ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18982

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 732 del 11/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: MIOTTO ANNA MARGHERITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 10/12/2012
Stato iter:
15/03/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/03/2013
DE MISTURA STAFFAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/03/2013

CONCLUSO IL 15/03/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18982
presentata da
ANNA MARGHERITA MIOTTO
martedì 11 dicembre 2012, seduta n.732

MIOTTO. -
Al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:

con l'interrogazione n. 4-16945 a prima firma dell'interrogante è stato chiesto, innanzitutto, se fosse a conoscenza dei Ministri interrogati la vicenda del professor Grassivaro, resa nota al grande pubblico da un ampio servizio del Corriere della Sera, ingiustamente escluso dalla nomina di addetto scientifico presso le ambasciate a Caracas e Buenos Aires, nonostante la competente commissione ne avesse apprezzato la «eccellente preparazione»;

il 4 giugno 1993 il professor Grassivaro aveva proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ma solo dopo 17 anni il ricorso veniva trasmesso al Consiglio di Stato per il relativo parere e, in data 11 novembre 2011, il ricorso è stato accolto, nonostante che già nel 1996 il Ministero fosse stato sollecitato a prendere posizione a seguito dell'interpellanza parlamentare (n. 2-00146) a firma dell'onorevole Marco Boato;

con la precedente interrogazione è stato chiesto altresì di conoscere se fossero state individuate le responsabilità per un ritardo inaccettabile che ha comportato danni economici, professionali ed «esistenziali» al professor Grassivaro e quale proposta di risarcimento fosse allo studio,

con risposta alla interrogazione sopraindicata, il Ministro degli affari esteri ricostruisce la vicenda ma sembra attribuire alla inerzia del professor Grassivaro il ritardo nell'esame del ricorso perché afferma che «...l'interessato non ha provveduto nel termine perentorio dei 120 giorni previsto dalla normativa ad attivarsi per i seguiti del ricorso»;

a mente dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1971, n. 1199, che regola il procedimento per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, «Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato» pertanto la possibilità per l'interessato di attivarsi per il seguito del ricorso, non può essere scambiato per una condizione cui ottemperare, pena la perdita del diritto al risarcimento;

risulta invece dal comma 1 dello stesso articolo che sussiste il dovere del Ministero di trasmettere il ricorso al Consiglio di Stato per l'emissione del relativo parere;

pertanto, le responsabilità del grave ritardo nel dare corso al procedimento introdotto con il ricorso straordinario andrebbero accertate in sede ministeriale e non dovrebbero essere accampate ragioni infondate, anche alla luce del respingimento della analoga eccezione presentata dal Ministero al Consiglio di Stato -:

se il Ministro interrogato intenda procedere alla individuazione delle responsabilità in capo ai dirigenti inadempienti, atteso che il privato cittadino non ha omesso alcuna formalità procedimentale e, nel merito della vicenda che lo ha riguardato, ha ottenuto formale attestazione per l'ingiustizia subita, salva l'attesa di un equo risarcimento in sede giustiziale. (4-18982)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 15 marzo 2013
nell'allegato B della seduta n. 1
Interrogazione a risposta scritta 4-18982
presentata da
MIOTTO Anna Margherita

  Risposta. — Con riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione in esame, si ricorda che il professor Grassivaro ha attivato la prevista procedura amministrativa nella quale richiede di conoscere gli esiti del ricorso da lui presentato il 4 giugno 1993 sedici anni dopo il ricorso stesso, vale a dire il 7 gennaio 2009. Successivamente a tale ultima data, il Consiglio di Stato emetteva l'8 giugno 2011 il definitivo parere con esito sfavorevole all'Amministrazione accogliendo il ricorso del professor Grassivaro e disponendo l'annullamento degli atti impugnati. A fronte della natura vincolante di tale parere, veniva emesso l'11 novembre 2011 il decreto del Presidente della Repubblica che accoglieva il ricorso in questione. Tale decreto è stato prontamente notificato dalla direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri all'interessato il 30 novembre 2011.
  Come si evince dal succitato
excursus, nel momento in cui il professor Grassivaro nel 2009 si è avvalso della possibilità offerta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 di richiedere gli esiti del ricorso da lui presentato nel 1993, la Farnesina si è immediatamente attivata, come peraltro riconosciuto dallo stesso legale del ricorrente in occasione della presentazione del ricorso al TAR del Lazio, al fine di dare seguito a tutti gli adempimenti ad essa spettanti. Poiché nessuna istanza e stata inoltrata all'amministrazione dal professor Grassivaro, nonostante egli ne avesse la possibilità, nel periodo intercorso dal suo ricorso del 1993 fino al 2009, al momento non è ragionevolmente imputabile, anche in attesa dell'esito del procedimento pendente davanti al TAR del Lazio, nessuna inadempienza ai dirigenti che si sono succeduti in tale arco temporale.
  Peraltro la pronuncia del Consiglio di Stato è intervenuta nel giugno 2011 con un'assenza di istanze da parte del ricorrente durata molti anni. Anche sotto questo aspetto emerge quindi che in mancanza del parere vincolante dell'organo giurisdizionale nessun atto poteva essere emesso dall'amministrazione in contrasto con le decisioni della commissione di valutazione.
  Si fa infine presente che, a seguito della richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, a carico dell'amministrazione presentata dal legale del professor Grassivaro attraverso il ricorso al TAR del Lazio del 10 aprile 2012, la questione è attualmente all'esame di detto organo giurisdizionale. Spetterà all'avvocatura generale dello Stato redigere la relativa comparsa di costituzione a difesa e tutela dell'amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteriStaffan de Mistura.