ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01639

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 203 del 15/07/2009
Abbinamenti
Atto 5/01700 abbinato in data 29/09/2009
Atto 5/01797 abbinato in data 29/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: SBAI SOUAD
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 15/07/2009


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/07/2009
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/07/2009
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 29/09/2009
Stato iter:
29/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/09/2009
Resoconto SAGLIA STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 29/09/2009
Resoconto SBAI SOUAD POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/07/2009

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/09/2009

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 29/09/2009

DISCUSSIONE IL 29/09/2009

SVOLTO IL 29/09/2009

CONCLUSO IL 29/09/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01639
presentata da
SOUAD SBAI
mercoledì 15 luglio 2009, seduta n.203

SBAI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:



dopo 22 anni dai referendum del 1987, con i quali gli italiani dissero «no» all'atomo, il Governo italiano si è occupato recentemente del nucleare, una fonte di energia assai controversa;



in particolare, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» al Capo III - «Energia» stabilisce norme precise: all'articolo 7. Strategia energetica nazionale: «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la "Strategia energetica nazionale", che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi: a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento; b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione; e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica; f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.» Ed al comma 2: «Ai fini della elaborazione della proposta di cui ai comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente»;


l'interrogante fa presente di aver appreso che il Consiglio regionale della Puglia ha deliberato un atto d'impegno per il Presidente della regione, il 27 maggio 2009, al fine di riportare alle istituzioni il proprio orientamento sulla localizzazione degli impianti nucleari, alla luce dell'elaborazione del piano nazionale per la costruzione di nuove centrali nucleari, con forti preoccupazioni sul piano di tutela della popolazione, dell'ambiente e dello sviluppo turistico, risorsa fondamentale regionale, ritenendo l'opportunità che «sarebbe più lungimirante programmare l'eventuale ricorso all'energia nucleare solo con riferimento a quella di quarta generazione, che appare in grado di dare più sicurezza sia in materia di impianti che di produzione e smaltimento delle scorie che vengono riutilizzate attraverso un processo di «fertilizzazione»;


infatti, l'ordine del giorno della giunta evidenzia il fatto della non specificazione, nel disposto di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 del ricorso all'energia nucleare (vedi articolo 7, comma 1 punto d) limitandosi a citare il nucleare in riferimento a quello di quarta generazione, solo al punto d-bis) limitatamente nella strategia energetica nazionale, alla «promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione»;



parrebbe non garantito nella scelta dei siti e nella realizzazione di impianti di energia nucleare la scelta del nucleare di quarta generazione e, pertanto, le preoccupazioni di cui all'ordine del giorno del consiglio regionale, che ritengono l'utilizzo dell'energia nucleare di quarta generazione in grado di dare più sicurezza sia in materia di impianti sia di produzione e smaltimento delle scorie, sono fondatamente avvalorate dal sopracitato articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, ed il punto d) ne è la riprova;



inoltre, l'argomento è trattato anche dall'atto Senato n. 1195/B, in seconda lettura all'altro ramo del Parlamento, già atto Camera 1441/Ter B, recentemente approvato con modifiche dalla Camera dei Deputati il 1o luglio 2009 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» in cui all'articolo 25, è contenuta la delega al Governo in materia nucleare ed in particolare: «1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione dei parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo»;


al comma 2 del predetto articolo, il disegno di legge governativo definisce l'esplicazione dei criteri di delega: «La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, tra cui, si segnala: a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione; b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;



alla luce di quanto sopra, il predetto ordine del giorno di cui alla seduta consiliare, approvato all'unanimità, impegna la presidenza della Regione Puglia ad inviare la delibera ai presidenti di tutti i consigli delle regioni italiane, invitandoli ad adottare analoghe «prese di posizione», al fine «di riaffermare l'autonomia delle regioni, nel rispetto della modifica del Titolo V della Costituzione», ed infatti, si evidenzia la potestà legislativa regionale concorrente (articolo 117 della Costituzione, 3o comma) nella tutela della salute e protezione civile, nel governo del territorio, nella produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, dal che si evince, in dette materie riservate alla legislazione concorrente regionale, la riserva alla legislazione dello Stato prevista «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali»;


in detto contesto, si evidenzia, del pari, che l'articolo 117 della Costituzione al 2o comma punto s) riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», vigente il comma 4 che sancisce la potestà legislativa delle Regioni «in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata allo Stato», e pertanto sulla base del combinato disposto di tali previsioni costituzionali, a buona ragione e a giusto titolo, la regione Puglia ha preso tale posizione, affinché il territorio pugliese «sia escluso da qualsiasi ipotesi di localizzazione di impianti nucleari»;


l'interrogante evidenzia che si può ipotizzare che la scelta dei siti delle future centrali potrebbe riguardare poche aree del Paese: in Sardegna, la zona di S. Margherita di Pula, la costa orientale fra S. Lucia e Capo Comino o la zona di Lanusei presso la foce del Rio Mannu; in Puglia, la costa di Ostuni; la pianura padana dal vercellese fino al mantovano, dove già erano localizzate le centrali di Trino e di Caorso. Tali ristrette opzioni di scelta, potrebbero essere dettate dal fatto che dette centrali hanno bisogno di molta acqua per raffreddare i reattori (acqua che circola, naturalmente, fuori dal reattore), dunque se ne può prevedere la realizzazione vicino ai fiumi o al mare; queste ipotesi sono contenute anche in due dossier realizzati da Legambiente e da Greenpeace, che inseriscono tra i siti «candidati» anche Montalto di Castro (Viterbo), sia perché in zona costiera che per le condizioni particolarmente favorevoli in termini di connessioni alla rete elettrica;



riguardo alla localizzazione dei siti per lo smaltimento delle scorie nucleari, uno studio condotto tra il 1999 e il 2000 da un gruppo di lavoro costituito dalla Conferenza Stato-Regioni (e supportato tecnicamente dall'Enea) identifica come aree vocate a tal fine l'Alto Lazio, buona parte della Toscana, le Murge pugliesi e la Basilicata -:


se il Governo non ritenga opportuno sulla base dei criteri e delle modalità di scelta, adottati per la realizzazione delle centrali nucleari, nonché del numero dei siti individuati per la localizzazione degli impianti e dei depositi per le scorie nucleari, escludere la regione Puglia, nell'ambito del piano nazionale per la costruzione di nuove centrali nucleari, dalla localizzazione dei siti destinati ad ospitare centrali nucleari e siti di stoccaggio di scorie;


se intenda adottare la linea programmatica nazionale di costruire solo centrali di quarta generazione o da fusione.
(5-01639)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

energia nucleare

insediamento di centrale

protezione dell'ambiente