FUGATTI, BITONCI e REGUZZONI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, in tema di rapporti con le banche, ha reso nulle «le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido»;
la disposizione ha dichiarato nulle anche «le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento»;
per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, le banche devono recepire le nuove disposizioni entro 150 giorni e, quindi, entro il 28 giugno 2009;
gli istituti di credito hanno effettivamente abolito la commissione di massimo scoperto, ma hanno introdotto nuove spese, con nomi molto fantasiosi: «commissione per istruttoria urgente», «commissione per scoperto di conto», «recupero spese per ogni sospeso», «onere per passaggio a debito nel trimestre», «commissione manca fondi», solo per citarne alcuni;
lo scopo dell'introduzione dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008 era di eliminare l'odioso «balzello» costituito dalla commissione di massimo scoperto per garantire maggiore trasparenza e per ridurre le spese a carico del correntista;
con la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno del 31 marzo 2009 sono state dettate le modalità operative per l'attivazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli speciali Osservatori regionali istituiti nell'ambito degli interventi anti-crisi ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
tra le competenze attribuite al citato Osservatorio nazionale sono inclusi l'analisi dell'andamento del mercato del credito e soprattutto il monitoraggio dello stato di applicazione delle norme;
gli Osservatori regionali, che hanno sede presso le prefetture dei capoluoghi di regione e che sono coordinati dal prefetto, si occupano di monitorare l'andamento dei flussi del credito sul territorio, di analizzare le problematiche che possono sorgere e proporre soluzioni da applicare a livello locale, con riferimento anche alle condizioni applicate a famiglie e imprese -:
se si possa ritenere conforme alla ratio dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, il comportamento degli istituti di credito che hanno, di fatto, sostituito la commissione di massimo scoperto con altre spese e commissioni, in molti casi di importo superiore alla commissione di massimo scoperto con metodi di calcolo complicati e fogli informativi poco chiari.(5-01521)