ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00392

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 58 del 01/10/2008
Firmatari
Primo firmatario: TURCO LIVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/10/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 12/11/2008
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 12/11/2008
SBROLLINI DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 12/11/2008
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 12/11/2008
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 12/11/2008
GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 12/11/2008


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 01/10/2008
Stato iter:
13/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/11/2008
Resoconto TURCO LIVIA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 13/11/2008
Resoconto FAZIO FERRUCCIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 13/11/2008
Resoconto TURCO LIVIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/10/2008

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 12/11/2008

DISCUSSIONE IL 13/11/2008

SVOLTO IL 13/11/2008

CONCLUSO IL 13/11/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00392
presentata da
LIVIA TURCO
mercoledì 1 ottobre 2008, seduta n.058

LIVIA TURCO, MIOTTO, MURER, SBROLLINI, LENZI, D'INCECCO e GRASSI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 32 della Costituzione Italiana, nel sancire la tutela della salute come «diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività», di fatto obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute in termini di generalità e di globalità atteso che il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce oltre che diritto fondamentale per l'uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, anche preminente interesse della collettività per l'impegno ed il ruolo che l'uomo stesso è chiamato ad assolvere nel sociale per lo sviluppo e la crescita della società civile;
il decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230 «Riordino della medicina penitenziaria», all'articolo 1 sancisce che «detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali»;
dopo un'attesa che ormai perdurava da dieci anni con la finanziaria 2008, all'articolo 2, comma 282 e ancor di più con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria» si è finalmente concluso l'iter che segna il passaggio del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, equiparando, per la prima volta, non solo formalmente ma anche sostanzialmente, la tutela del diritto alla salute dei cittadini in stato di detenzione con tutti gli altri utenti dell'SSN;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri descrive le linee guida per gli interventi a tutela della salute dei detenuti, oltre a richiamare tra i suoi princìpi di riferimento «la piena parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, degli individui liberi e degli individui detenuti ed internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale» e la piena e leale collaborazione interistituzionale per integrare «la tutela della salute e il recupero sociale dei detenuti», sottolinea che «la continuità terapeutica si pone quale principio fondante per l'efficacia degli interventi di cura e deve essere garantita dal momento dell'ingresso in carcere e/o in una struttura minorile, durante gli eventuali spostamenti dei detenuti tra diversi Istituti penitenziari e strutture minorili, e dopo la scarcerazione e immissione in libertà;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, reca in allegato, quale parte integrante ed essenziale, anche le «Linee di indirizzo per gli interventi negli Ospedali psichiatrici e giudiziari e nelle case di cura e custodia»;
tale riforma, nel definire in modo compiuto le competenze specifiche della amministrazione penitenziaria e del sistema sanitario nazionale, mette le Istituzioni nelle condizioni di lavorare al meglio per il recupero complessivo dei detenuti, ma, soprattutto segna un passo importante, dal quale sarà impossibile recedere in futuro, perché rafforza nella coscienza di ciascuno di noi la consapevolezza che chiunque sia sottoposto, per una qualsiasi ragione, a misure restrittive, non potrà mai più essere considerato un semplice problema da rimuovere o soggetto da dimenticare ma, come ci insegna la nostra Costituzione, persona la cui dignità e i cui diritti vanno comunque tutelati e rispettati -:
quando avrà luogo sia l'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie dal Ministero della giustizia, al momento bloccate presso la Ragioneria centrale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la continuità nei pagamenti al personale e nell'assistenza sanitaria ai detenuti sia l'approvazione del Protocollo d'intesa Stato-Regioni, concernente i contenuti e le forme del coordinamento tra il Ministero della giustizia e il Servizio sanitario a tutti i livelli istituzionali, dato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevedeva avvenisse nei 30 (trenta) giorni successivi alla sua pubblicazione, avvenuta il 1o aprile 2008.
(5-00392)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1999 0230

EUROVOC :

amministrazione penitenziaria

benessere sociale

detenuto

diritto dell'individuo

pianificazione nazionale

politica sanitaria

prestazione di servizi

protocollo di accordo

reinserimento sociale

servizio sanitario nazionale

trattamento sanitario