necessario adoperarsi con provvedimenti urgenti e straordinari da adottarsi di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'interno, affinché la continuità territoriale sia effettivamente realizzata garantendo così contestualmente la tutela dell'ordine pubblico, anche di recente turbato, a causa dei disservizi del trasporto aereo fra la Sardegna e il continente. (5-01647)
Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

SARDEGNA

EUROVOC :

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trasporto aereo