ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00164

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 25 del 30/06/2008
Firmatari
Primo firmatario: MIGLIOLI IVANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/06/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARCHIONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO 30/06/2008


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/06/2008
Stato iter:
06/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/11/2008
Resoconto VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/11/2008
Resoconto MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/06/2008

DISCUSSIONE IL 06/11/2008

SVOLTO IL 06/11/2008

CONCLUSO IL 06/11/2008


Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00164
presentata da
IVANO MIGLIOLI
lunedì 30 giugno 2008 nella seduta n.025

MIGLIOLI e MARCHIONI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

anche quest'anno la stagione estiva è iniziata senza che sia stato risolto il problema della possibilità di attivare l'apprendistato professionalizzante nelle attività stagionali, problema sociale di non poco conto, considerando che buona parte dei giovani si mantengono agli studi proprio lavorando durante la pausa estiva;

si ricorda che circa un terzo dei rapporti di lavoro nel settore turismo si svolgono su base stagionale e che la previgente normativa prevedeva la possibilità di attivare contratti a contenuto formativo organizzati stagionalmente;

è da sottolineare inoltre che se i datori di lavoro non possono assumere mediante apprendistato, (di fatto unico contratto con agevolazioni contributive per i giovani), a parità di contribuzione, si rivolgeranno sicuramente a personale qualificato, tagliando fuori i giovani da questo settore di lavoro e non dando loro la possibilità di una crescita professionale tanto auspicata oggi;

in riferimento all'ammissibilità dell'apprendistato professionalizzante nelle attività a carattere stagionale c'è stata la risposta del Ministero del lavoro n. 25/I/0003769 del 2 maggio 2006, fornita a seguito di corrispondente interpello, che facendo riferimento al testo normativo del decreto legislativo n. 276 del 2003 non contenente alcuna disciplina espressa circa l'apprendistato stagionale e richiamando il requisito di durata del contratto di apprendistato professionalizzante non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, ha dichiarato l'impossibilità di utilizzare tale tipologia di rapporto nelle attività che si esauriscono nel corso di una stagione. Nel contempo la risposta predetta, non esclude che il contratto di apprendistato nell'ambito delle attività stagionali possa ritenersi utilizzabile allo stato nei casi in cui la disposizione transitoria ex articolo 47 del decreto legislativo n. 276 del 2003 consente di applicare la previgente normativa con il conseguente riproporzionamento dei contenuti formativi in relazione alla durata delle attività stagionali;

si è giunti quindi al paradosso per cui è possibile instaurare contratti di apprendistato nelle attività stagionali con minorenni, applicando la normativa previgente, in quanto ad oggi non è stato regolamentato il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, mentre non è possibile attivare contratti di apprendistato in attività stagionali con maggiorenni;

in tale scenario normativo, si è inserito il CCNL per i dipendenti del settore Turismo sottoscritto a fine luglio 2007 che nel titolo relativo a «stagionalità, mercato del lavoro ed ammortizzatori sociali», registra la richiesta congiunta delle parti sociali firmatarie al Ministro del lavoro di confermare che ai sensi delle disposizioni vigenti è possibile svolgere l'apprendistato in cicli stagionali così come disciplinato dai contratti collettivi stipulati, anche con riferimento alle nuove tipologie di apprendistato introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003;

inoltre il CCNL in questione fissa una specifica disciplina «dell'Apprendistato in cicli stagionali», in base a cui:

sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo fra una stagione e l'altra;

in attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali è comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di 48 mesi consecutivi di calendario;

l'apprendista stagionale essendo a tempo determinato può esercitare il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva;

inoltre è opportuno risolvere il problema dell'articolazione della formazione obbligatoria, elemento essenziale del contratto di apprendistato e che il Legislatore ha definito per il contratto professionalizzante in un monte ore di 120 annue senza prevedere una riparametrazione del monte orario in caso di part time -:

se, in presenza della situazione sopra esposta, il Ministro intenda prevedere, con apposita urgente norma, la possibilità di svolgere l'apprendistato in cicli stagionali anche per le nuove tipologie di contratti previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003, demandando ai Contratti territoriali la possibilità di regolamentare in merito.(5-00164)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contratto di lavoro

esazione delle imposte

lavoro giovanile

lavoro stagionale

mercato del lavoro

turismo