ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19160

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 735 del 18/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: SANTORI ANGELO
Gruppo: MISTO-ITALIA LIBERA-LIBERALI PER L'ITALIA-PARTITO LIBERALE ITALIANO
Data firma: 18/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 18/12/2012
Stato iter:
15/03/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/03/2013
DE STEFANO CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/03/2013

CONCLUSO IL 15/03/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-19160
presentata da
ANGELO SANTORI
martedì 18 dicembre 2012, seduta n.735

SANTORI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

la legge n. 121 del 1981 istituì l'ispettore di polizia reclutato sulla base di requisiti soggettivi e previo esito positivo di prove preselettive (visite mediche e test psicoattitudinali), con uno specifico concorso, comprensivo di prove scritte ed orali, tra soggetti provenienti dalla vita civile in possesso del diploma di scuola media superiore nonché formati mediante un corso di addestramento per svolgere compiti e funzioni di natura prevalentemente investigativa;

il ruolo degli ispettori era collocato, sin dalle origini (legge n. 121 del 1981, articolo 36, e decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, articolo 3), in posizione inequivocabilmente superiore nella scala gerarchica rispetto al ruolo dei sovrintendenti;

la legge 10 ottobre 1986, n. 668 (Modifiche e integrazioni alla legge 1o aprile 1981, n. 121) e relativi decreti di attuazione consentirono l'inquadramento nel ruolo degli «ispettori» di tutto il personale costituito dai marescialli provenienti dal disciolto «Corpo delle guardie di pubblica sicurezza», da 400 sovrintendenti (quindi ex brigadieri appartenenti al disciolto «Corpo delle guardie di pubblica sicurezza») nonché dalle assistenti provenienti dal disciolto «Corpo di polizia femminile» (solo per le quali fu subito dopo prevista, altresì, la progressione al ruolo superiore di commissario mediante concorso riservato per soli esami), con modalità diverse e pressoché automatiche, stravolgendone la peculiarità investigativa nonché determinando una commistione di «ruoli» diversi e di soggetti in possesso di requisiti non omogenei;

ciò generava un'automatica ed incontrollata immissione in un ruolo superiore di personale già inquadrato in un ruolo inferiore, senza previo accertamento attraverso un'idonea procedura selettiva delle relative competenze professionali;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1995, n. 197, ed il decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, poi convertito dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, consentivano a tutti i sovrintendenti di essere collocati, ope legis, senza alcuna procedura di selezione ed addirittura in carenza del prescritto titolo di studio del diploma di scuola media superiore, in un nuovo ruolo ispettori dove è stato fatto confluire pure tutto il personale già appartenente ruolo degli ispettori, vincitore del relativo concorso pubblico esterno, per la cui partecipazione era previsto il possesso del diploma di scuola media superiore;

pertanto il legislatore non prevedeva anche una progressione degli ispettori ante-riordino, che ormai poteva avvenire solo mediante immissione nella qualifica iniziale del ruolo susseguente di vice commissario, peraltro vacante;

con le innovazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1995, n. 197, il nuovo ruolo degli ispettori rispetto all'originario, conservava soltanto la sterile denominazione, in quanto perdeva quell'esclusività nelle fondamentali funzioni di intelligence con il margine di iniziativa nell'ambito delle direttive generali ed assumeva, invece, le mansioni che già venivano svolte dal precedente ruolo dei sovrintendenti;

tale demansionamento veniva esplicato dalla circolare del Ministero dell'interno n. 1333-A/9807.F.A2 del 1o settembre 1995, dalla quale si evinceva che in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1995 l'impiego degli ispettori nel settore investigativo non poteva più ritenersi, né prevalente né esclusivo e che gli appartenenti al «nuovo ruolo» assunto dagli ispettori avrebbero potuto assumere la direzione di distaccamenti sottosezioni e posti di polizia, ai quali fino ad allora erano stati preposti i sovrintendenti;

il Ministro della funzione pubblica pro tempore Franco Frattini, l'11 maggio 1995 (si noti il giorno prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1995), in occasione di un'audizione sull'argomento presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Difesa, prendeva atto della situazione nella quale si erano venuti a trovare gli ispettori vincitori di concorso pubblico (vedi verbale alla pagina 5: «Un tema che rimane tuttora da definire riguarda coloro che possono trovarsi affiancati e scavalcati ...») e si impegnava ad ulteriori tempestivi interventi in sanatoria, mediate una progressione interna analoga a quella già esistente nell'Arma dei Carabinieri;

