AMICI, SERENI, DAMIANO, BELLANOVA, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, SCHIRRU e BERRETTA. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità.
- Per sapere - premesso che:
la Consigliera nazionale di parità è una figura istituita per la promozione ed il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel mondo del lavoro;
la Consigliera nazionale è nominata con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità, e nell'esercizio di tale funzione la Consigliera riveste anche la qualifica di pubblico ufficiale ed ha l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui viene a conoscenza, si occupa della trattazione dei casi di discriminazione di rilevanza nazionale, e della promozione di pari opportunità anche mediante la partecipazione a diversi organismi di rilevanza nazionale che si interessano di politiche attive del lavoro, di formazione e di conciliazione;
le azioni della Consigliera nazionale di parità si caratterizzano, dunque, per una duplice funzione istituzionale: di vigilanza contro le discriminazioni e di promozione della parità e pari opportunità in ambito lavorativo, collaborazione con istituzioni e attori del mondo del lavoro al fine di promuovere la costituzione di reti/network: una complessa interazione, che prevede momenti di collaborazione e momenti di confronto, a tutela di interessi collettivi ed individuali che non trovano espressione sufficiente nei normali processi decisionali, a causa di fenomeni radicati di discriminazione e sottorappresentazione delle donne;
il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile del 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, dura, così come prevede l'articolo 14 dello stesso decreto legislativo, quattro anni, ed è rinnovabile una sola volta: non è prevista la revoca dell'incarico;
apprendiamo, invece, che la Consigliera Nazionale di Parità in carica dal 22 gennaio 2008, la Professoressa Fausta Guarriello, è stata rimossa dall'incarico dopo pochi mesi dalla sua nomina;
lo scorso 14 ottobre 2008 la Professoressa Fausta Guarriello, che è una stimatissima docente universitaria di Diritto del lavoro, consulente dell'Organizzazione Internazionale del lavoro ed esperta riconosciuta a livello internazionale, nel corso di un incontro, da lei stessa richiesto, con il Direttore Generale ad interim della Direzione Generale del Mercato del Lavoro, ha ricevuto una comunicazione formale dell'avvio del procedimento ex articolo 6 della legge 1
o luglio 2002, n. 145 (la cosiddetta «Legge Frattini») volto a verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145, alla nomina di Consigliera nazionale di parità effettuata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità del 22 gennaio 2008;
si tratta della applicazione della cosiddetta legge Frattini, che prevede, proprio all'articolo 6, comma 1, la possibilità di revocare «le nomine di organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo, nei sei mesi antecedenti allo scioglimento anticipato delle Camere», per mezzo del meccanismo dello spoil system;
mai prima d'ora è stato applicato lo spoil system ad una Consigliera di Parità durante il corso del suo mandato;
la Consigliera di Parità è stata unanimemente ritenuta, sin dalla sua istituzione, un organismo di garanzia dell'attuazione del principio costituzionale di parità e di pari opportunità uomo-donna, con specifico riferimento all'ambito lavorativo, priva di una vera e propria connotazione politica, ed è anche discutibile che si possa parlare, in proposito, propriamente di «organo di vertice»;
in Italia esiste una Rete Nazionale composta da circa 220 Consigliere di Parità le quali sono, nell'esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali e assoggettare la Consigliera di Parità al meccanismo dello spoil system costituirebbe un grave precedente che potrebbe ripercuotersi a cascata su tutte le altre Consigliere di Parità che operano a presidio dei rispettivi territori -:
se i Ministri competenti non ritengano che, in un momento in cui i diritti delle lavoratrici sono così difficili da tutelare, considerato anche che le statistiche vedono il nostro Paese ultimo in Europa in materia di occupazione femminile, la revoca della Consigliera in corso di mandato rappresenti una misura opportuna;
se non ritengano di dover immediatamente annullare il provvedimento di revoca ex articolo 6 della legge 1
o luglio 2002, n. 145 nei confronti della Consigliera di Parità al fine di evitare uno snaturamento delle funzioni di garanzia intrinseche di questa figura, inficiando il suo carattere di indipendenza e di terzietà, e trasformandola in modo definitivo in un organismo a carattere politico e non tecnico, legato da rapporto fiduciario con il ministro in carica, revocabile ogniqualvolta cambi la maggioranza politica.
(5-00571)