ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19108

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 735 del 18/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: ZAZZERA PIERFELICE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI 18/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 18/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-19108
presentata da
PIERFELICE ZAZZERA
martedì 18 dicembre 2012, seduta n.735

ZAZZERA e DI PIETRO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

si apprende l'esistenza di una serie di controversie relative all'impugnazione:

a) della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, allegata (n. 2) al decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e;

b) del decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che: «Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6»;

c) delle emanande graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato, rispettivamente, per gli anni scolastici 2009/11 e 2011/2014;

tali controversie sono state presentate fino al 2009 innanzi il TAR del Lazio e successivamente, a seguito del mutamento di giurisdizione in materia di impugnazione delle graduatorie scolastiche in favore del giudice ordinario (ordinanze del 2010 delle sezioni unite della Corte di Cassazione rese su regolamento di giurisdizione), dinanzi il tribunale del Lavoro;

la base normativa su cui è stata fondata la richiesta di riconoscimento del diritto ad un punteggio aggiuntivo agli abilitati SSIS è costituita dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998, n. 460, e dell'articolo 8 del decreto ministeriale del 4 giugno 2001, n. 268;

contrariamente alle eccezioni sollevate da taluni uffici scolastici, tale impianto normativo è tuttora vigente e non è mai venuto meno per abrogazione implicita ad opera del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito dalla legge n. 143 del 2004, atteso che su di esso si fondano le più recenti sentenze del TAR del Lazio, la n. 12417 del 2009, la n. 33881 del 2010 e la n. 33878 del 2010, la n. 33992 del 2010;

nello specifico, in merito alla sentenza 33992/2010, il Consiglio di Stato, nell'ordinanza n. 4711/201, non ne ha ordinato la sospensione ed ha invece osservato come il gravame proposto non appaia provvisto del prescritto fumus in relazione all'orientamento espresso dallo stesso Consiglio di Stato in materia di punteggio attribuibile ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le S.S.I.S. e ai neoabilitati delle S.S.I.S;

tutte le succitate sentenze fondano il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per l'abilitazione SSIS rispetto alle abilitazioni non-SSIS sull'«articolo 1, comma 6-ter, della legge n. 306/2000 nella parte in cui demanda a un futuro decreto ministeriale - il successivo decreto ministeriale n. 268/2001 - "il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale... in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998"»;

il tribunale del lavoro di Teramo, in numerosissime ordinanze emesse nel 2012 (n. 1660/12, n. 1516/12, n. 162/12, n. 1363/12, n. 3708/12, n. 592/12, n. 961/12, n. 1360/12, n. 1274/12), relative ai ricorsi ex articolo 700 c.p.c. diretti all'attribuzione di n. 6 punti aggiuntivi alle abilitazioni SSIS, ha fondato il riconoscimento del diritto al punteggio aggiuntivo sulla consolidata giurisprudenza amministrativa in materia e sul combinato disposto dell'articolo 6, comma 1-ter, della legge n. 306 del 2000, dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 e dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 268 del 2001, accertando e dichiarando il diritto dei ricorrenti ad ottenere n. 6 punti aggiuntivi per le rispettive classi di concorso, con conseguente rettifica delle rispettive graduatorie;

il valore aggiunto retribuito con un punteggio ulteriore all'abilitazione SSIS, come ribadito con costanza ed unanimità negli anni dalla giustizia amministrativa, consiste nell'attribuzione dei 6 punti previsti dalla succitata normativa per il superamento dell'esame finale, mentre i 24 punti sono calibrati sull'impegno richiesto nel biennio per la frequenza della scuola di specializzazione e della conseguente incompatibilità di detto impegno con la contemporanea prestazione di attività di insegnamento;

nello specifico, i corsisti dovevano partecipare ad un elevato monte ore di lezioni e di laboratorio didattico, preparare e superare numerose prove di valutazione durante il corso, prendere parte ad intense attività di tirocinio con insegnamento diretto presso le istituzioni scolastiche, senza possibilità sia di fatto che di diritto di poter cumulare detto punteggio di 24 punti, diversamente dal personale docente già abilitato in virtù della normativa previgente all'istituzione delle scuole di specializzazione (i cosiddetti concorsisti), il quale nel medesimo biennio aveva invece potuto svolgere attività di servizio (retribuito) conseguendo pur esso 24 punti per l'insegnamento prestato (12 per anno);

gli uffici scolastici nel dare esecuzione alle sentenze del TAR del Lazio decidevano di maggiorare di 6 punti il punteggio spettante ai ricorrenti vittoriosi anziché decurtare quello dei candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento in possesso di abilitazioni non-SSIS «in considerazione della difficoltà di individuare tutti i controinteressati», ammettendo essi stessi nelle rispettive costituzioni in giudizio che, se ciò aveva consentito di ripristinare la corretta posizione in graduatoria dei ricorrenti e dei controinteressati sprovvisti di abilitazione SSIS, aveva, tuttavia, finito per pregiudicare «i diritti dei controinteressati abilitati SSIS non beneficiari delle citate sentenze e tra questi gli odierni ricorrenti»;

altri docenti parimente abilitati SSIS hanno presentato, pertanto, ricorso ai giudici del lavoro territorialmente competenti per la rispettiva sede di lavoro ma sono stati destinatari di sentenze di rigetto, con la conseguenza che sia essi, sia quegli stessi docenti che pur essendo abilitati SSIS non hanno tuttavia proposto alcun ricorso, si sono venuti a trovare tutti con un punteggio inferiore di ben 6 punti per il titolo abilitante;

si è pertanto venuta a creare una situazione paradossale in cui vi sono centinaia di docenti con 6 punti in meno rispetto ad altri, sebbene abbiano tutti la medesima abilitazione all'insegnamento;

tale situazione di inammissibile disparità si protrarrà anche negli anni a venire, posto che il punteggio aggiuntivo è confluito a giudizio dell'interrogante, scorrettamente, nel pregresso e di ciò si avvantaggeranno i docenti assegnatari del maggior punteggio anche alla riapertura delle prossime graduatorie scolastiche;

è inammissibile che lo stesso titolo abilitate venga ad avere una valutazione di punteggio differente da provincia a provincia, per via: a) della contemporanea sussistenza, in ogni provincia, sia delle graduatorie ad esaurimento sia di quelle di istituto, e per le quali spesso dai docenti (precari) vengono scelte province differenti così da avere maggiori aspettative di lavoro; b) del diritto alla mobilità provinciale degli insegnanti alla riaperture delle graduatorie scolastiche, posto che tale libera circolazione verrebbe chiaramente limitata da una differente valutazione dell'abilitazione SSIS sul territorio nazionale;

è infine da segnalare una chiara difformità nell'operato degli uffici scolastici provinciali, che non può essere tollerata se si considera la necessità di tutelare l'unità e l'efficienza del sistema scolastico nazionale -:

se il Ministro intenda chiarire con apposita circolare la posizione degli abilitati SSIS, tenendo conto del valore del titolo, al fine di una applicazione uniforme delle sentenze succitate. (4-19108)