ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19132

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 735 del 18/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: MONTAGNOLI ALESSANDRO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 18/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 18/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-19132
presentata da
ALESSANDRO MONTAGNOLI
martedì 18 dicembre 2012, seduta n.735

MONTAGNOLI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

in data 14 dicembre 2010 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito dei chiarimenti per installazione lungo la viabilità provinciale di dissuasori di velocità a cabina (Speed Check o similari) nei centri abitati, specificando che tali manufatti non «non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Codice della strada (Decreto legislativo n. 285 del 1992) e dal connesso regolamento di esecuzione e di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) e dunque per essi non risulta concessa alcuna approvazione» da parte del Ministero;

l'articolo 60 della legge 29 luglio 2010, n. 120 «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» rinvia ad apposito decreto ministeriale, non ancora emanato, la definizione delle caratteristiche degli impianti da impiegare per la regolazione della velocità;

a quanto si evince dalla suddetta nota ministeriale, «l'unico impiego consentito dei dissuasori di velocità è quello che prevede l'installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato e in tal caso si applica la disciplina vigente in materia di controllo della velocità»;

il medesimo Ministero ha ribadito tale interpretazione anche con una nota del 24 luglio 2012, in cui specifica che «l'unico impiego consentito dei dissuasori di velocità è quello che prevede l'istallazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato ovvero quando è previsto, nell'ambito delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di polizia stradale, un ricorso frequente all'utilizzo di box di contenimento per collocarvi un rilevatore mobile, considerato che anche una collocazione fissa non implica necessariamente un'attività di rilevamento continuativa; in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della velocità»;

le interpretazioni del Ministero lasciano comunque dubbi alle amministrazioni locali sulla possibilità di mantenere in luogo speed check anche quando il manufatto risulti privo di un misuratore di velocità -:

se il Ministro non ritenga opportuno chiarire inequivocabilmente se la nuda postazione «speed check» possa rimanere in luogo anche quando risulti priva all'interno di un misuratore di velocità, ovvero se il suo utilizzo sia indissolubilmente legato alla presenza di quest'ultimo.
(4-19132)