ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00778

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 105 del 16/12/2008
Firmatari
Primo firmatario: PICCHI GUGLIELMO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 16/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BIAGIO ALDO POPOLO DELLA LIBERTA' 16/12/2008


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 16/12/2008
Stato iter:
17/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/12/2008
Resoconto PICCHI GUGLIELMO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2008
Resoconto MANTICA ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
 
REPLICA 17/12/2008
Resoconto PICCHI GUGLIELMO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/12/2008

SVOLTO IL 17/12/2008

CONCLUSO IL 17/12/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00778
presentata da
GUGLIELMO PICCHI
martedì 16 dicembre 2008, seduta n.105

PICCHI e DI BIAGIO. -
Al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:


il personale a contratto nelle nostre rappresentanze diplomatico-consolari svolge una funzione estremamente importante per la collettività italiana residente all'estero. Si tratta di personale particolarmente qualificato, non solo per la conoscenza della lingua, ma anche per l'esperienza maturata e le funzioni svolte;



l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, come ha chiarito l'Avvocatura Generale dello Stato con parere n. 24867 del 22 ottobre 2003, stabilisce espressamente che il personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti di cultura, qualunque sia la legge regolatrice del loro contratto, rientra a tutti gli effetti nell'ambito del personale civile dell'Amministrazione degli Affari Esteri;



il trattamento giuridico ed economico degli impiegati a contratto regolato dalla legge locale è fortemente differenziato rispetto a quello riservato agli impiegati a contratto regolato dalla legge italiana che svolgono mansioni analoghe e sono inquadrati in posizioni comparabili;


nell'ambito della disciplina dei diritti sindacali, l'esclusione degli impiegati con contratto legato alla legge locale dal diritto di elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), si riflette in una discriminazione fondata anche sulla nazionalità, ed in quanto tale in chiaro contrasto con l'articolo 39 del Trattato UE e dell'articolo 8, n. 1, del Regolamento (Cee) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno del territorio della Comunità Europea;



alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 7 aprile 2000, il personale che era in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana o che ha optato, qualora fossero esistiti i presupposti, per la sottoscrizione di un contratto disciplinato dallo stesso regime giuridico è rimasto sottoposto alla legge italiana. Gli impiegati assunti successivamente all'entrata in vigore del decreto suddetto, sia di cittadinanza italiana sia di altra cittadinanza, con contratto regolato dalla legge locale, non hanno avuto la facoltà di optare per la normativa regolante il contratto, con evidenti riflessi discriminatori basati anche sulla cittadinanza e conseguente violazione del comma 2 dell'articolo 39 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, così come ridefinito ad Amsterdam il 2 ottobre 1997;



la Corte di Giustizia delle comunità europee in varie sentenze ha statuito «l'effetto diretto» del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità sancito dal comma 2 dell'articolo 39 cit, riconoscendo la nullità della clausola di un contratto collettivo che comporta una discriminazione contraria all'articolo 39 ed all'articolo 7 n. 1 del regolamento n. 1612 del 1968 e in tal caso riconoscendo l'obbligo da parte del giudice nazionale di applicare agli appartenenti al gruppo sfavorito da tale discriminazione lo stesso regime di cui fruiscono gli altri lavoratori, senza chiedere o attendere la previa abrogazione di siffatta clausola attraverso la contrattazione collettiva o qualsiasi altro procedimento;



la mancata osservanza da parte dell'Italia dei citati dispositivi legislativi di natura comunitaria e la conseguente sussistenza di una simile discriminazione potrebbero provocare un richiamo da parte delle Istituzioni competenti dell'UE, andando ad amplificare la già critica immagine del nostro Paese nei confronti degli orientamenti tracciati da Bruxelles in tema di lavoro e di tutela dei diritti dei lavoratori sul territorio europeo -:



se il Ministro interrogato intenda accertarsi delle fattispecie enunciate e promuovere adeguati provvedimenti al fine di colmare il limite normativo che condiziona lo status degli impiegati del Ministero degli affari esteri aventi contratto regolato dalla legge locale, oggetto di evidenti discriminazioni e di chiare violazioni del diritto comunitario. (5-00778)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

amministrazione del personale

contratto

contratto di lavoro

contratto di prestazione di servizi

diritto del lavoro

discriminazione basata sulla nazionalita'

lotta contro la discriminazione

personale a contratto

personale civile

violazione del diritto comunitario