TOMMASO FOTI, DI BIAGIO e VINCENZO ANTONIO FONTANA. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
il decreto-legge n. 481 del 1978 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1978, nel prevedere la soppressione e la liquidazione dell'Onpi, non ha previsto altresì la cessazione della relativa contribuzione, sicché ogni rateo di pensione espone la voce «contributo ex-Onpi» come trattenuta per un importo equivalente a 20 delle vecchie lire;
la predetta norma ha previsto che le entrate dell'Onpi dovevano essere ripartite fra le regioni in proporzione al numero dei pensionati Inps residenti, nel 1977, nelle stesse e destinate ai comuni, singoli o associati (articolo 1-sexies, comma 2) e, inoltre, che, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, tali entrate restassero destinate all'assistenza agli anziani (comma 3);
i fondi riscossi dall'Inps e già destinati all'Onpi hanno trovato collocazione nelle uscite del bilancio dell'istituto (titolo IV, categoria 21) quale «partita di giro», dal momento che per espressa previsione dell'articolo 1-duodecies tali fondi vengono trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della ripartizione trimestrale tra le regioni;
le somme introitate dalle regioni, formalmente con destinazione a favore degli anziani, sono in realtà finite indistintamente nel calderone dei bilanci regionali, cosicché ciascuna regione pensa ai «propri» pensionati;
alcune regioni hanno avuto trasferito il patrimonio immobiliare dell'ex-ONPI, acquisendo case destinate ad ospitare i «propri» pensionati; altre regioni nulla hanno avuto, perché nel proprio territorio non si trovavano beni dell'Onpi. Le prime hanno potuto inviare i pensionati bisognosi nelle case acquisite; le altre, no. Ma tutte hanno incassato e incassano;
i pensionati pagano, pur ricevendo in cambio un beneficio soltanto alcuni di loro, sulla base della territorialità regionale e in ogni caso in maniera del tutto scollegata rispetto al versamento;
l'Onpi (Opera nazionale pensionati d'Italia) è sciolta e liquidata ormai da tempo, sicché non si capisce per quali motivi si debba tenere in vita una norma in ragione della quelle l'Istituto nazionale per la previdenza sociale continua ad operare la trattenuta destinata all'ex-Onpi -:
se risulti quale sia stata la destinazione delle somme incassate e quale utilizzo ne sia stato fatto dalle singole regioni beneficiarie;
se non appaia necessario eliminare una trattenuta che, indipendentemente dalla sua entità, è ormai priva di significato, se non altro perché appare grottesca la soppressione di un ente e la contemporanea persistente operatività del contributo destinato al medesimo.
(5-01149)