ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19035

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 733 del 12/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI STANISLAO AUGUSTO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 12/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 12/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-19035
presentata da
AUGUSTO DI STANISLAO
mercoledì 12 dicembre 2012, seduta n.733

DI STANISLAO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il direttore del conservatorio «N. Piccinni» di Bari, Francesco Monopoli, è indagato dalla procura della Repubblica di Bari per i reati di falso e truffa (dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale, dottor Gaetano De Bari il quale ha emesso formale provvedimento di chiusure delle indagini);

il procedimento penale a carico del Monopoli, è scaturito da querela contro il Monopoli prodotta dalla direzione generale AFAM, e trasmessa alla procura della Repubblica di Bari, sulla base delle risultanze una relazione ispettiva di 12 pagine (e 32 allegati);

la relazione ispettiva è stata redatta dagli ispettori inviati dal Ministero competente (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) nel settembre del 2011, su mandato del direttore generale AFAM (Alta formazione musicale e artistica) dottor Giorgio Bruno Civello;

in particolare, gli ispettori verificavano alcuni illeciti relativi al Monopoli: specificamente, l'incompatibilità del direttore Monopoli, presidente e legale rappresentante dell'associazione «cultura e musica» sita in Barletta (un'associazione musicale privata erogante corsi di musica, che, con ogni evidenza, operava in aperta concorrenza con il conservatorio medesimo; i corsi di musica venivano tenuti in Barletta, dal Monopoli ovvero dai soggetti collegati al Monopoli: si veda l'articolo comparso sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 16 novembre 2012);

per quanto concerne la condizione di incompatibilità/ineleggibilità del Monopoli alla carica di direttore del conservatorio, lo stesso avrebbe riferito agli ispettori di non ricoprire più la carica di presidente dell'associazione Curci sin dall'estate 2010; tale affermazione, sostenuta dal Monopoli nell'esercizio delle proprie funzioni di direttore del conservatorio in molteplici frangenti, si sarebbe in seguito rivelata falsa, avendo una visura camerale provato il contrario;

ancora il Monopoli, sempre nell'esercizio delle proprie funzioni di direttore del conservatorio, avrebbe illegalmente autorizzato (per mezzo di un atto illegittimo, come si evince anche dalla relazione ispettiva) l'Accademia della musica di Bari; tale Accademia, una scuola di musica privata con sede in Bari (scrivono gli ispettori ministeriali), sarebbe stata illegittimamente destinataria di un'autorizzazione a svolgere corsi (una sorta di «parificazione» di fatto, con la quale il Monopoli avrebbe esercitato competenze esclusive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca);

ad oggi, nonostante il Monopoli sia indagato per reati gravissimi contro la pubblica amministrazione (truffa e falso) e in tutta evidenza commessi nell'esercizio delle proprie funzioni di direttore del conservatorio, la direzione generale AFAM, non ha ancora posto in essere alcun procedimento di sospensione cautelare del Monopoli;

la «sospensione cautelare», costituisce un importante strumento di tutela per la pubblica amministrazione. Come ha ben evidenziato il Consiglio di Stato (con riferimento all'ipotesi di sospensione per procedimento penale), a proposito della sospensione facoltativa dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale, all'Amministrazione «spetta verificare, non certo la probabile addebitabilità del fatto al dipendente, bensì soltanto la particolare gravità dello stesso e, pertanto, la potenzialità lesiva che la permanenza nell'ufficio dell'impiegato presenta in termini di credibilità dello stesso apparato amministrativo presso il pubblico»;

è appena il caso di sottolineare, a tale ultimo riguardo, che la disposizione in esame, nell'indicare il parametro alla stregua del quale l'amministrazione deve determinarsi in merito alla sospensione cautelare del dipendente sottoposto in stato di libertà a procedimento penale, fa riferimento alla particolare gravità della «natura del reato», non già degli indizi da cui lo stesso è raggiunto;

l'amministrazione è chiamata, quindi, a verificare la sussistenza o meno del periculum in mora derivante dalla permanenza nell'ufficio dell'impiegato sottoposto a procedimento penale per fattispecie particolarmente grave, non anche ad effettuare una penetrante prognosi di probabile colpevolezza dello stesso, cui è invece subordinata l'applicazione delle misure cautelari demandate al giudice penale (articolo 273 del codice di procedura penale) (Cons. St., sezione VI, n. 7993/1999);

come anche la giurisprudenza ha più volte ribadito, la ratio della sospensione facoltativa va ritenuta nell'esigenza cautelare di tutela immediata dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'amministrazione attraverso l'allontanamento del dipendente «pericoloso», in quella di tutela del prestigio, dell'imparzialità e della immagine interna ed esterna della pubblica amministrazione;

conseguentemente, l'esigenza di tutelare il rapporto fiduciario che si instaura tra l'utente (o, comunque, il destinatario dell'attività amministrativa) e le istituzioni pubbliche, assume, nei confronti della comunità accademica, una rilevanza peculiare;

tale legame, in presenza di comportamenti contrari ai doveri d'ufficio che assumono carattere di particolare gravità, viene in tutta evidenza incrinato ove venga consentita la permanenza in servizio e la possibilità di agire di colui che di tali addebiti è chiamato a rispondere (si veda anche la circolare ministeriale n. 72, prot. N. 1260/DIP/Segr. del 19 dicembre 2006);

una ulteriore e gravissima compromissione dell'immagine della pubblica amministrazione presso l'utente, nonché del legame fiduciario fra utente e istituzione pubblica, è cagionato dall'amplissima eco che tali sciagurate vicende hanno avuto e continuano ad avere sulla stampa tutta, sia locale che nazionale (si vedano le molteplici uscite su La Repubblica, Libero, La Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno, Panorama; per farsene un'idea ne citiamo alcune fra più d'una decina: «E il direttore è indagato dalla Procura. Il pm: falso e truffa. L'inchiesta dopo la relazione del ministero sui rapporti con una scuola privata e con l'Accademia», Gazzetta del Mezzogiorno del 9 novembre 2012; «Conservatorio, il faro del ministero su una studentessa "onnipresente"», Gazzetta del Mezzogiorno del 16 novembre 2012; «Conservatorio di Bari: stona di uno scandalo», Panorama del 27 gennaio 2012);

non vi sono dubbi, a giudizio dell'interrogante, che la permanenza in servizio del Monopoli sostanzi un grave danno e una responsabilità erariale a causa del disservizio generato nei confronti degli utenti, nonché un grave ed irreparabile danno all'immagine della pubblica amministrazione -:

se si intenda intraprendere ogni e più opportuna iniziativa al fine di garantire la tempestiva sospensione cautelare dal servizio del direttore del conservatorio di musica di Bari signor Francesco Monopoli, ripristinando il rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e assicurando il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa;

se sia stato segnalato il caso alla procura regionale della Corte dei conti di Bari affinché la stessa avvii un procedimento per danno erariale nei confronti dei responsabili per la lesione dell'immagine della pubblica amministrazione.(4-19035)