ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00244

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: FOGLIARDI GIAMPAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/07/2008
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/09/2008
Resoconto FOGLIARDI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 24/09/2008
Resoconto MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE INTERROGANTE 24/09/2008
Resoconto FOGLIARDI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/09/2008

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/09/2008


Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00244
presentata da
GIAMPAOLO FOGLIARDI
martedì 22 luglio 2008 nella seduta n.040

FOGLIARDI e FLUVI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:


l'articolo 148, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi non considera commerciale «l'attività svolta nei confronti degli associati, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo»;


l'attività dei consorzi di tutela dei vini a denominazione d'origine ha natura istituzionale, e non è pertanto rilevante ai fini fiscali, a condizione che:


le attività esentate siano previste dallo statuto dell'ente tra i propri scopi;


le attività istituzionali svolte in conformità alle previsioni statutarie siano finanziate mediante contributi consortili, normalmente versati con cadenza periodica dai propri associati per effetto del solo vincolo associativo (eventualmente integrati con fondi corrisposti da enti pubblici);


lo scopo essenziale e primario del Consorzio sia quello della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi ai vini tutelati, come previsto dagli articoli 19 e 21 della legge n. 164 del 1992, e la relativa attività sia destinata a procurare vantaggi (di carattere economico) indistintamente a tutti gli operatori economici della filiera vitivinicola relativa alla denominazione d'origine tutelata (a prescindere dalla loro qualità di associati o meno al Consorzio);


normalmente i consorzi di tutela dei vini a denominazione d'origine possiedono tutte le suddette caratteristiche, e pertanto la loro natura fiscale è quella di ente non commerciale;


a tale proposito l'Amministrazione finanziaria, con propria risoluzione del 27 aprile 1976, ha sostenuto che lo scopo principale dei consorzi, come desunto dalle relative previsioni statutarie, «non è lo svolgimento di attività commerciali, bensì la difesa, garanzia e tutela del prodotto che i consorziati producono e commerciano»;


nel caso in cui i consorziati o terzi non soci versino all'ente corrispettivi specifici non correlati ad obblighi statutari, ma al fine di acquisire beni o utilizzare servizi a richiesta forniti dai consorzi, ottenendone così un vantaggio diretto e specifico, l'attività svolta dai consorzi stessi assume invece, ai fini tributari, i caratteri della commercialità, in forza del disposto del citato articolo 148 del TUIR, il quale prevede che si considerano effettuate nell'esercizio delle attività commerciali le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati (e a maggior ragione quelli forniti ai non associati) a fronte del pagamento di corrispettivi specifici;


le attività svolte dal consorzi di tutela sono in prevalenza alimentate da introiti istituzionali che non rivestono natura commerciale;


si tratta, in particolare, di quote associative una tantum e annuali (ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 256 del 1997) corrisposte per solo obbligo statutario, senza diritto ad alcuna controprestazione specifica e senza alcuna possibilità di ottenere la restituzione in qualunque tempo, la cui neutralità fiscale è sancita dall'articolo 148, comma 1, del TUIR, e di prestazioni agli associati inerenti il controllo qualitativo dei prodotti e il rilascio del marchio di qualità, la cui natura non commerciale è sancita ai fini IVA, fin dal 1979, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e, ai fini IRES, dall'articolo 191 del TUIR;


ciò è riconfermato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata svolta il 16 gennaio 2008 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha affermato che tali servizi ai soci sono da ricomprendersi nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale stabilisce che, ai fini IVA, non si considera attività commerciale «la prestazione ad imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione dei marchi di qualità»;


sempre secondo la risposta fornita a tale atto di sindacato ispettivo, sono «espressamente decommercializzate, tra l'altro, le prestazioni di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, rese da Consorzi ai propri consorziati, a prescindere dalla circostanza che a fronte degli stessi sia previsto il pagamento, da parte dei medesimi consorziati, di un corrispettivo specifico o di una quota unitaria indistinta» e «la stessa disciplina di favore non si estende ai rapporti fra detti enti e terzi»;


i consorzi svolgono principalmente:


attività di tutela e valorizzazione del vino a denominazione di origine, le quali si estrinsecano mediante un'attività di natura «semipubblica» prevista dall'articolo 21 della legge n.164 del 1992, attraverso la promozione di azioni legali in Italia e all'estero per la difesa dal plagio, dalla sleale concorrenza, nonché mediante azioni rivolte ai potenziali consumatori, al fine di far meglio conoscere il vino tutelato e non produzioni di specifiche aziende;


attività di controllo su tutta la produzione dei propri associati e, nel caso in cui abbiano ottenuto, ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio 2001, l'incarico di controllo sulla produzione dei vini a denominazione d'origine, anche sulla produzione dei non associati;


prestazioni di servizi e cessioni di beni agli associati e ai terzi (partecipazioni a fiere, attività pubblicistica con specifica evidenziazione delle aziende aderenti all'iniziativa, cessione di cartellonistica), a fronte di specifiche richieste e di specifici corrispettivi, le quali hanno natura sinallagmatica e costituiscono contratti di scambio;


pertanto, secondo la disciplina fiscale vigente, non rivestono natura commerciale, e sono pertanto esclusi da imposizione diretta ed indiretta, gli introiti istituzionali dei consorzi, costituiti dalle quote associative una tantum corrisposte all'atto dell'iscrizione al Consorzio, le quote associative periodiche corrisposte nell'adempimento dei soli obblighi statutariamente previsti e le prestazioni fornite agli associati inerenti il controllo qualitativo dei prodotti e il rilascio del marchio di qualità (ora fascette identificative);


sono invece considerate introiti commerciali, e sono pertanto soggette a IVA e IRES, le prestazioni effettuate a fronte di corrispettivi specifici dai consorzi nei confronti dei propri associati o di terzi, nonché i controlli qualitativi sui prodotti - a seguito dell'incarico di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001 - effettuati nei confronti di aziende non socie del Consorzio;


la suddetta disciplina tributaria si basa sostanzialmente sul principio che l'attività istituzionale dei consorzi è finanziata esclusivamente dai contributi dovuti solo dai consorziati a fronte del vincolo statutario, oltre che dai corrispettivi sui controlli, svolti per non meno dei due terzi nei confronti dei propri associati e non aventi natura commerciale ai sensi della normativa speciale vigente in materia;


i volumi dell'attività commerciale svolta dai consorzi risultano di norma marginali rispetto ai volumi delle attività istituzionali (come facilmente riscontrabile dall'esame dei bilanci consortili), il che permette ai consorzi stessi di conservare la natura fiscale di enti non commerciali -:


se la sopra delineata ricostruzione della disciplina tributaria dei consorzi sia corretta, e, in particolare, se sussista la natura non commerciale dell'attività istituzionale di tutela e valorizzazione svolta dai consorzi ai sensi della legge e dei rispettivi sopra delineata statuti.
(5-00244)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0164

EUROVOC :

analisi qualitativa

controllo della produzione

denominazione di origine

industria delle bevande

IVA

prestazione di servizi

prodotto alimentare

protezione dell'ambiente

societa' consortili

vino

viticoltura