GHIZZONI e SIRAGUSA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
il regolamento, sulla valutazione degli studenti, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 28 maggio 2009, all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 4, comma 3, stabilisce che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resti disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 «fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985 n. 121»;
il citato articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce che: nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo addizionale, ratificati con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b); i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica; per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 reca esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, la quale stabilisce, al punto 2.7, che «gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica (...)». In data 13 giugno 1990 il decreto ha subito una revisione regolarmente concordata tra le parti contraenti, che apporta la seguente modifica aggiuntiva al punto 2.7: «Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale»;
tale aggiunta non risulta nell'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - forse in quanto norma bilaterale e concordataria - non di meno è pienamente vigente nel nostro ordinamento;
non si comprende per quale motivazione nei citati articolo 2, comma 4, e articolo 4, comma 3, del regolamento sulla valutazione degli studenti si faccia riferimento a «eventuali modifiche all'Intesa» in presenza di cambiamenti effettivi apportati con adeguata revisione concordataria -:
se il ministro interrogato non ritenga opportuno, al fine di evitare ogni possibile forma di disparità di trattamento nella valutazione tra gli studenti che si avvalgono e quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, di evidenziare nei citati articoli del regolamento il contenuto dell'intesa stipulata tra le autorità scolastiche italiane e la Conferenza episcopale italiana, così come modificato con la revisione del 13 giugno 1990.
(5-01544)