DAMIANO, SCHIRRU, GATTI e FONTANELLI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
nell'ambito della Gestione separata relativamente ai medici specializzandi con la circolare n. 88 del 1
o ottobre 2008, l'Inps ha espresso parere sull'aliquota piena, specificando che deve essere sempre applicata, indipendentemente dall'iscrizione all'ENPAM e dall'eventuale svolgimento di contemporanee attività di tipo professionale;
l'interpretazione resa dal Ministero, sembra in netto contrasto con quanto disposto dal comma 26, dell'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esclude dall'obbligo della gestione separata INPS i soggetti assegnatari di borse di studio;
con la nota n. 452143, del 14 marzo 2007, l'Agenzia delle entrate, sulla considerazione che trattasi di fattispecie eguale alla borsa di studio per l'attuazione del contratto di formazione specialistica, rende noto che le somme erogate ai medici che frequentano le scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e non concorrono alla formazione della base imponibile dell'IRAP dovuta ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, in quanto le stesse somme sono corrisposte a titolo di borsa di studio di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR, ancorché con la dizione di contratto di formazione specialistica;
sulla base delle indicazioni fornite dall'INPS con nota n. 29642, del 2007, il Ministero ha comunicato alle Università di applicare l'aliquota ridotta;
gli specializzandi, ancorché usufruiscano di un contratto, non svolgono un'attività autonoma o dipendente di lavoro, ma semplicemente seguono i corsi con attività teorico-pratica, per conseguire una formazione specialistica;
l'interpretazione data dal Ministero creerebbe inoltre un grave nocumento, in quanto verrebbe ad avallare un nuovo contenzioso in atto tra gli specializzandi che pretendono un contratto di formazione-lavoro con conseguente possibile rivendicazione di strutturazione presso le Aziende sanitarie e questo Ministero che resiste alla luce di quanto enunciato dal comma 3, dell'articolo 38, del decreto legislativo n. 368 del 1999;
numerose Università hanno evidenziato i problemi relativi all'applicazione di tale circolare e soprattutto all'impossibilità di recuperare le somme verso gli specialisti che hanno già conseguito il diploma, mentre l'Enpam si sta attivando, a sua volta, sia presso codesto Ministero che presso l'INPS;
le associazioni più rappresentative della categoria, Segretariato italiano medici specializzandi (SIMS) e Federspecializzandi, a seguito dell'incontro intercorso coi vertici della Fondazione ENPAM, hanno dichiarato di essere pronte ad avviare una mobilitazione congiunta, qualora non andasse a buon fine il percorso tecnico-politico avviato in collaborazione con l'ENPAM -:
se non ritenga opportuno rivalutare il problema anche alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 368 del 1999, al fine di non dare adito ad interpretazioni ambigue tra attività formativa e attività lavorativa, ed in tal senso se non ritenga di dover rivedere la posizione presa nella suddetta circolare confermando l'applicazione di quanto già concordato e scritto nella nota INPS n. 2964 del 2007. (5-00488)