ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00583

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 81 del 07/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: BRATTI ALESSANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2008
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2008
VIOLA RODOLFO GIULIANO PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2008
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2008
MOTTA CARMEN PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2008
MASTROMAURO MARGHERITA ANGELA PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2008
ESPOSITO STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2008
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2008
MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2008


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 07/11/2008
Stato iter:
16/07/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/07/2009
Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 16/07/2009
Resoconto BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/11/2008

DISCUSSIONE IL 16/07/2009

SVOLTO IL 16/07/2009

CONCLUSO IL 16/07/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00583
presentata da
ALESSANDRO BRATTI
venerdì 7 novembre 2008, seduta n.081

BRATTI, IANNUZZI, BRAGA, VIOLA, REALACCI, MOTTA, MASTROMAURO, ESPOSITO, ZAMPARUTTI e MORASSUT. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:


eventi incidentali di larga risonanza come quelli di Seveso, Alaska (Exxon Valdez) ed altri occorsi nel recente passato, hanno determinato una maggior presa di coscienza dei Governi e dell'opinione pubblica, tale da implicare la emanazione di Direttive europee (recepite successivamente dai diversi Stati membri) e specifiche norme nazionali finalizzate a controllare e minimizzare la frequenza e i danni degli incidenti rilevanti;



in Italia gli stabilimenti ad alto rischio sono 1118 (Fonte: Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Inventario nazionale degli Stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti), di queste industrie pericolose solo il 68,4 per cento ha presentato i Piani di emergenza esterni e solo il 33 per cento sono state soggette ad ispezioni da parte delle autorità competenti (Fonte: Relazione della Commissione delle Comunità Europee sull'applicazione negli Stati membri della Direttiva 96/82 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose periodo 2003-2005). Queste mancanze hanno causato all'Italia l'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea nell'aprile di quest'anno (IP/08/526). Secondo il disposto della direttiva, le autorità degli Stati membri erano tenute a elaborare piani di emergenza per gli impianti pericolosi entro il 3 febbraio 2002. Nell'ottobre 2007 la Commissione ha inviato all'Italia un'ultima lettera di richiamo che segnalava la mancanza dei necessari piani di emergenza in oltre il 20 per cento degli impianti in cui venivano depositate o manipolate sostanze pericolose (IP/07/1534). Nel dicembre 2007, l'Italia ha riconosciuto tale carenza e si è impegnata a elaborare i piani mancanti. Tuttavia, ad oggi, il nostro Paese non si è ancora conformato alla direttiva e pertanto la condanna della Corte di Giustizia appare inevitabile. Un altro dato significativo è quello legato ai controlli: risulta infatti che negli ultimi anni non si sono verificate sanzioni nei confronti delle Aziende RIR (a Rischio di Incidente Rilevante) (Fonte Legambiente Lombardia Dossier Attività a rischio di incidente rilevante in Italia e in Lombardia - 10 luglio 2008);


le cause di tale situazione sono da ricercarsi, sicuramente nell'assetto normativo delle competenze di Stato e Regioni il quale, ad oggi, non ha ancora ricevuto completa attuazione;


la disciplina in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose dettata dal decreto legislativo n. 334 del 1999 prevede infatti all'articolo 18 che l'esercizio delle relative competenze amministrative da parte delle Regioni avvenga subordinatamente al perfezionarsi di un articolato procedimento regolato dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 (uno dei decreti attuativi della cosiddetta legge Bassanini);


più specificamente, tale disposizione stabilisce che le Regioni divengano titolari delle competenze amministrative al verificarsi delle seguenti condizioni:



a) adozione da parte della Regione della disciplina normativa della materia ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione;


b) previa attivazione dell'Agenzia regionale per la protezione e l'ambiente;


c) emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire, nonchè alla loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed Enti locali ed alla stipula di un Accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni (confronta articolo 7 legge n. 59 del 1997);



conseguentemente, solo alla piena definizione della procedura di cui al citato articolo 72, le Regioni vedranno l'attribuzione della totalità delle competenze amministrative nella materia;


