SCHIRRU, GHIZZONI, SIRAGUSA, PES, ANTONINO RUSSO e RUGGHIA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
il diritto all'istruzione degli studenti si configura come rispetto del curricolo, cioè dell'insegnamento delle discipline in esso previsto, per il monte orario stabilito per legge;
l'articolo 22, comma 6, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, in caso di assenza del docente titolare, prevede la possibilità di ricorrere a sostituzioni con personale interno, solo per assenze fino a un massimo di giorni 15; e conseguentemente, proprio per garantire il diritto all'istruzione oltre a tale limite scatta l'obbligo di provvedere alla nomina del supplente;
il decreto ministeriale 13 giugno 2007, Regolamento per il conferimento delle supplenze, all'articolo 7, comma 3 ribadisce che «il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente nel periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio»;
con nota MIUR prot. n. 3338 del 25 novembre 2008 sono state fornite istruzioni per la definizione del programma annuale 2009, dove, in particolare, vengono indicati tassativi parametri di assegnazione del fondo per le spese delle supplenze brevi, il cui importo (compresa l'eventuale integrazione massima del 50 per cento, successiva a monitoraggio), per esempio per un istituto superiore di 600 alunni, 27 classi e 50 docenti e 22 Ata in organico, corrisponde a soli 114 giorni di supplenza di un docente di scuola superiore a 18 ore di servizio;
il budget stabilito è meno della metà o addirittura di 1/3 di quanto speso negli anni precedenti;
molte scuole, già a gennaio, e la quasi totalità al massimo entro marzo, esauriranno il budget previsto;
per far fronte a tale situazione le scuole sono costrette a trovare soluzioni varie: non nominare supplenti anche per lunghi periodi di assenza del titolare; non pagare gli oneri di legge sugli stipendi dei supplenti; non nominare mai, comunque, supplenti gli insegnanti di sostegno e il personale ATA con tutte le conseguenze del caso -:
se il Ministro sia consapevole di tale situazione in cui versano tutte le scuole;
con quali criteri siano stati stabiliti i parametri per il calcolo dei fondi per le supplenze brevi, visto che risultano, nell'assoluta totalità dei casi, inadeguati a garantire il rispetto del diritto all'istruzione;
se, a fronte di necessità ineludibili (ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 448 del 2001), adeguatamente monitorate, sarà comunque assicurata, come per il passato, la copertura delle relative maggiori spese;
come dovrà essere garantito il diritto all'istruzione degli studenti, se il budget previsto dovesse essere considerato tassativo. (5-01008)