ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01214

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 152 del 25/03/2009
Firmatari
Primo firmatario: MONTAGNOLI ALESSANDRO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 25/03/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
REGUZZONI MARCO GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 25/03/2009


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 25/03/2009
Stato iter:
07/07/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/07/2009
Resoconto SAGLIA STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 07/07/2009
Resoconto MONTAGNOLI ALESSANDRO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/03/2009

DISCUSSIONE IL 07/07/2009

SVOLTO IL 07/07/2009

CONCLUSO IL 07/07/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01214
presentata da
ALESSANDRO MONTAGNOLI
mercoledì 25 marzo 2009, seduta n.152

MONTAGNOLI e REGUZZONI. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

numerose aziende hanno ricevuto richieste di pagamento da parte della società Pagine.it per servizi annuali di pubblicità on line mai richiesta;

nel corso della trasmissione Le Iene di domenica 15 marzo 2009 è stata mandata in onda una delle tante telefonate effettuate dagli operatori della società Pagine.it che, secondo tale società, hanno valore di contratto;

nella fattispecie, un operatore della società in questione, presentandosi come «Pagine.it, elenco telefonico» rivolge telefonicamente una serie di domande al titolare dell'azienda o comunque alla persona che risponde al telefono, col fine di verificare i dati dell'azienda stessa per la pubblicazione, senza mai far riferimento ad alcun tipo di pubblicità on line;

l'operatore telefonico informa il cliente che la telefonata verrà registrata, spiegando che la registrazione è necessaria ai sensi della legge sulla privacy, ma non fa menzione della validità della telefonata come stipula di contratto;

dopo aver verificato i dati relativi alla sede dell'azienda, l'operatore richiede il numero di codice fiscale e di partita iva e infine si congeda dicendo che alla telefonata seguirà l'invio della fattura di 291,00 euro;

quasi un milione di aziende ha ricevuto una fattura con questo importo da parte della società Pagine.it per un totale di 291 milioni di euro, per un servizio che non è mai stato richiesto e per una pubblicità che è stata inconsapevolmente accettata;

la società Pagine.it, seppur di recente costituzione, sembra essere riconducibile ai responsabili di un'altra società, «Pagine Italiane», che ha dichiarato fallimento in seguito all'indagine avviata dalla Polizia postale nel 2005 che ha portato alla denuncia di sei persone;

secondo gli investigatori, i soci di «Pagine italiane» prendevano su internet pacchetti di clienti di altre aziende di pubblicità on-line e inviavano a questi clienti lettere con fatture per il pagamento di servizi di pubblicità su internet mai effettivamente richiesti;

il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, «codice del consumo», nella sezione relativa ai contratti a distanza, all'articolo 52, comma 2, specifica che tutte «le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile... osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili»;

lo stesso articolo, al comma 3, prevede che «in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto»;

all'articolo 53 del medesimo codice si legge che «il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami»;

l'articolo 57 dispone che «il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore»;

la società Pagine.it sembra non aver rispettato alcuna delle disposizioni contenute nel codice del consumo sopra riportate;

le sanzioni amministrative previste per questo genere di contravvenzioni, sono fissate in una cifra tra i tremila e i diciottomila euro, raddoppiata in caso di particolare gravità o di rediciva;

se, in seguito agli opportuni controlli, la società Pagine.it fosse obbligata a pagare la sanzione pecuniaria, si verificherebbe una situazione in cui, a fronte di 291 milioni di euro incassati, ne dovrebbe sborsare una cifra compresa fra i 3 mila e i 36 mila euro -:

se il Ministro sia a conoscenza di accertamenti da parte della Polizia postale sulla società Pagine.it volti ad accertare il rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, da parte della società stessa nella stipula dei contratti a distanza;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire con iniziative normative volte a modificare l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste attualmente dall'articolo 62 del codice del consumo.
(5-01214)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2005 0206

EUROVOC :

consumatore

contratto

fatturazione

imprenditore

impresa

Internet

polizia

pubblicita'

pubblicita' elettronica non sollecitata

sanzione amministrativa

telefono

vendita a distanza