SCHIRRU, BELLANOVA, MADIA, ARTURO MARIO LUIGI PARISI, CODURELLI, DE BIASI, GNECCHI, RAMPI, BERRETTA, DAMIANO, GATTI, GIOVANELLI, ROSSA, PES, SIRAGUSA, DE TORRE, MURER, COSCIA, QUARTIANI, LENZI, MOTTA, GARAVINI, ARGENTIN, FRONER, SBROLLINI e CESARE MARINI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità.
- Per sapere - premesso che:
da tempo è aperta una controversia tra la Cai ed alcune organizzazioni sindacali (ed alcune lavoratrici in forma singola) riguardante l'esonero dal lavoro notturno del personale navigante. In sostanza, la Cai, che aveva accettato di assumere le donne, come richiesto dai sindacati, riconoscendone i diritti e le specifiche tutele, si era trovata con circa 400 domande di esonero dal lavoro notturno. L'Assaereo aveva avanzato istanza di interpello al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per avere chiarimenti in merito alla disciplina dell'esonero dal lavoro notturno del personale navigante. Tali chiarimenti sono stati esposti dal Ministero con lettera del 4 febbraio 2009, con cui il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali rivede il proprio precedente orientamento e ritiene ora che il divieto e i limiti al lavoro notturno previsti dall'articolo 53 del T.U. sulla maternità non si applichino al personale di volo nell'aviazione civile;
la questione era stata già affrontata dalla Direzione generale competente con risposta ad interpello n. 33 del 2007 e con parere reso dalla Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del 22 gennaio 2009;
con la citata risposta ad interpello n. 33 del 2007 il Ministero aveva sostenuto, nei confronti del personale navigante, l'applicabilità dei limiti al lavoro notturno come disciplinata dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Tale ultima disposizione, nonostante l'abrogazione operata dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 66 del 2003, era considerata, infatti, ancora in vigore con riferimento al personale navigante e ciò in base all'assunto secondo cui la stessa abrogazione avrebbe effetto esclusivamente con riferimento al campo d'applicazione del citato decreto legislativo n. 66;
gli orientamenti comunitari ai quali si riferisce l'interpello n. 1 del 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, già richiamato, riguardano la messa in mora dell'Italia avvenuta con la citata lettera del 29 gennaio 2009 della Commissione europea. Tale atto della Commissione europea, a sua volta, consegue al procedimento di infrazione n. 2006/2228 notificato all'Italia il 24 gennaio 2007 e con il quale la Commissione ha contestato l'incompatibilità del solo comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001 con riferimento all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 76/207/CEE, tesa a garantire il principio di parità di trattamento tra uomini e donne per l'accesso e le condizioni di lavoro. La contestazione della Commissione è espressamente motivata con la previsione delle norme italiane di un esplicito divieto ad adibire le donne incinte o puerpere al lavoro notturno dal momento in cui sia stata accertata la gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino; le norme europee stabiliscono, invece, che gli Stati membri debbano garantire che le gestanti non vengano obbligate al lavoro notturno, lasciando alle lavoratrici, dunque, la possibilità di scegliere liberamente di esercitare il diritto di astensione dal lavoro notturno. Pertanto, la questione sollevata dalla Commissione europea, che riguarda esclusivamente l'esigenza di assicurare la parità di trattamento economico alle lavoratrici in maternità e che comunque non inficia gli istituti di tutela delle lavoratrici madri previsti dalle leggi nazionali, non coinvolge in alcun modo le norme stabilite dai commi 2 e 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001, che sanciscono esclusivamente il diritto delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, nonché dei lavoratori che abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992, di chiedere l'esonero dal lavoro notturno;
il 31 ottobre 2008, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del settore, la Compagnia Aerea Italiana-CAI, ed il Commissario straordinario di Alitalia, hanno sottoscritto l'accordo relativo al contratto di lavoro ed ai criteri della selezione del personale dipendente, in attuazione dell'Accordo Quadro del 14 settembre 2008 firmato d'intesa con il Governo. Il Governo ha assunto la responsabilità di garantire la piena attuazione degli impegni che le parti hanno sottoscritto con l'accordo del 31 ottobre 2008, ivi comprese quelle, attinenti ai criteri e alle priorità per l'assunzione dei lavoratori da parte della compagnia CAI SpA, che riguardano la tutela delle lavoratrici in astensione dal lavoro per maternità obbligatoria, nonché per i lavoratori genitori di minori disabili, i nuclei familiari monoreddito e/o con figli minori, compresi i figli adottati o in affido;
in conformità con quanto sostenuto a livello europeo, sul lavoro notturno, si reputa possibile accettare di rimuovere definitivamente anche l'ultimo residuo di divieto di lavoro notturno per le donne (che è ora dall'inizio della gravidanza fino a un anno di vita del figlio) e di generalizzare il «non obbligo», tenendo fermo il principio secondo cui durante questo periodo la lavoratrice può decidere se lavorare nella turnazione notturna o rifiutarsi di farlo;
questo significa mantenere fermo quanto il nostro ordinamento già prevede: il «non obbligo» al lavoro notturno per le lavoratrici e, in alternativa, i lavoratori genitori di bambini fino a tre anni, o unici genitori di bambini fino a 12 anni, o impegnati nell'assistenza di un familiare disabile grave -:
quali iniziative urgenti intenda intraprendere il Ministro per assicurare alle lavoratrici ed ai lavoratori, che hanno legittimamente richiesto l'esonero dal lavoro notturno all'azienda Alitalia-CAI SpA, di esercitare i propri diritti di cura nei confronti dei figli e delle persone disabili a proprio carico, come stabilito dalla legge italiana in materia;
inoltre, quali iniziative urgenti intenda intraprendere il Ministro per promuovere l'applicazione da parte di CAI degli standard contrattuali di protezione delle lavoratrici con figli minori di uno, tre o nove anni, già in vigore presso Alitalia prima del trasferimento della compagine aziendale. (5-01279)