ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00638

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 90 del 20/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: MECACCI MATTEO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2008
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2008
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2008
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2008
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2008


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • POLITICHE EUROPEE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/11/2008
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/11/2008
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/12/2008
Stato iter:
18/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/12/2008
Resoconto ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 18/12/2008
Resoconto MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 18/12/2008
Resoconto ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/11/2008

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 04/12/2008

DISCUSSIONE IL 18/12/2008

SVOLTO IL 18/12/2008

CONCLUSO IL 18/12/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00638
presentata da
MATTEO MECACCI
giovedì 20 novembre 2008, seduta n.090

MECACCI, BERNARDINI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, ZAMPARUTTI e FARINA COSCIONI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro per le politiche europee.
- Per sapere - premesso che:

il 13 giugno del 2006 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che la normativa italiana (ed in specie la legge Vassalli del 1988, n. 117) fosse incompatibile con il diritto comunitario nella parte in cui non consente di affermare la responsabilità dello Stato per danni arrecati ai singoli e derivanti da una cattiva interpretazione del diritto comunitario operata da un giudice di ultima istanza;

il dispositivo della Sentenza della Grande Sezione, in causa C-173/03, così recita: «47. [...] Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale. Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler»;

la legge sulla responsabilità civile dei magistrati (legge Vassalli) veniva approvata a seguito della vittoria dei SI in occasione del cosiddetto «Referendum Tortora», finalizzato proprio ad introdurre nel nostro ordinamento ipotesi di responsabilità civile dei magistrati;

l'intervento normativo che a seguito del referendum - nell'intento di adeguare il nostro ordinamento al voto popolare - veniva posto in essere;

si concretizzava nella predisposizione di una normativa giudicata dalla quasi totalità dei commentatori eccessivamente restrittiva e di conseguenza ineffettiva, oltre che pressoché inapplicabile;

ora, a seguito della sentenza della Corte di Lussemburgo, la norma italiana viene ad essere censurata (potendo al limite essere addirittura disapplicata dallo stesso giudice interno) divenendo necessario un intervento normativo per adeguare il nostro ordinamento agli obblighi derivanti dal diritto comunitario;

secondo quanto stabilito dalla Corte già in anni passati, ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità dei magistrati interni per cattiva interpretazione e conseguente cattiva applicazione del diritto comunitario, secondo i cogenti principi del diritto comunitario, viene a determinarsi una responsabilità civile (dello Stato e di chi ha agito per esso) nei confronti del cittadino danneggiato da tale cattiva applicazione del diritto;

allo stato appare dunque immediatamente necessario un intervento legislativo quantomeno nei limiti individuati dalla importante pronuncia dei giudici comunitari - nell'occasione si è addirittura pronunciata la «Grande sezione» della Corte di giustizia, ovvero la formazione giudicante più importante prevista nel sistema giurisdizionale comunitario;

una eventuale ulteriore inerzia determinerebbe una chiara responsabilità dello Stato italiano e del Governo per inadempimento e violazione del diritto comunitario sanzionabile anche attraverso il rimedio del ricorso per inadempimento ex articolo 226 TCE;

risulta dunque necessario un intervento del Governo, cui incombe il dovere di garantire (adeguamento del diritto interno al diritto CE (articolo 10 della legge 11/2005) e del legislatore a garanzia della coerenza del nostro ordinamento e della certezza del diritto e soprattutto del rispetto degli obblighi comunitari (il cui rispetto è divenuto, col nuovo articolo 117 comma 1 della Costituzione, un obbligo anche costituzionalmente sancito);

va inoltre precisato come un eventuale intervento dovrebbe spingersi al di là di quanto strettamente ritenuto necessario dalla CGCE in quanto altrimenti si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni comunque assimilabili a quelle prese in considerazione dai giudici comunitari; ciò in quanto applicandosi la pronuncia solo ad ipotesi connesse a casi di cattiva interpretazione ed applicazione del diritto comunitario rimarrebbero senza tutela i soggetti coinvolti in situazioni concernenti l'applicazione di altre norme interne in materia civile, penale ed amministrativa;

è probabilmente giunto il momento di una revisione dell'intero impianto della legge Vassalli, in tal modo recuperando, dopo 20 anni, anche grazie all'intervento dei giudici di Lussemburgo, lo spirito del voto referendario -:

cosa il Governo voglia fare per, da un lato, ricondurre l'ordinamento interno in linea con gli obblighi comunitari e dall'altro riportare a coerenza l'intero sistema per quanto concerne le ipotesi non direttamente coinvolte dalla pronuncia della Corte di giustizia promovendo al contempo una riflessione più vasta circa la riforma della intera disciplina riguardante la materia della cosiddetta responsabilità civile dei magistrati.(5-00638)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

applicazione del diritto comunitario

applicazione della legge

Corte di giustizia CE

giudice

giurisdizione

referendum

responsabilita'

responsabilita' civile

responsabilita' dello Stato

violazione del diritto comunitario