ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00320

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 48 del 05/08/2008
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 05/08/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PINI GIANLUCA LEGA NORD PADANIA 05/08/2008
GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA 05/08/2008
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 05/08/2008
STUCCHI GIACOMO LEGA NORD PADANIA 05/08/2008
VOLPI RAFFAELE LEGA NORD PADANIA 05/08/2008
MOLTENI NICOLA LEGA NORD PADANIA 05/08/2008
CROSIO JONNY LEGA NORD PADANIA 05/08/2008
GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 05/08/2008


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 05/08/2008
Stato iter:
14/10/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/10/2008
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 14/10/2008
Resoconto CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/08/2008

DISCUSSIONE IL 14/10/2008

SVOLTO IL 14/10/2008

CONCLUSO IL 14/10/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00320
presentata da
DAVIDE CAPARINI
martedì 5 agosto 2008, seduta n.048

CAPARINI, PINI, GOISIS, GRIMOLDI, STUCCHI, VOLPI, NICOLA MOLTENI, CROSIO e GIDONI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

la legge n. 143 del 2004, aveva previsto l'attribuzione di un doppio punteggio all'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna; in precedenza, tale speciale valutazione era stata invece prevista dalla legge n. 90 del 1957 soltanto per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna pluriclasse;

la legge n. 186 del 2004, ha poi chiarito che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare e non anche al servizio reso in sedi diverse della stessa scuola; ciò a partire dall'anno scolastico 2003/2004;

l'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso; il Governo è pertanto intervenuto e, in sede di legge finanziaria 2007, la normativa stessa è stata abrogata con effetto dal 1o settembre 2007;

successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 11 del 26 gennaio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'anzidetta disposizione della legge n. 143 del 2004, limitando il beneficio del doppio punteggio solo ai servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna, come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957, in considerazione della particolare gravosità di tale tipo di servizio;

ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale il Ministero dell'istruzione ha consultato l'Avvocatura Generale dello Stato ed ha proceduto ai conseguenti adempimenti amministrativi, tra cui l'adozione del decreto direttoriale del 16 marzo 2007, di cui l'interrogante chiede la modifica;

in particolare, sono stati decurtati i precedenti punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato e sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo;

l'associazione Precari di Montagna ha presentato ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, sia del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 (recante «approvazione della tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006»), sia del decreto direttoriale del 16 marzo 2007 (recante «integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una all'altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II, e III fascia delle graduatorie»), con particolare riferimento all'articolo 3 del predetto decreto;

i ricorrenti sono iscritti nelle graduatorie permanenti valide sia per l'immissione in ruolo sia per l'assegnazione degli incarichi di supplenza nelle scuole statali. Detti docenti, oltre ad essere iscritti nelle predette graduatorie, hanno insegnato, a partire dall'anno scolastico 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007 nelle scuole «di montagna» e cioè in quelle scuole di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare. Molti dei ricorrenti, inoltre, hanno insegnato, oltre che nelle zone di montagna, anche nelle scuole pluriclasse;

i ricorrenti sono docenti dell'associazione Precari di Montagna hanno optato per l'insegnamento nelle predette scuole di montagna, con prevedibile maggiore dispendio di energie e maggiori costi rispetto alla possibilità di insegnamento in scuole vicine alla propria residenza, anche con la prospettiva di usufruire, nei criteri di valutazione dei titoli, come prevede l'articolo 1 della legge n. 143 del 4 giugno 2004, dell'attribuzione del doppio punteggio (24 punti anziché 12);

