ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01247

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 157 del 01/04/2009
Firmatari
Primo firmatario: FUGATTI MAURIZIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 01/04/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 24/06/2009
NEGRO GIOVANNA LEGA NORD PADANIA 24/06/2009


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 01/04/2009
Stato iter:
24/06/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/06/2009
Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 24/06/2009
Resoconto RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/04/2009

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 24/06/2009

DISCUSSIONE IL 24/06/2009

SVOLTO IL 24/06/2009

CONCLUSO IL 24/06/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01247
presentata da
MAURIZIO FUGATTI
mercoledì 1 aprile 2009, seduta n.157

FUGATTI, RAINIERI e NEGRO. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:
da alcuni anni e con sempre maggior frequenza si verificano notevoli criticità nel settore del primario agricolo riguardo alla definizione ed alla gestione di specifiche sostanze quali la «pollina» ed il materiale legnoso derivante dalle potature o dalle manutenzioni in uso negli ordinamenti agronomici;
la questione nasce, in particolare, da incerte e dubbie interpretazioni che le autorità provinciali e comunali spesso attribuiscono a questi materiali;
le predette autorità, nel dubbio di dare una specifica classificazione a questi materiali di evidente derivazione agricola, si orientano o a considerarle, nel migliore dei casi, dei sottoprodotti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma in queste circostanze imponendo agli agricoltori ed agli imprenditori che svolgono attività connesse all'agricoltura, lunghe e complesse procedure burocratiche e non sempre risolutive, oppure a ritenerle dei «rifiuti speciali», in questo caso mettendo in serie difficoltà gli operatori agricoli interessati, che in caso di gestione come residuo agricolo di tali materiali, possono essere sanzionati per reati contro l'ambiente;
le stesse asperità si verificano, segnatamente per la pollina e per le ceppaglie, quando gli agricoltori ed i soggetti economici interessati si apprestano ad utilizzare le relative matrici organiche come biomasse per la produzione di energia elettrica o di calore;
per evitare tali dubbi interpretativi, sarebbe opportuno esplicitare in maniera chiara, soprattutto verso gli enti territoriali competenti, che le sostanze quali «il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le ceppaglie e la pollina», se utilizzate in campo agricolo o come biomasse per fini energetici, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati), in tal senso facendole rientrare tra le esclusioni previste dal relativo articolo 185 del medesimo decreto n. 152 del 2006;
tale revisione normativa sarebbe pienamente compatibile con il diritto comunitario vigente in materia di rifiuti ed in queste circostanze anticiperebbe il completo recepimento della nuova direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, il cui articolo 2, paragrafo 2, lettera f), tratta più chiaramente rispetto alla legislazione europea previgente la questione di cui ci si occupa, allo scopo facendo un ulteriore passo in avanti rispetto all'uso dei prodotti derivanti dalle operazioni agricole, stabilendo che sono escluse dall'ambito applicativo della direttiva le materie fecali, se non contemplate dal suo successivo paragrafo 2, lettera b), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana -:
se non intenda con urgenza provvedere ad intraprendere opportune iniziative, anche normative, affinché le province e gli enti locali interessati assumano orientamenti chiari e propositivi riguardo alla possibilità di far utilizzare senza ostacoli o ulteriori adempimenti, il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le ceppaglie la pollina e le deiezioni animali, segnatamente quando viene usato in ambito agricolo o come biomasse per fini energetici;
se non intenda ad ogni modo intraprendere o sostenere eventuali iniziative normative utili a risolvere la questione secondo gli auspici espressi in premessa.
(5-01247)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2006 0152

EUROVOC :

attrezzatura agricola

bioenergia

biomassa

coltivatore

combustibile di sostituzione

industria elettrica

normativa energetica

prodotto energetico

produzione d'energia

protezione dell'ambiente

settore agricolo