ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00277

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 45 del 30/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: CONTENTO MANLIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 30/07/2008


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 30/07/2008
Stato iter:
25/09/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/09/2008
Resoconto DAVICO MICHELINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 25/09/2008
Resoconto CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/07/2008

DISCUSSIONE IL 25/09/2008

SVOLTO IL 25/09/2008

CONCLUSO IL 25/09/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00277
presentata da
MANLIO CONTENTO
mercoledì 30 luglio 2008, seduta n.045

CONTENTO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che

con nota (prot. n. 20202/20111/07 del 30 agosto 2007), la Prefettura di Pordenone inoltrava al Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i servizi demografici - la richiesta formulata dall'Unione Italiana del Lavoro circa la «documentazione che i cittadini extracomunitari devono produrre ai fini anagrafici» in quanto il Comune di Pordenone «non ritiene validi i certificati redatti all'estero che non siano corredati della traduzione in lingua italiana da parte della nostra autorità consolare con attestazione di conformità all'originale ai sensi dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334»;

nella nota veniva altresì chiarita la posizione della Prefettura la quale ritiene, in proposito, che: «analogamente a quanto avviene nei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ... possano trovare applicazione, in combinato disposto, gli articoli 3 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che prevedono la possibilità di ricorrere per la traduzione degli atti e documenti redatti in lingua straniera, ad un traduttore ufficiale operante in Italia con successiva asseverazione da parte del Tribunale»;

con risposta del 25 giugno 2008, il direttore centrale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, dichiarava di condividere «l'accertamento espresso da codesta Prefettura, in base al quale il documento prodotto all'estero può essere tradotto dall'autorità consolare italiana nel Paese nel quale l'atto è stato prodotto, oppure da un traduttore ufficiale operante in Italia, con successiva asseverazione presso il Tribunale»;

alla risposta veniva allegata la «circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 20685/92500, del 15 dicembre 1980» utilizzata, nel caso, a conferma del parere espresso

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, però, all'articolo 3, nel disciplinare i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, esclude i cittadini non appartenenti all'Unione europea (comma 1) tranne per il ricorso alle dichiarazioni sostituite in caso di «stati, qualità personali e fatti accertabili da parte di soggetti pubblici italiani» (comma 2), fatte salve, però, le «speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero»;

lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 disciplina il ricorso alle dichiarazioni sostitutive nel caso di applicazione di convenzioni internazionali (comma 3) e precisa come, al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3, «gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri»;

disposizione di contenuto corrispondente all'articolo 2, comma 4, del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, risulta prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (e successive modificazioni - decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004), quest'ultimo adottato sulla base dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

dal quadro normativo vigente, dunque, parrebbe esclusa la possibilità di documentare stati, qualità personali e fatti con modalità diverse dal rilascio di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri;

in altre parate, non sembrerebbe corretto il ricorso, in sostituzione della precisa procedura prevista dalle norme da ultimo invocate, all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quale dispone esclusivamente in materia di «legalizzazione di firme di atti da e per l'estero» e ciò sia per l'impossibilità di applicare tale disposizione ai cittadini extracomunitari (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), sia per la specialità della disposizione contenuta nel regolamento di attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (articolo 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), che, in quanto tale, dovrebbe prevalere in tutti i casi in cui, attraverso i documenti formati dalla competente autorità dello Stato estero, si volessero documentare gli stati, le qualità personali e i fatti concernenti il cittadino extracomunitario medesimo e a maggior ragione allorché essi siano rilevanti per l'ottenimento di benefici di carattere economico posti a carico della pubblica amministrazione -:

se ritenga legittima la interpretazione fornita dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali con la nota richiamata in premessa e, in caso affermativo, sulla base di quali argomenti giuridici e quali iniziative intenda adottare in merito alla questione sollevata col presente atto di sindacato ispettivo. (5-00277)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

amministrazione locale

cittadino straniero

dipartimento

immigrazione

legislazione

misura nazionale di esecuzione

professioni dell'informazione

pubblica amministrazione

regolamento

sindacato

traduzione