ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01229

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 154 del 27/03/2009
Firmatari
Primo firmatario: SCHIRRU AMALIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/03/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FADDA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 27/03/2009
CALVISI GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 27/03/2009
MELIS GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 27/03/2009
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 27/03/2009


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/03/2009
Stato iter:
20/05/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/05/2009
Resoconto VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 20/05/2009
Resoconto SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/03/2009

DISCUSSIONE IL 20/05/2009

SVOLTO IL 20/05/2009

CONCLUSO IL 20/05/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01229
presentata da
AMALIA SCHIRRU
venerdì 27 marzo 2009, seduta n.154

SCHIRRU, FADDA, CALVISI, MELIS e PES. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che il DURC deve essere esibito dalle imprese e dai lavoratori autonomi al committente o al responsabile dei lavori per attestare la regolarità tecnico professionale. Il documento permette quindi alle imprese di dimostrare di aver regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 ha stabilito le «modalità di rilascio e i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva» e ne ha esteso a tutti i settori economici l'applicabilità rispetto alla disciplina originale, che ne limitava l'applicazione ai settori dell'agricoltura e dell'edilizia, ed ha introdotto, fra gli adempimenti da effettuare per ottenere il rilascio del DURC, la materia della sicurezza del lavoro;

il 28 gennaio 2009, con la legge di conversione n. 2, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione, impresa), norma che apporta importanti innovazioni in tema di DURC;

con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che il DURC è richiesto «anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici, e nei lavori privati dell'edilizia», stante il disposto dell'articolo 3, comma 8, decreto legislativo n. 494 del 1996 che prevede che il committente svolga verifiche nei confronti degli appaltatori, con esplicito riferimento sia alle «imprese esecutrici» che ai «lavoratori autonomi»;

il DURC non può essere sostituito da un'autocertificazione (sentenza n. 4035 del 25 agosto 2008 del Consiglio di Stato); la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), ha previsto che l'accesso delle aziende ad ogni tipo di beneficio, normativo o contributivo, sarebbe stato subordinato al suo possesso;

il DURC dovrà essere rilasciato entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della domanda di rilascio, ed avrà validità di: 1 mese nell'ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici, 3 mesi ai fini degli appalti privati in edilizia;

regolarità contributiva è «la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali assistenziali e assicurativi, nonché di tutti gli obblighi previsti dalla normativa rispetto all'intera situazione aziendale». Si evidenzia poi che la regolarità deve essere accertata alla data di richiesta e deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione. La regolarità contributiva verrà dichiarata anche in pendenza di contenzioso amministrativo e sino a decisione dello stesso. La novità è nel chiarimento che «ai soli fini di partecipazione a gare di appalto», un'omissione contributiva non grave non impedisce il rilascio del DURC. La gravità dell'omissione contributiva è individuata nella circolare secondo due parametri, introdotti al fine di escludere dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici quelle aziende che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali: scostamento pari o inferiore al 5 per cento tra somme dovute e versate in riferimento a ciascun periodo di paga o contribuzione; scostamento inferiore a 100 euro, fermo restando l'obbligo di pagamento entro 30 giorni dal rilascio del DURC;

il DURC verrà quindi ugualmente rilasciato se le omissioni contributive accertate avranno uno scostamento tra somme dovute e versate superiore al 5 per cento, ma in presenza di un debito inferiore ai 100 euro;

il DURC doveva essere uno strumento per combattere il lavoro nero. In realtà l'eccessiva rigidità con cui si applica la norma che lo ha istituito, sta portando all'agonia decine di imprese artigiane in Sardegna e non solo. Si tratta appunto di un problema a carattere nazionale, ma nel territorio sardo, a causa della crisi economica, è ancora più pressante e sta portando all'agonia decine di imprese -:

se non intenda assumere iniziative volte a garantire il rilascio del DURC in tempi certi, al fine di evitare che le imprese, senza propria colpa, siano danneggiate per effetto dei mancati, tardivi o parziali, atti di notifica degli accertamenti da parte degli enti convenzionati con i relativi inviti alla regolarizzazione della propria posizione in caso di errori ed inadempienze.(5-01229)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2008 0081

EUROVOC :

aggiudicazione d'appalto

aiuto sociale

appalto pubblico

applicazione della legge

gara d'appalto

industria edile

lavoro autonomo

presentazione dell'offerta d'appalto

programma scolastico

sostegno di famiglia

termine di pagamento