ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00222

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 35 del 15/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: CAZZOLA GIULIANO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 15/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 15/07/2008


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/07/2008
Stato iter:
24/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/07/2008
Resoconto VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 24/07/2008
Resoconto CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/07/2008

DISCUSSIONE IL 24/07/2008

SVOLTO IL 24/07/2008

CONCLUSO IL 24/07/2008


Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00222
presentata da
GIULIANO CAZZOLA
martedì 15 luglio 2008 nella seduta n.035

CAZZOLA e ANTONINO FOTI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

la legge 24 febbraio 2005, n. 34, e il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, di attuazione, hanno istituito, dal 1o gennaio 2008, l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che ha unificato l'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali;

il legislatore del 2005 aveva auspicato l'unificazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, istituite per la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria, rispettivamente, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione delle Casse finalizzata all'unificazione (articolo 4 della legge n. 34);

il termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi è spirato in data 31 marzo 2007 senza che il Governo esercitasse la delega, a causa della mancata adozione, da parte dei competenti Organi delle due Casse, di un progetto di unificazione;

l'avvenuta unificazione degli Ordini e la mancata unificazione delle Casse ha prodotto la situazione paradossale di un unico Ordine professionale con due Casse di previdenza obbligatoria;

l'articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (legge Maroni), ha previsto la possibilità, per gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, di accorparsi fra loro, nonché di includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica;

l'azione del Parlamento e del Governo è stata quindi ispirata dalla consapevolezza della necessità di non consentire la nascita di nuove Casse di previdenza per i liberi professionisti e di favorire, al contrario, l'aggregazione di quelle già esistenti;

tale consapevolezza è stata condivisa dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale che, nel Rapporto sugli enti previdenziali pubblici e privati del 2006, ha individuato nelle caratteristiche della monocategorialità e della ristrettezza della popolazione amministrata i maggiori rischi di tenuta del sistema;

la situazione determinatasi in materia previdenziale per l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è quindi in contrasto con le iniziative politiche adottate in passato da questa maggioranza e genera incertezza sul futuro previdenziale e sugli obblighi contributivi degli iscritti al nuovo Ordine del 1o gennaio 2008;

le due Casse, nel corso del confronto finalizzato a verificare i presupposti per la redazione di un progetto di unificazione hanno ciascuna espresso valutazioni assolutamente differenti sulle prospettive di equilibrio a lungo termine dell'altra Cassa -:

se risulti che, nel corso del confronto, la Cassa ragionieri abbia avanzato la proposta di scambio delle rispettive basi dati, ai fini della verifica delle prospettive di lungo periodo di entrambe le Casse e che la Cassa dottori commercialisti abbia espresso un diverso avviso; che anche la proposta della Cassa ragionieri di nomina di un soggetto terzo, un advisor autorevole e competente, scelto di comune accordo, cui affidare la verifica dei bilanci e dei bilanci tecnici delle due Casse o, meglio, di affidamento all'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale, organo politico e tecnico che esercita anche le funzioni di vigilanza sugli enti previdenziali, sia stata rifiutata dalla Cassa dottori; e che entrambe le proposte siano state portate a conoscenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

se risulti altresì al Governo che l'analisi dei bilanci tecnici delle due Casse evidenzia la necessità, per la Cassa dottori commercialisti, di utilizzare i contributi di tutti i nuovi iscritti per mantenere l'equilibrio di lungo periodo, ponendo in tal modo una seria ipoteca sulla possibilità di garantire, ai nuovi iscritti, prestazioni pensionistiche adeguate; mentre, al contrario, la Cassa ragionieri ha adottato una riforma che consente di accantonare, a favore dei giovani iscritti, tutti i contributi che gli stessi versano;

se il Governo non intenda assumere un ruolo attivo nel confronto fra le due Casse per giungere alla condivisione delle rispettive prospettive di lungo periodo e sgombrare così la strada per l'avvio del confronto finalizzato alla redazione di un progetto di unificazione;

se, in mancanza di un accordo fra le due Casse per una concreta valutazione delle rispettive prospettive di lungo periodo, il Governo non intenda esercitare il potere sostitutivo previsto dalla legge, mediante la nomina di commissari ad acta per il completamento dell'operazione di valutazione;

se, infine, finché perdura l'esistenza di due Casse distinte nonostante l'istituzione di un unico Albo, non ritenga di adottare iniziative per consentire ai nuovi professionisti di iscriversi, a propria scelta, a una delle due Casse, considerando che sembra improponibile la pretesa di far iscrivere i nuovi professionisti alla sola Cassa dei dottori commercialisti. (5-00222)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1994 0509, DL 1996 0103, DL 2005 0139, L 2004 0243, L 2005 0034

EUROVOC :

analisi dei bilanci

assistenza sociale

base di dati

bilancio

contabile

contributo sociale

costi salariali

libera professione

nomina del personale

ordine professionale

poteri pubblici