il sottosegretario Letizia De Torre in risposta all'interrogazione Caparini 5-01405 ha dichiarato che: «per consolidata giurisprudenza, le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando, fin dall'origine, la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto. A tal proposito, va ricordato che, già in relazione all'ordinanza n. 2849 del 14 giugno 2007 del TAR del Lazio, sfavorevole all'Amministrazione, analoga a quella del medesimo TAR n. 3140 del 27 giugno 2007, richiamata dall'Onorevole interrogante a sostegno della propria richiesta, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3462 del 3 luglio 2007, ha accolto l'appello presentato dal Ministero. L'Alto Consesso ha ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione, avendo considerato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 2007 ha superato quanto disposto dalla legge n. 296 del 2006 e che, con riguardo alle graduatorie in argomento, non si è in presenza di rapporti esauriti o definiti. Di ciò il Ministero ha informato gli uffici scolastici periferici con circolare prot. n. 13690 del 5 luglio 2007, confermando le disposizioni già impartite in proposito all'articolo 3, comma 3, del decreto direttoriale del 16 marzo 2007, dettate in applicazione dell'anzidetta sentenza della Corte Costituzionale. Il Consiglio di Stato continua ad adottare ordinanze di accoglimento dei ricorsi in appello proposti dall'Amministrazione avverso provvedimenti cautelari del TAR Lazio analoghi a quello richiamato dall'Onorevole interrogante; ciò costituisce un indirizzo consolidato dell'Alto Consesso, a conferma della legittimità dell'operato dell'Amministrazione riguardo alla pronuncia della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza n. 11 del 2007»;

il Ministero della pubblica istruzione, in esecuzione dei citati decreti, ha proceduto all'applicazione degli effetti retroattivi senza tenere conto del dettato normativo in base al quale la «decurtazione dei punteggi già assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 e relativi a servizi già espletati dai docenti in parola» violano la clausola prevista ai commi 605, lettera c), e 607, articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che fanno «salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla data del 1o settembre 2007, nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti, relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007»;

il decreto direttoriale in contrasto col dettato normativo giustificato da una erronea lettura della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale ha stabilito che «A decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50 per cento del punteggio viene fatta d'ufficio dal Sistema informativo»;

il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale avrebbe superato quanto disposto dalla legge n. 296 del 2006 (commi 605 e 607 Finanziaria 2007);

il Tar Lazio ha affermato che «l'ordinamento non conosce la possibilità di declaratorie d'incostituzionalità implicite» e, di conseguenza, i commi 605, lettera c) e 607 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) non possono essere neutralizzati dalla pronuncia della Corte costituzionale;

la sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007, non ha superato quanto stabilito dai commi 605, lettera c), e 607 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che fanno salvi la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data, non ritorni sulle proprie decisioni cambiando orientamento e, quindi, accolga l'appello cautelare;

la legge n. 143 del 4 giugno 2004 estende la nozione di scuola di montagna alle scuole di ogni ordine e grado prevedendo che «a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione in base alla tabella di valutazione (articolo 1, comma 1)». Tale tabella, al punto B. 3), lettera h), recita che «il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado, situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1o marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari, è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare». A questo proposito si ricorda l'interpretazione autentica, in senso restrittivo, contenuta nel provvedimento «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione», in base alla quale «Il punto B. 3 lettera h) della tabella omissis si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra di seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola»;

sulla base delle disposizioni finanziarie per il 2007 (legge n. 296 del 2006), la cui entrata in vigore è anteriore alla data di pubblicazione della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale, si sono determinati i seguenti effetti giuridici: a) la definizione di un piano triennale (2007/2009) per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, da adottare mediante successivo decreto interministeriale; b) la trasformazione di graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; c) in correlazione al piano triennale è dichiarata abrogata, con effetto dal 1° settembre 2007, la disposizione di cui al punto B. 3), lettera h) della tabella di valutazione dei titoli, salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data; d) è conferita al Ministero il compito di ridefinire la citata tabella di valutazione dei titoli, mediante successivo decreto ministeriale, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica istruzione (CNPI), alle seguenti condizioni; i) con decorrenza dal biennio 2007/2008 e 2008/2009; ii) in correlazione al citato piano triennale; e iii) fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007, nell'ambito di una generale ratio di tutela dei servizi già prestati dai docenti in condizioni di precariato;

il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) condivideva di «far salva la doppia valutazione nelle scuole di montagna secondo la recente sentenza della Corte costituzionale» motivando tale scelta con la necessità «di non alterare equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate oggi, graduatorie ad esaurimento»;

