LEO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presupposto oggettivo dell'Irap «è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi ...»;
con specifico riferimento alle società ed agli enti, l'attività esercitata costituisce sempre, per espressa previsione normativa, presupposto d'imposta;
siffatta presunzione non opera con riguardo ai lavoratori autonomi;
con la sentenza n. 156 del 10 maggio 2001, la Corte costituzionale ha affermato che «mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d'impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui»;
il 5 novembre 2004, con la sentenza n. 21203, la suprema Corte di cassazione si è pronunciata - per la prima volta - sulla questione dell'assoggettamento ad Irap dei professionisti, confermando la pronuncia di secondo grado con la quale un ingegnere privo di autonoma organizzazione era stato escluso dall'ambito applicativo del tributo;
con una serie di sentenze, pronunciate a partire dall'8 febbraio 2007 (cosiddetto «Irap day»), la Corte di cassazione si è nuovamente espressa sul tema, e ha fornito alcuni decisivi chiarimenti in ordine ai criteri di applicabilità dell'Irap ai lavoratori autonomi;
il quadro tracciato nelle udienze del giorno 8 febbraio 2007 è stato poi integrato con le sentenze n. 21421 dell'11 ottobre 2007 e n. 1414 del 23 gennaio 2008, che però non hanno risolto completamente i problemi interpretativi/applicativi;
le sentenze citate, però, non hanno fornito indicazioni del tutto univoche in ordine a quel quid pluris che - se affianca l'attività personale del libero professionista o del lavoratore autonomo - determina la sussistenza di un'«autonoma organizzazione» e, quindi, la sottoposizione ad Irap di tutto il reddito professionale dei predetti soggetti;
ad avviso dell'amministrazione finanziaria (confronta risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 326 del 2007) la verifica della sussistenza, o meno, di un'autonoma organizzazione in capo ai professionisti non può formare oggetto di istanza di interpello;
come evidenziato anche dalla stampa specializzata, nella stragrande maggioranza dei casi (quasi l'80 per cento), la Corte di cassazione - sul tema de quo - ha dato ragione ai contribuenti, stabilendo conseguentemente la non debenza del tributo;
non è facile quantificare le spese che l'erario sta sostenendo per i contenziosi aperti nella subiecta materia;
come rilevato in una lettera inviata dal dimissionario Direttore dell'Agenzia delle entrate Massimo Romano all'ex Viceministro dell'economia e delle finanze Vincenzo Visco, il rischio di una vera e propria esplosione del contenzioso è particolarmente elevato -:
quale sia l'orientamento che il Ministero dell'economia e delle finanze intende assumere in merito all'applicabilità dell'Irap ai professionisti: la rilevanza di una siffatta pronuncia è evidente, in quanto, entro il prossimo 16 giugno, i contribuenti dovranno procedere ai versamenti delle imposte, e quindi, i professionisti devono conoscere se procedere a detti versamenti e, successivamente, alla presentazione della dichiarazione Irap.
(5-00072)