ora, stante il fatto che la maggior parte delle Regioni italiane ha provveduto sia all'emanazione della propria legge di disciplina della materia che all'attivazione delle Agenzie per la protezione dell'ambiente l'unico elemento mancante risulta l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e la stipula dei relativi accordi di programma, in pendenza dei quali esse possono esercitare le proprie competenze nei confronti dei soli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 (soggetti a notifica), vale a dire degli stabilimenti «meno pericolosi»;


rimangono pertanto ancora nella competenza dello Stato gli impianti soggetti a «rapporto di sicurezza» (articolo 8 decreto legislativo n. 334 del 1999). A tale proposito, non si può non rimarcare come in realtà nell'ambito della Regione Lombardia il percorso normativo per il trasferimento delle competenze ai sensi del citato articolo 72 era già stato affrontato, in quanto in data 22 luglio 2003 il Ministero dell'Ambiente aveva già stipulato un Accordo di Programma con questa sola Regione;


tuttavia, la Corte dei Conti, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato con propria deliberazione n. 11 del 2005 ha ricusato il visto sull'Accordo fondando la motivazione della propria decisione nella mancata previa adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione dei beni e delle risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali;


risulta evidente, nel complesso, come allo stato, il quadro delle competenze sia fortemente frammentato e disorganico, a detrimento dello svolgimento delle attività di controllo e più in generale della sicurezza della popolazione;


si ritiene utile rilevare come in data 15 febbraio 2007 si sia tenuto un incontro della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome presso l'Ufficio per il Federalismo Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di definire le attività prodromiche alla formulazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il definitivo trasferimento delle competenze alla Regioni in attuazione della Legge «Bassanini» (Fonte: Verbale Tavolo Tecnico in materia di «Rischio di incidenti rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998» 15 febbraio 2007);


una ulteriore criticità correlata all'effettivo svolgimento delle attività da parte delle amministrazioni preposte è rappresentata dalla questione delle tariffe. L'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto del 1999 dispone che le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dalla disciplina in materia di pericoli di incidenti rilevanti vengano determinate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per le Attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle Finanze. Anche questo atto non è stato ancora emanato, pur se lo schema di decreto era già stato elaborato da tempo dal Dicastero dell'ambiente. Tuttavia, le Amministrazioni interessate, in particolare il Ministero dell'economia, pur se sollecitate più volte non hanno mai provveduto a dare il proprio assenso. (Fonte: Verbale Tavolo Tecnico in materia di «Rischio di incidenti rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 15 febbraio 2007);



è evidente come, alla luce delle disposizioni richiamate, l'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 1999 risulti alquanto opportuna in un contesto nel quale le Amministrazioni devono contribuire a ridurre il ricorso a finanziamenti pubblici e per converso aumentare gli introiti derivanti da prestazioni dalle stesse effettuate. Inoltre, si consideri come il dare attuazione a quanto sopra costituisca un'applicazione del principio di derivazione comunitaria «chi inquina paga» che pone all'attenzione la necessità di internalizzare i costi ambientali nei costi complessivi dei servizi resi-:



quali azioni il Governo intenda intraprendere per definire compiutamente l'assetto normativo delle competenze nella materia degli impianti a rischio di incidente rilevante, con particolare riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo della Bassanini e conseguente stipula dell'Accordo di Programma, nonché al fine di porre rimedio alla situazione di inefficienza determinatasi a causa del mancato trasferimento delle attribuzioni;


quali iniziative il Governo intenda assumere in relazione alla mancata adozione del decreto di definizione delle tariffe per istruttorie e controlli, alla luce tra l'altro della circostanza che esisteva uno schema già approvato dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che analogo decreto previsto dalla normativa di settore in materia di IPPC (confronta articolo 18 decreto legislativo n. 59 del 2005) è già stato emanato.
(5-00583)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

agenzia regionale

competenza amministrativa

direttiva comunitaria

imposta ambientale

incidente chimico

prevenzione dei rischi

principio chi inquina paga

programma scolastico

protezione dell'ambiente

relazioni dell'Unione europea

sostanza pericolosa

trasferimento di competenze