i decreti in parola, impugnati dai docenti interessati, e con essi gli atti prodromici e consequenziali, hanno determinato un rimescolamento delle graduatorie permanenti e uno stravolgimento dei diritti acquisiti a causa della cancellazione, a decorrere dagli anni scolastici 2003/2004, dei doppi punteggi già attribuiti e consolidati con le attuali graduatorie. Inoltre, i docenti che stanno insegnando nel corrente anno scolastico nelle scuole di montagna, con l'applicazione del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e del decreto direttoriale 16 marzo 2007, si vedrebbero lesi nelle loro legittime aspettative in quanto non gli verrebbero attribuiti i punti in misura doppia previsti per legge, con ciò stravolgendo, in corso di insegnamento, le loro legittime aspettative, tutelabili quanto meno fino alla data di pubblicazione della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale;

sulla questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Sicilia e Tar Molise, la Corte costituzionale nella sentenza n. 11 del 2007, ha ritenuto non fondate le censure relative alla violazione degli articoli 28 e 97 della Costituzione (principio di predeterminazione dei titoli da parte della legge e presunta deresponsabilizzazione dei funzionari pubblici) e quelle afferenti gli articoli 24 e 113 della Costituzione (presunta violazione dei diritti di difesa dei docenti e diritto degli stessi di agire a tutela dei propri interessi). La Corte costituzionale (al punto 6 della sentenza n. 11 del 2007) ha ritenuto altresì infondate le censure sollevate in merito ai limiti temporali del «meccanismo premiale» oggetto di vaglio costituzionale precisando che: «In primo luogo, la disposizione interpretata, per il suo stesso contenuto (valutazione dei titoli per la rideterminazione della graduatoria) non poteva che avere ad oggetto titoli precedentemente acquisiti». La Corte costituzionale ha quindi ripetutamente chiarito che il principio di tutela del cittadino - elemento essenziale dello Stato di diritto - si considera leso da quelle disposizioni retroattive - nella cui categoria non rientra quella in esame - che «trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori». La norma delimita ad un anno la considerazione del servizio prestato e quindi, non incide su situazioni ormai definite. Diversamente, la Corte costituzionale ha riconosciuto fondate le censure relative al meccanismo premiale per criterio altimetrico, in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. In particolare ha riconosciuto conforme all'articolo 3 della Costituzione, la differenziazione del trattamento «limitatamente all'insegnamento nelle scuole di montagna pluriclasse, in relazione all'effettiva maggiore gravosità dell'impegno richiesto, ancorando altresì detta differenziazione alla presenza di criteri di merito, da porsi necessariamente alla base del reclutamento dei docenti (articolo 97 della Costituzione)»;

la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del punto B) lettera h) della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 97 del 2004 (convertito dalla legge n. 143 del 2004) solo nella parte in cui «con riferimento ai comuni di montagna non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse»;

il Ministero della pubblica istruzione ha applicato le disposizioni di legge vigenti e costituzionalmente conformi, anche alla luce del richiamato vaglio della Corte, in relazione alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) per il biennio 2007-2009 senza tenere conto dei diritti maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale;

l'amministrazione scolastica non può esercitare un controllo «diffuso» sulla legittimità delle leggi, e quindi essa deve limitarsi ad applicarle ed eseguirle, fino a che siano ritenute, presuntivamente, costituzionalmente legittime;

la sezione terza-bis del Tar del Lazio che aveva accolto le istanze cautelari su ricorsi analoghi, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dei decreti ministeriali sul presupposto, fra l'altro, dell'«insussistenza del fumus boni juris alla luce dell'orientamento assunto, in sede cautelare, dal Consiglio di Stato»;

il CSA di Cuneo in data 25 luglio 2007, considerati il DDG datato 16 marzo 2007 del MPI contenente disposizioni in ordine alle integrazioni, aggiornamenti, trasferimenti da una ad altra provincia e reinserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (ex permanenti) del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 ha apportato, in autotutela, la rettifica delle graduatorie nei casi in cui un eventuale ricorso per 19 docenti accogliendo l'ordinanza del Tar del Lazio n. 3140 per il ricorso n. 4512 del 2007;

