ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01522

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 188 del 16/06/2009
Firmatari
Primo firmatario: FOGLIARDI GIAMPAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/06/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 16/06/2009


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/06/2009
Stato iter:
17/06/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 17/06/2009
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 17/06/2009
Resoconto MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 17/06/2009
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/06/2009

SVOLTO IL 17/06/2009

CONCLUSO IL 17/06/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01522
presentata da
GIAMPAOLO FOGLIARDI
martedì 16 giugno 2009, seduta n.188

FOGLIARDI e FLUVI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il «decreto anticrisi» (articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185) ha introdotto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell'imposta regionale sulle attività produttive che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti, in quanto componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare al tributo regionale;

la deduzione forfetaria, pari al 10 per cento dell'IRAP versata, può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008 (articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185). In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell'IRAP;

l'istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a partire dalle ore 12 del 12 giugno 2009, e può essere inoltrata utilizzando il prodotto di gestione denominato «Rimborsodairap»;

a tutt'oggi il prodotto informatico non è ancora stato rilasciato, e solo nelle prossime ore dovrebbe essere messo a disposizione degli utenti, con ristrettissimi tempi per le case di software per adeguare gli applicativi che si interfacciano alle contabilità aziendali;

il meccanismo prevede la priorità del rimborso ai primi presentanti, con un ingorgo e modalità di lavoro particolarmente gravose per i professionisti intermediari e conseguente esclusione per molti contribuenti che arriveranno una volta ultimata la dotazione per il bonus 2009, previsto in soli 100 milioni di euro -:

se non ritenga di dover posticipare la scadenza del 12 giugno, al fine di permettere un tempo adeguato alle società di programmazione e agli studi professionali per affrontare tali adempimenti, nonché prevedere modalità di priorità per il rimborso non in base alla presentazione delle istanze, ma sulla base di necessità e/o esigenze specifiche degli interessati fissando criteri precisi, individuando inoltre disponibilità aggiuntive per gli eventuali aventi diritto esclusi. (5-01522)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( IRAP )

EUROVOC :

contribuente

imposta sul reddito

rimborso

telematica

trasmissione dei dati