ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01287

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 161 del 08/04/2009
Abbinamenti
Atto 5/01051 abbinato in data 28/07/2009
Firmatari
Primo firmatario: PALAGIANO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 08/04/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI 08/04/2009


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/04/2009
Stato iter:
28/07/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2009
Resoconto MARTINI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 28/07/2009
Resoconto FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/04/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/07/2009

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/07/2009

DISCUSSIONE IL 28/07/2009

SVOLTO IL 28/07/2009

CONCLUSO IL 28/07/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01287
presentata da
ANTONIO PALAGIANO
mercoledì 8 aprile 2009, seduta n.161

PALAGIANO e FAVIA. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:


in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004 è stato adottato il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in materia di disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, sulla base della delega contenuta nell'articolo 27 della legge 25 febbraio 2008 n. 34 (Legge Comunitaria 2007);


tale decreto legislativo al comma 3 dell'articolo 10 prevede che, nei confronti delle imprese operanti nel settore della prima trasformazione di prodotti di origine animale (come per gli impianti di macellazione, di sezionamento, di lavorazione della selvaggina, della produzione di latte e della pesca e acquicoltura), le specifiche tariffe dovute per l'effettuazione dei controlli sanitari «devono essere versate dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione», mentre, al comma 4, nei confronti delle imprese svolgenti attività produttive diverse da quelle citate (come per le imprese del settore della seconda trasformazione dei prodotti alimentari primari o appartenenti ad altre filiere di trasformazione di prodotti di origine non animale), viene introdotta una eccezione rispetto al criterio sopra riportato, nel senso che è stabilito, comunque, l'obbligo di corrispondere tariffe forfetarie entro il 31 gennaio di ogni anno, indipendentemente dall'effettuazione dei controlli medesimi;


tale obbligo di versamento (le cui tariffe sono regolate dall'apposita tabella contenuta nella Sezione 6, Allegato A, del Decreto legislativo n. 194 del 2008), è stato introdotto dal legislatore nazionale in modo discrezionale rispetto a quanto previsto dal citato Regolamento 882 del 2004, e, pertanto, appare discriminatorio e vessatorio nei confronti delle medesime imprese; inoltre, contrariamente a quanto previsto in via generale dall'articolo 1, comma 2, dello stesso Decreto legislativo n. 194 del 2008, laddove si dispone che le tariffe sono finalizzate al finanziamento dei controlli (e, quindi, a copertura delle spese relative), l'obbligo medesimo viene a consistere, di fatto, in una vera e propria imposta ingiustificata che le imprese sono tenute a versare anche in mancanza di appositi controlli sanitari e, quindi, senza che le imprese medesime possano realmente ricevere un servizio da parte dello Stato;


inoltre, nella determinazione delle tariffe, contenuta nell'Allegato A, sezione 6, del Decreto legislativo n. 194/2008, sono stati del tutto disattesi gli specifici criteri contenuti nell'articolo 27, comma 5 del Regolamento CE, cui l'articolo 27 della Legge Comunitaria 2007 rimandava espressamente, in base ai quali il Governo avrebbe dovuto tener conto, nella determinazione delle tariffe, del «tipo di azienda del settore interessata» dei «relativi fattori di rischio, degli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva, e delle esigenze delle aziende del settore situate in regioni soggette a particolari difficoltà di ordine geografico», mentre in base al decreto legislativo n. 194/08 l'individuazione delle fasce quantitative di produzione e la determinazione degli importi delle tariffe comportano, di fatto, una parificazione delle piccole imprese, anche senza dipendenti, con bassa capacità produttiva e grado limitato di rischio, e senza tener conto della posizione geografica, con quelle che hanno capacità produttive di tipo industriale (vedasi 1a fascia alla sez. 6), penalizzando palesemente sul piano concorrenziale le imprese di piccole dimensioni sia in ambito nazionale, a vantaggio di realtà produttive maggiormente strutturate, sia a livello comunitario, rispetto agli altri Paesi;


va evidenziato, altresì, che al fine di superare le incongruenze sopra indicate risulta necessario:


a) parificare la tipologia di imprese del settore della seconda trasformazione dei prodotti alimentari a quelle operanti nel settore della prima trasformazione di prodotti di origine animale per le quali le specifiche tariffe dovute per l'effettuazione dei controlli sanitari devono essere versate dagli operatori solo laddove le relative prestazioni siano realmente effettuate;


b) differenziare la tariffa sulla base della posizione geografica e della dimensione delle aziende, introducendo un esonero per ogni settore al di sotto di determinate soglie quantitative, ovvero esonerando dal pagamento le imprese che hanno una capacità produttiva inferiore al 25 per cento dei limiti massimi previsti per la prima fascia;


c) esonerare del tutto le imprese di lavorazione di prodotti notoriamente poveri (stomaci, vesciche, budella, grassi fusi, ciccioli, gelatine e collagene), rispetto a quelle di lavorazione e trasformazione di prodotti di maggior valore economico;


d) estendere il campo di applicazione del Decreto legislativo n. 194/08 anche a quello della grande distribuzione, attualmente escluso dall'obbligo dei versamenti, in modo che i costi dei controlli sanitari legati alla filiera alimentare siano equamente distribuiti fra le varie componenti imprenditoriali;


e) prevedere che le imprese di produzione che effettuano la vendita diretta al «consumatore finale» - che attualmente non sono assoggettate all'obbligo di versamento delle tariffe - siano esonerate anche nel caso in cui vendano i prodotti ai consumatori intermedi che, come utilizzatori professionali, rivendono gli stessi prodotti al consumatore finale, come nei casi dei ristoranti, delle mense, degli ospedali, eccetera, per i quali restano ferme le disposizioni del Decreto legislativo 109 del 1992 e successive modificazioni, sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari -:


quali idonee iniziative, anche di natura normativa, intenda adottare al fine di introdurre le modifiche esposte in premessa, mirate, da una parte, ad adeguare le previsioni del decreto legislativo 194 del 2008 al Regolamento CE 882/2004, che nel recepimento all'interno dell'ordinamento italiano è stato secondo gli interroganti in parte disatteso, e, dall'altra a creare un quadro normativo ed economico, anche mediante interventi a livello europeo, che non penalizzi le micro e piccole imprese, ma anzi le favorisca e le valorizzi, come affermato nella Comunicazione della Commissione europea dello scorso 25 giugno 2008 «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» (Small Busirtess Act).
(5-01287)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2008 0194

EUROVOC :

controllo sanitario

fissazione dei prezzi

industria di trasformazione

prodotto agricolo

prodotto animale

trasformazione alimentare