DUILIO e CODURELLI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
la legge 210 del 1992 prevede forme di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni. In particolare, essa stabilisce le condizioni, le procedure e i termini di decadenza per l'ottenimento del beneficio;
l'articolo 4 della legge prevede che le domande siano esaminate da una commissione medico ospedaliera, chiamata a valutare sia l'esistenza del nesso causale tra il trattamento sanitario e la patologia manifestata dal richiedente; sia la tempestività della domanda. Avverso la decisione della commissione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro interpellato;
sono frequenti i casi in cui le commissioni mediche, pur riconoscendo l'esistenza del danno da vaccinazione, rigettino tuttavia l'istanza per intempestività. L'erronea valutazione di tale requisito è quindi spesso oggetto di impugnativa innanzi al Ministro interpellato;
in varie occasioni, tuttavia, decidendo in sede di ricorso, il Ministro interpellato non si è limitato ad accogliere o respingere i gravami in ordine ai motivi proposti dalla parte ricorrente, ed in specie, a rivalutare il solo requisito della tempestività dell'istanza; piuttosto, il Ministro interpellato ha provveduto a riforma nel merito del provvedimento emanato della commissione medica, nuovamente sindacando - escludendolo - l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione;
in questo senso, da ultimo ed emblematicamente, si segnala la decisione dell'11 settembre 2008, su ricorso proposto dalla signora Cristina Bos, sofferente di una grave forma di encefalopatia, con grave limitazione del visus, anomalie comportamentali e insufficienza mentale;
secondo i principi generali in materia, l'autorità decidente in sede di ricorso amministrativo è vincolata dai motivi di impugnazione proposti dalla parte e non può modificare o revocare l'atto impugnato per motivi differenti da quelli posti alla base del ricorso;
la condotta tenuta dal Ministro nei casi di cui si discute, non appare quindi conforme al dettato normativo. Piuttosto, essa sembra preordinata a precostituire una ben precisa strategia di difesa dell'Amministrazione nei successivi giudizi innanzi all'autorità giudiziaria;
in tale sede, infatti, i ricorrenti saranno onerati anche della prova del nesso causale tra danno subito e vaccinazione, con significativo aggravamento della loro posizione processuale, dei costi e della durata del giudizio;
risulta inoltre che l'ufficio del Ministero, competente per l'erogazione delle indennità previste dalla legge n. 210 abbia più volte richiesto alle competenti commissioni di rivalutare i giudizi medico legali emessi in precedenza, anche in casi di soggetti che ricevono i benefici di legge da più di dieci anni, e ciò al di fuori di qualunque espressa previsione normativa -:
se il Ministro interpellato non intenda modificare la propria prassi in sede di decisione dei ricorsi ex lege 210 del 1992, in particolare limitando il proprio sindacato ai motivi proposti dalle parti ricorrenti, comunque escludendo, ove non espressamente richiesto, una nuova valutazione medico legale sul nesso causale tra vaccinazione e patologia;
se il Ministro interpellato non intenda emanare appositi atti di indirizzo agli uffici competenti, perché cessino i casi di revoca o di riforma d'ufficio dei provvedimenti che hanno riconosciuto i benefici della legge 210 del 1992.
(5-01451)