MILO, ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
dagli anni Novanta ai nostri giorni molte disposizioni di natura fiscale che possono considerarsi a sostegno del contribuente, denominate più genericamente «detrazioni per oneri», previste dal Testo unico delle imposte sui redditi delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono rimaste invariate, con conseguenti ripercussioni negative sul cittadino, se si fa eccezione per l'adeguamento dei relativi importi nel passaggio dalla lira all'euro;
dal 1994 è rimasta invariata la soglia del reddito annuo, pari a 2840,51 euro, per considerare un familiare a carico e quindi poter usufruire di detrazioni dall'Irpef, nonostante più volte i governi si siano impegnati ad innalzare tale soglia, come è avvenuto dal 1987 al 1993. Si ritiene dunque che la soglia di 236,71 euro al mese per ciascun familiare a carico sia un importo adeguato all'attuale costo della vita (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986);
dal 1998 sono ferme le percentuali che è consentito detrarre per le spese sui medicinali, pari al 19 per cento, a condizione che tali spese siano superiori alla franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), per i premi di assicurazione entro la soglia di 1.291,14 euro, per i buoni pasto giornalieri dei dipendenti entro la soglia di 5,29 euro (articolo 15, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), per le spese di vitto e alloggio per il dipendente che va in trasferta in Italia, pari a 46,48 euro e se va all'estero pari a 77,47 euro, gli importi oltre quelli indicati sono considerati reddito da lavoro dipendente e dunque soggetti alle normali tasse e contributi;
si ravvisa invece una tendenza del legislatore fiscale ad introdurre annualmente nuovi sconti o bonus invece di innalzare e aggiornare quelli esistenti, come le recenti detrazioni per le spese relative alle rette per asili nido e per l'abbonamento ai trasporti pubblici, che si vogliono introdurre con la legge finanziaria per il 2009, oppure per l'attività sportiva dei figli fino ai 18 anni, per l'affitto degli studenti universitari e delle giovani coppie, tutte contenute nella legge finanziaria per il 2008 -:
se il Ministro non ritenga opportuno prevedere l'adeguamento al costo della vita, oltre che all'avvento dell'euro, degli importi rimasti invariati dagli anni Novanta per le detrazioni fiscali a beneficio dei contribuenti e a sostegno della famiglia, prima di introdurre nuove detrazioni fiscali con valenza annuale, che solo in alcuni casi vengono prorogate.(5-00620)