tuttavia, solo dopo cinque anni veniva approvata la legge delega 31 marzo 2000, n. 78, con la quale il Governo veniva delegato ad emanare un decreto legislativo che disciplinasse il diritto alla progressione interna degli ispettori del concorso esterno ad un ruolo superiore, già goduto fin dall'anno 1980 dal personale dell'Arma dei carabinieri e delle altre forze di polizia e delle Forze Armate;

tale previsione non è stata mai attuata atteso che la legge finanziaria relativa all'anno 2006 (articolo 261) ne prevedeva la sospensione;

sono, dunque, evidenti, ad avviso dell'interrogante, le problematiche relative alle legittime aspirazioni di avanzamento in carriera del personale del «primo corso straordinario ispettori della polizia di Stato», che rivestono la qualifica di sostituti commissari di polizia di Stato da oltre 11 anni -:

se e con quali iniziative il Ministro intenda intervenire in merito a tale situazione, considerata l'evidente penalizzazione nella progressione di carriera del personale del primo corso straordinario ispettori della polizia di Stato che peraltro non ha mai goduto di benefici di legge oltre ad essere stato depauperato delle originarie funzioni e demansionato con la sua ormai di fatto inesorabile parificazione al ruolo immediatamente sottordinato;

se ritenga opportuno e meno oneroso far transitare il personale del primo corso straordinario vice ispettori nell'attuale ruolo dei commissari con la sola valutazione dei titoli di merito e dell'anzianità di servizio acquisiti, eliminando, quindi, l'iter concorsuale (e tutto quello che ne consegue ossia trasferimento del personale, accasermamento, retribuzione dei docenti esterni, e altro) e riducendo la durata del corso di aggiornamento presso le scuole di formazione. (4-19160)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 15 marzo 2013
nell'allegato B della seduta n. 1
Interrogazione a risposta scritta 4-19160
presentata da
SANTORI Angelo

  Risposta. — In relazione all'interrogazione in esame, si rileva che il ruolo degli ispettori è stato effettivamente alimentato, nel tempo, non solo con personale proveniente dalle procedure concorsuali, ma anche (subito dopo la legge di riforma n. 668 del 1986) con gli ex marescialli del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con modalità che hanno prodotto uno scavalcamento in ruolo in danno dei vincitori di concorsi pubblici, e successivamente (per effetto del riordino di cui al decreto legislativo n. 197 del 1995) con personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.
  L'inquadramento, pertanto, è avvenuto
ope legis, prescindendo dal possesso del titolo di studio normativamente previsto per l'accesso al ruolo secondo le ordinarie procedure concorsuali.
  Se è vero che tali disposizioni hanno potuto determinare per alcuni dipendenti situazioni di disagio per le aspettative professionali disattese, deve essere tuttavia riconosciuto che il riordino del 1995 ha previsto anche dei benefici in favore delle persone in questione.
  Infatti, mentre l'ordinamento previdente richiedeva, ai fini del raggiungimento della qualifica apicale, un tempo pari ad almeno 15 anni di servizio, il decreto legislativo n. 197 del 1995 ha introdotto una ridotta anzianità di servizio nel ruolo, pari a 12 anni.
  Infine, non va omesso che con il riordino del 1995 e con quello di cui al decreto legislativo n. 53 del 2001, il legislatore ha posto massima attenzione alle modalità di inquadramento, proprio per impedire discutibili scavalcamenti di ruolo, a salvaguardia soprattutto di coloro che erano stati vincitori di concorsi pubblici.
  Oggi il ruolo degli ispettori, per il quale è prevista una dotazione organica di 23.664 unità, di cui 6.000 da riservare alla qualifica apicale di ispettore superiore, presenta una vacanza d'organico pari a oltre 10.000 unità e si compone per lo più di dipendenti in possesso della qualifica di ispettore capo. Tale situazione, unita alla limitata disponibilità di posti annualmente disponibili, rende molto difficoltoso conseguire la qualifica apicale.
  Si assicura, comunque, che le problematiche relative ai ruoli ordinari della polizia di Stato sono allo studio di un gruppo di lavoro appositamente costituito, che ha prodotto un disegno di riordino con numerose proposte di modifiche normative da esaminare nella prossima legislatura.

Il Sottosegretario di Stato per l'internoCarlo De Stefano.