ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00262

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 43 del 28/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 25/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 25/07/2008


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/07/2008
Stato iter:
25/09/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/09/2008
Resoconto FAZIO FERRUCCIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 25/09/2008
Resoconto FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/07/2008

DISCUSSIONE IL 25/09/2008

SVOLTO IL 25/09/2008

CONCLUSO IL 25/09/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00262
presentata da
MASSIMILIANO FEDRIGA
lunedì 28 luglio 2008, seduta n.043

FEDRIGA e LAURA MOLTENI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

gli interventi chirurgici per la trasformazione del sesso - riconducibili alla più ampia categoria degli interventi di chirurgia estetica - sono ormai per prassi ricompresi nelle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, e quindi praticati a titolo gratuito;

fin dal 1978, con la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, è stato affidato allo Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale, il compito di fissare i livelli delle prestazioni che devono essere garantiti a tutti i cittadini, in ottemperanza ai principi di equità ed universalità;

con la legge di riordino del SSN, legge 30 dicembre 1992, n. 502, si è confermata la competenza dello Stato a definire, in sede di adozione del Piano sanitario nazionale, i livelli di assistenza, da individuarsi sulla base anche di dati epidemiologici e clinici e con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini;

tali previsioni legislative hanno trovato ratifica al livello costituzionale con la riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge cost. n. 3 del 2001, che all'articolo 117, comma 2, lett. m), Cost. ha attribuito alla potestà legislativa nazionale il compito di determinare i livelli essenziali delle prestazioni che concernono i diritti civili e sociali;

ai fini dell'individuazione delle prestazioni concernenti i livelli essenziali di assistenza, la Corte costituzionale - con sentenza n. 27 del 1988 - ha precisato che i livelli essenziali di assistenza non contemplano esaustivamente tutti i bisogni assistenziali del singolo e della collettività e che la selezione e il contemperamento legislativo degli interessi rilevanti non deve comunque essere tale da pregiudicare il «nucleo essenzialissimo della posizione protetta»;

il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998/2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, nel definire i livelli di assistenza alla luce dei princìpi ispiratori del Servizio sanitario nazionale ha specificato i criteri che devono essere seguiti ai fini dell'individuazione delle prestazioni da intendersi come livello essenziale di assistenza; tra questi, in particolare, si segnala il principio del bisogno, in base al quale tutte le persone in condizioni di bisogno hanno diritto all'assistenza e le risorse disponibili devono essere prioritariamente indirizzate a favore delle attività in grado di rispondere ai bisogni primari della popolazione;

ai sensi del Piano sanitario nazionale 1998-2000, la definizione operativa dell'ambito delle garanzie uniformemente offerte dal Ssn secondo il principio della essenzialità richiede l'indicazione dei servizi e delle prestazioni che, per specifiche condizioni cliniche o di rischio per la salute, presentano evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale e/o collettivo, a fronte delle risorse impegnate;

in particolare, sono esclusi dai LEA le prestazioni ed i servizi che: i) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza degli interventi (ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili e/o sono utilizzate per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate); ii) non rispondono al principio dell'efficienza produttiva (ovvero non garantiscono un uso ottimale delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza); iii) non soddisfano primari bisogni di salute;

il collegamento con l'obiettivo della soddisfazione dei bisogni primari di salute ha fatto sì che il PSN 2008-20 10 escludesse esplicitamente dalla nozione di livelli essenziali di assistenza la chirurgia estetica non conseguente a incidenti, malattie o malformazioni congenite;

il problema del possibile inquadramento delle prestazioni di chirurgia estetica nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza è stato oggetto di una recente pronuncia del 27 febbraio 2007 della Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei conti;

il Ministero della salute, nella relazione di risposta (depositata il 4 ottobre 2004) all'ordinanza istruttoria della Corte ha infatti evidenziato - richiamandosi al PSN 1998-2000 - che, pur in assenza di una puntuale definizione a livello centrale o regionale di una lista degli interventi di chirurgia plastica eseguibili per finalità terapeutiche ovvero di connotati da finalità puramente estetiche, possa ritenersi che «la finalità terapeutica possa essere riconosciuta solo agli interventi con immediate, positive e significative conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita ovvero agli interventi in assenza dei quali possono manifestarsi seri danni per la salute»;

in applicazione del suddetto criterio generale, lo stesso Ministero della salute ha rappresentato che «numerose strutture hanno individuato dei criteri specifici di inclusione/esclusione prevedendo ad esempio che la compromissione dell'equilibrio psichico del paziente sia certificata da una struttura psichiatrica pubblica»;

in linea di diritto, seguendo le richiamate argomentazioni del Ministero della salute, gli interventi di chirurgia cosiddetta estetica (quand'anche non espressamente nomenclati a livello di casistica) dovrebbero ritenersi ricompresi nei livelli essenziali di assistenza posti a carico del servizio sanitario solo allorché rispondano a finalità terapeutiche, ossia caratterizzate da significative conseguenze sulla salute, nel senso che in loro mancanza possano determinarsi con evidenza scientifica seri danni per la salute;

la valutazione tecnica dell'intervento di chirurgia plastica è di fatto rimessa alla discrezionalità del chirurgo, cui è affidata la valutazione - alla stregua delle conoscenze e delle regole della scienza medica - della rispondenza dell'intervento di chirurgia plastica a soddisfare un primario bisogno di salute;

tale discrezionalità tecnica consente tuttavia un'ampia flessibilità nell'erogazione a titolo gratuito degli interventi chirurgici di trasformazione del sesso, che in alcuni ospedali specializzati - in particolare l'ospedale Gattinara di Trieste - sono erogati con continuità, come confermato anche dalle lunghe liste di attesa per l'accesso a tali prestazioni -:

quanti siano - annualmente - gli interventi chirurgici di trasformazione del sesso erogati dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e come siano ripartiti su base regionale;

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno fornire nuove linee guida volte a contenere il fenomeno dell'erogazione degli interventi chirurgici di trasformazione del sesso nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, conformemente al principio sancito dal PSN 1998-2000 per cui sono esclusi dai LEA gli interventi di chirurgia estetica non conseguenti a incidenti, malattie o malformazioni congenite. (5-00262)
Classificazione EUROVOC:
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