ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19081

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 735 del 18/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: GARAGNANI FABIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 14/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-19081
presentata da
FABIO GARAGNANI
martedì 18 dicembre 2012, seduta n.735

GARAGNANI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede, al comma 1, che «I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva»;

in particolare il comma 2 prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato»;

il comma 3 prevede che «I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo»;

il comma 5 stabilisce che «I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato»;

sulla base della normativa citata, alcuni comandi della guardia di finanza, dell'esercito e delle forze dell'ordine in generale non concedono ai consiglieri circoscrizionali (in particolare del comune di Bologna) di comuni con meno di 500.000 abitanti i permessi in questione -:

se il Ministro interrogato intenda chiarire se gli appartenenti alla Guardia di finanza o alle forze dell'ordine in generale che rivestono il ruolo di consiglieri circoscrizionali in comuni con popolazione compresa tra i 250.000 e i 500.000 abitanti possano godere dei permessi sopra richiamati e in particolare quelli di cui al comma 3. (4-19081)