DE PASQUALE e GHIZZONI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 64, comma 4-ter, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prescrive che «Le procedure per l'accesso alle S.S.I.S. attivate presso le Università sono sospese per l'a.s. 2008-09»;
tale norma blocca le nuove iscrizioni, mentre non vengono introdotte le disposizioni innovative né per quanto riguarda la posizione di coloro che sono già iscritti né circa le attività a questi rivolte;
successivamente, il decreto-legge 1
o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazione dalla legge del 30 ottobre 2008, n. 169, all'articolo 5-bis ha previsto l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per i soggetti che hanno frequentato un corso di specializzazione nell'anno accademico 2007/2008;
nessuna disposizione prevede, in particolare, che tali attività debbano cessare con il termine dell'anno accademico 2008-09, anzi secondo una prassi universitaria consolidata, nei casi in cui siano state sospese nuove immatricolazioni ad un corso di studio i già iscritti che non concludano gli studi nei tempi previsti in via ordinaria possono, in anni successivi, completare il percorso formativo e sostenere sia le prove intermedie sia quella finale;
di contro la circolare datata 19 dicembre 2008 del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, indirizzata a tutte le Università, ha sancito che «oltre al completamento del 2
o anno ordinario ... anche tutti gli altri corsi che le SSIS hanno attivato per fini connessi al conseguimento sia di un secondo diploma di abilitazione sia della specializzazione sul sostegno devono necessariamente essere conclusi entro l'a.a. 2008/09»;
in particolare, nel caso delle SSIS, la conclusione degli studi oltre l'ordinario termine biennale può derivare, prima ancora che da tali ritardi individuali («fuori corso»), da situazioni esplicitamente disciplinate dalla normativa (decreto ministeriale 26 maggio 1998): a) sono previsti percorsi ad hoc per studenti a tempo parziale, e ciò comporta l'articolazione dei quattro semestri su un arco di anni maggiore di due - articolo 2, lettera d) -; b) sono previsti piani di studio integrati, anche prolungati di uno o due semestri, ai fini del conseguimento di una pluralità di abilitazioni - articolo 4, comma 6, lettera b) -; c) sono previsti uno o due semestri aggiuntivi per chi voglia rendere il titolo valido anche come specializzazione per le attività di sostegno - articolo 4, comma 8 -;
il Tar del Lazio con ordinanza n. 773/2009 ha disposto l'annullamento della nota 1726 del 31 luglio 2008 del Direttore generale dell'Università con cui si vietava alle SSIS di far proseguire il percorso abilitante a coloro che, regolarmente iscritti, ai sensi di legge avevano congelato la loro iscrizione per la frequenza del dottorato di ricerca o per la maternità, ritenuto che non appare «normativamente giustificata la linea adottata dall'Amministrazione, secondo la quale possono completare il percorso SSIS solamente gli studenti che nei precedenti cicli hanno sospeso le frequenze del II anno [...] che sussiste quindi l'esigenza di un riesame della questione anche sotto il profilo organizzativo», ordinando al Direttore generale del MIUR entro venti giorni dalla notifica di proporre una soluzione praticabile per consentire l'immediato conseguimento dell'abilitazione, come già richiesto degli interroganti, peraltro, nell'ordine del giorno 9/1634/38 dell'8 ottobre 2008 -:
se non ritenga indispensabile rimodulare le note ministeriali che, pur in assenza di precisa disposizione normativa, vietano la presenza di attività e di prove di esame SSIS oltre l'anno accademico 2008-09 posto che proprio la presenza delle note ministeriali, in premessa ricordate, ha indotto alcune SSIS a ridurre i tempi sia per quanto attiene i piani di studio multi-abilitazione - sia le attività per il sostegno;
quali utili iniziative abbia predisposto al fine di vigilare con la massima attenzione che l'organizzazione delle attività progettate, e in particolare i calendari previsti, rispettino ovunque pienamente la normativa in vigore, onde evitare il rischio di dequalificare le attività formative stesse, tenuto conto del fatto che vi sono recenti bandi nei quali si prevede la concentrazione di 400 ore (corso per il sostegno) entro il giugno 2009, anche contestualmente ad altre attività e agli esami di Stato programmati nello stesso periodo;
quale sia la reale consistenza numerica dei docenti iscritti nelle graduatorie permanenti distinti per classi di concorso e regioni, al fine di meglio valutare opportune azioni da intraprendere nei singoli territori.(5-01215)