CONTE, PAOLO RUSSO, FAENZI e NOLA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
la società ittica Lago di Paola S.r.l., fin dall'anno 1993, esercita l'attività di mitilicoltura nello specchio acqueo del lago di Paola, in virtù di contratto di affitto di settore aziendale, tutt'ora in essere, con l'azienda Vallicola del Lago di Paola di proprietà della famiglia Scalfati;
il diritto di proprietà del lago della famiglia Scalfati è stato, nel corso degli anni, riconosciuto da una serie di sentenze, compresa una sentenza emessa dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nel 1958;
il PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina ha fatto richiesta di sequestro preventivo dello specchio acqueo del lago di Paola, sostenendo l'attuale natura di demanio marittimo del lago, ed il sequestro è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Latina con provvedimento del 23 giugno 2007;
il PM ed il GIP, nei loro rispettivi provvedimenti, hanno richiamato la sentenza n. 13677/07 emessa dalla Corte di cassazione, III sez. pen., in data 3 aprile 2007, con la quale il supremo collegio, decidendo in fase cautelare su un altro procedimento penale riguardante lo specchio acqueo del lago di Paola, ha incidentalmente ritenuto la natura pubblica del lago di Paola ed in particolare l'appartenenza dello stesso al demanio marittimo;
la società ittica Lago di Paola contro il provvedimento di sequestro ha proposto prima istanza di riesame, rigettata dal Tribunale di Latina, sezione penale, con provvedimento del 20 agosto 2007, e, successivamente, richiesta di dissequestro, rigettata dal GIP del Tribunale di Latina con provvedimento del 20 agosto 2008, ma tali istanze sono state rigettate dal Tribunale di Latina per la mancanza del titolo abilitativo (concessione);
la società ittica Lago di Paola ha, pertanto, presentato richiesta presso gli organi competenti per ottenere la concessione per svolgere l'attività di mitilicoltura nel lago e, nelle more, l'autorizzazione all'occupazione preventiva prevista dall'articolo 38 del codice della navigazione, ma ad oggi la richiesta di concessione non è stata accolta, in quanto l'Agenzia del Demanio non ha ancora formalmente inserito lo specchio acqueo del lago di Paola tra i beni facenti parte del demanio necessario dello Stato;
la società ittica Lago di Paola ha l'urgente ed indifferibile necessità di riprendere la propria attività, legittimamente esercitata per circa quindici anni ma ormai interrotta dal luglio 2007, a seguito dell'intervenuto sequestro, che costìtuisce l'unica fonte di reddito, in ragione dei cospicui investimenti, delle ingenti spese di gestione anche relative ai quindici dipendenti dalla stessa impiegati -:
se il Lago di Paola sia un bene di carattere pubblico e/o demaniale, quale sia l'ente competente al rilascio della relativa concessione, se il rilascio della concessione debba necessariamente essere preceduto dall'inserimento del Lago di Paola nell'elenco dei beni demaniali, e quali provvedimenti intenda adottare nello specifico per porre fine all'attuale stato di incertezza, determinando con precisione la natura giuridica del lago. (5-00748)