ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01544

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 191 del 23/06/2009
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/06/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 13/10/2009


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 23/06/2009
Stato iter:
13/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/10/2009
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 13/10/2009
Resoconto SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/06/2009

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 13/10/2009

DISCUSSIONE IL 13/10/2009

SVOLTO IL 13/10/2009

CONCLUSO IL 13/10/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01544
presentata da
MANUELA GHIZZONI
martedì 23 giugno 2009, seduta n.191

GHIZZONI e SIRAGUSA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
il regolamento, sulla valutazione degli studenti, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 28 maggio 2009, all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 4, comma 3, stabilisce che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resti disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 «fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985 n. 121»;
il citato articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce che: nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo addizionale, ratificati con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b); i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica; per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 reca esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, la quale stabilisce, al punto 2.7, che «gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica (...)». In data 13 giugno 1990 il decreto ha subito una revisione regolarmente concordata tra le parti contraenti, che apporta la seguente modifica aggiuntiva al punto 2.7: «Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale»;
tale aggiunta non risulta nell'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - forse in quanto norma bilaterale e concordataria - non di meno è pienamente vigente nel nostro ordinamento;
non si comprende per quale motivazione nei citati articolo 2, comma 4, e articolo 4, comma 3, del regolamento sulla valutazione degli studenti si faccia riferimento a «eventuali modifiche all'Intesa» in presenza di cambiamenti effettivi apportati con adeguata revisione concordataria -:
se il ministro interrogato non ritenga opportuno, al fine di evitare ogni possibile forma di disparità di trattamento nella valutazione tra gli studenti che si avvalgono e quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, di evidenziare nei citati articoli del regolamento il contenuto dell'intesa stipulata tra le autorità scolastiche italiane e la Conferenza episcopale italiana, così come modificato con la revisione del 13 giugno 1990.
(5-01544)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA ( CEI ), DL 1994 0297

EUROVOC :

alunno

cattolicesimo

insegnante

istruzione pubblica

maggioranza dei voti

parita' di trattamento

religione

studente