GNECCHI, BRAGA, BRATTI, CODURELLI, MURER e ZAMPA. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
il sottosegretario onorevole Viespoli ha risposto in Commissione Lavoro della Camera alle interrogazioni dell'onorevole Cazzola (5-01362), dell'onorevole Bratti e altri (5-01219) riguardo alla situazione dei giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni che sono stati obbligati con l'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, al passaggio di iscrizione dall'Inpdap all'Inpgi, ma si ritiene indispensabile riproporre la questione;
sia l'Inpdap che l'Inpgi sono istituti previdenziali con norme molto favorevoli per i propri iscritti, quindi non si era creata preoccupazione tra i giornalisti nel momento di approvazione della legge; la situazione è esplosa nel momento in cui sono iniziati i pensionamenti e gli interessati si sono resi conto che non viene considerata come ricostruita la posizione assicurativa senza soluzione di continuità; non si considera infatti l'anzianità di 18 anni maturata fino al 31 dicembre 1995, presso l'Inpdap che è il requisito indispensabile per avere diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo;
appare inoltre strano agli interroganti che per quanto riguarda la possibilità di collocamento a riposo coatto (decreto-legge n. 112 del 2008, articolo 72) per chi abbia 40 anni di contributi nella pubblica amministrazione si intendano considerare tutti i contributi anche in diverse gestioni e che per considerare un diritto positivo nel calcolo della pensione si vadano a scindere le gestioni; non si considera inoltre l'anzianità maturata all'Inpdap alla fatidica data del 31 dicembre 1995, e non si tiene conto che il trasferimento di iscrizione era stato previsto con legge e obbligatorio, senza possibilità di opzione;
si tratta probabilmente di 200 giornalisti che, come si sa, se fossero rimasti iscritti all'Inpdap avrebbero la quota A calcolata in base all'ultimo stipendio per tutta l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992, e la quota B sempre con il calcolo retributivo, in base alla retribuzione media settimanale degli ultimi 10 anni da ricercare nel periodo dal 1
o gennaio 1993, fino al pensionamento. Se fossero sempre stati iscritti all'Inpgi avrebbero diritto al calcolo in base alla retribuzione media settimanale degli ultimi anni con un'aliquota più favorevole del normale calcolo Inps, quindi sia nell'una che nell'altra situazione si troverebbero a godere di una pensione proporzionata alla loro retribuzione. Considerando invece in modo separato l'iscrizione ai due enti previdenziali, il danno nel calcolo è molto significativo senza che gli interessati abbiano alcuna responsabilità rispetto a questo passaggio di iscrizione che è avvenuto per legge;
nella risposta il Sottosegretario ha rimandato il problema a un tavolo tecnico in occasione del rinnovo del contratto collettivo. Si obietta a ciò che, qualora si tratti solo di dare un'interpretazione che renda giustizia o di un intervento legislativo correttivo della norma, si può procedere subito, senza aspettare un tavolo tecnico che riguarderà gli argomenti contrattuali -:
se Inpdap e Inpgi stiano interpretando correttamente la norma vigente o se invece si ritenga necessario assumere iniziative anche normative per correggere una situazione che produce un grave danno per questi giornalisti. (5-01634)