il CSA di Sondrio il 25 giugno 2008, in esecuzione di ordinanza cautelare di sospensione emessa dal TAR Lazio n. 3145 in data 27 giugno 2007, ha rettificato le graduatorie ad esaurimento, pubblicate con circolare n. 231/6 prot. n. 12322/U in data 13 luglio 2007. Il personale continuerà a permanere a meno titolo nelle relative graduatorie con il punteggio precedente, fino alla notifica della sentenza definitiva. Conseguentemente, i docenti in graduatoria, in base al punteggio precedente, avranno titolo ad essere individuati quali destinatari di contratti sia a tempo determinato, che indeterminato. Il punteggio attribuito con riserva, invece, non dà titolo all'individuazione del predetto personale, quale destinatario di contratti né a tempo determinato, né indeterminato, fino allo scioglimento della riserva per definizione del contenzioso in atto;

la certezza del diritto e il rispetto della legalità impongono di tutelare i diritti dagli insegnanti che hanno fatto la scelta di insegnare, con enormi sacrifici, in comuni di montagna, in base ad una legge vigente al momento della scelta stessa;

il Tar del Lazio dovrà emanare la sentenza nel merito della materia trattata, nonché in ordine al risarcimento del danno richiesto;

l'ordinanza di esecuzione n. 2378/2008 (ric. 4660/2007) è afferente l'ordinanza di accoglimento della sospensiva n. 3145/2007. Il Ministero non propose tempestivamente l'atto di appello e pertanto il Consiglio di Stato non potè riformare la medesima ordinanza (come viceversa fece negli altri casi di accoglimento delle sospensive). Pertanto, sulla base di tale accadimento processuale si è realizzata un'evidente disparità di trattamento tra docenti che si trovano in identiche situazioni. Per l'effetto, il CSA di Sondrio ha dovuto ricalcolare il doppio punteggio, ancorché con riserva e senza attribuzione di titolo ai fini dei contratti a tempo determinato o indeterminato;

l'articolo 136 della Costituzione recita che «quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali -:

quali iniziative il ministro intenda intraprendere a tutela dei diritti di tutti gli insegnanti precari di montagna su tutto il territorio nazionale, così come una norma ha tolto il doppio punteggio a livello nazionale, così ci deve essere una direttiva unica che possa uniformare nuovamente la situazione di tali insegnanti, affinché non si creino disparità di trattamento tra gli stessi, a differenza di quanto attualmente sta succedendo a livello provinciale tra i vari USP;

se non ritenga necessario modificare il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 recante «approvazione della tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006» e il decreto del Direttore Generale del 16 marzo 2007 recante «integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una all'altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie», in particolare l'articolo 3 del predetto decreto recante «norme specifiche per la terza fascia. Aggiornamenti e nuovi inserimenti», nonché di ogni altro atto prodromico consequenziali e comunque connessi, nella parte in cui non fanno salvi posizioni e punteggi già riconosciuti ai precari che hanno usufruito dell'articolo 1 della legge n. 143 del 4 giugno 2004;

se il Ministro nell'attesa della decisione nel merito dei ricorsi giurisdizionali al riguardo presentati al TAR del Lazio, disponga che gli Uffici scolastici provinciali formulino, in autotutela, due diverse graduatorie al fine di consentire a tutti i docenti in graduatoria di conoscere la posizione con punteggio decurtato e quella che avrebbero, invece, nel caso di decisione di merito degli organi giurisdizionali favorevole ai ricorrenti; ciò in analogia a quanto fatto dall'Ufficio scolastico provinciale di Cuneo con provvedimento del 25 luglio 2007, a seguito dell'ordinanza del TAR del Lazio n. 3140 in data 27 giugno 2007, che ha accolto la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale con il ricorso 4512 del 2007. (5-00320)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2004 0143, L 2004 0186

EUROVOC :

giudizio

insegnante

istituto di istruzione

legislazione

montagna

qualificazione professionale

regione montana