CIMADORO, MERLONI, FAVIA e SCILIPOTI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
la liberalizzazione del mercato elettrico In Italia è stata avviata con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, noto come decreto Bersani. Tale decreto, con il quale sono state recepite le indicazioni contenute nella direttiva comunitaria n. 92 del 1996 sulla creazione del Mercato Unico dell'energia, ha segnato l'inizio del processo di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica;
la direttiva europea 2003/54/CE prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, tra i quali è opportuno ricomprendere non solo i clienti domestici in condizione di disagio economico, ma anche quelli in gravi condizioni di salute che necessitano dell'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita ed alimentate da energia elettrica;
il decreto ministeriale 28 dicembre 2007 «Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati o per i clienti in gravi condizioni di salute», prevede all'articolo 3 «Criteri di compensazione per i clienti domestici utilizzatori di apparecchiature medico terapeutiche», comma 2 che «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico possibili modalità compensative, entro il 1
o gennaio 2008, riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature medico-terapeutiche»;
l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con la Deliberazione 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 «Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto, interministeriale 28 dicembre 2007» allegato A, all'articolo 4 comma 4.2 prevede un successivo provvedimento che disciplini le condizioni per l'ammissione alla compensazione dei clienti in condizioni di disagio fisico, all'articolo 13 comma 13.1 prevede un successivo provvedimento che fissi l'ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio fisico, all'articolo 14 comma 14.1 prevede un successivo provvedimento che disciplini le modalità di erogazione della compensazione per il disagio fisico;
la Deliberazione 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 allegato A articolo 4 comma 4.1 paragrafo c) prevede che la potenza contrattualmente impegnata nel punto di prelievo per il quale è richiesta la compensazione non può essere superiore a 3 kilowatt;
la potenza nel punto di prelievo, tale da soddisfare la richiesta energetica che proviene dai macchinari terapeutici e dagli altri elettrodomestici utili a soddisfare le esigenze di una comune abitazione ad uso civile, che necessita una famiglia con disagio fisico, è di 6 kilowatt -:
se il Ministro non intenda assumere iniziative in sede di approvazione della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, concernente le modalità di compensazione per i clienti economicamente svantaggiati ed in gravi condizioni di salute affinché la compensazione stessa non sia assoggettata al limite di 3 kilowatt di potenza contrattuale e se abbia notizia dei tempi nei quali la materia sarà definita.(5-00528)