FIORIO, ZUCCHI, OLIVERIO, CUOMO, TRAPPOLINO, BRANDOLINI e MARCO CARRA. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:
alla luce dell'insufficienza del quadro normativo comunitario precedente è apparso appropriato modificare radicalmente il regime applicabile al settore del vino per conseguire i seguenti obiettivi: migliorare la competitività dei produttori comunitari; rafforzare la notorietà dei vini comunitari di qualità come i migliori del mondo; recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all'interno della Comunità europea e nel mondo; istituire un regime vitivinicolo basato su regole chiare, semplici ed efficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l'offerta; istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione comunitaria, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire che tutta la produzione sia realizzata nel rispetto e tutela dell'ambiente;
l'elaborazione del regolamento (CE) n. 479/2008 è stata preceduta da un processo di valutazione e di consultazione volto a individuare meglio le esigenze del settore vitivinicolo e di focalizzarsi su di esse;
per assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune di mercato del vino e la normativa nazionale è necessario apportare specifiche integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di vini a denominazione d'origine vitivinicola, ivi compresa la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
le regole introdotte garantiscono la protezione dei nostri vini Doc, Docg e Igt, che transitano automaticamente nel nuovo registro comunitario delle Dop e delle Igp a partire dal 1
o agosto 2009;
il nuovo sistema di classificazione, di protezione, di etichettatura e di controllo semplificato dovrà garantire una maggiore tutela del consumatore e una trasparenza tra i produttori;
per consentire alle imprese vitivinicole di adeguarsi con gradualità alla nuova Ocm, facendo salve alcune pratiche tradizionali, sono state previste alcune deroghe e norme transitorie; in particolare è consentita la produzione dei vini Igp fuori zona fino al 31 dicembre 2012, a condizione che sia previsto nei disciplinari di produzione o dalla normativa nazionale; è stato inoltre accordato un periodo transitorio per l'esame delle domande di nuovi riconoscimenti Dop e Igp con le preesistenti procedure nazionali fino al 31 dicembre 2011, purché siano presentate entro fine luglio 2009;
le nuove norme saranno applicabili ai prodotti della vendemmia 2009/2010;
le modifiche del quadro normativo, se non sufficientemente governate, rischiano di compromettere il futuro del sistema vitivinicolo italiano, di pregiudicare la capacità produttiva e la competitività di molte aziende che in questi anni sono cresciute per qualità ed innovazione;
al fine di addivenire ad una piena comprensione delle modifiche che avverranno in questo comparto economico così importante per il nostro paese, è necessario coinvolgere le competenti Commissioni parlamentari e, in particolare, la XIII Commissione della Camera, che potrebbe avviare una audizione tra tutti i soggetti protagonisti del settore permettendo loro di esprimere la propria posizione e quindi contribuire alla definizione di un quadro normativo nazionale condiviso -:
quali siano le linee di modifica della legge n. 164 del 1992, alla luce dei princìpi introdotti dal regolamento CE n. 479/2008 e delle competenze nazionali, nonché delle indicazioni riportate in premessa.
(5-01577)