ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18929

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 729 del 05/12/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/08565
Firmatari
Primo firmatario: BOBBA LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 05/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18929
presentata da
LUIGI BOBBA
mercoledì 5 dicembre 2012, seduta n.729

BOBBA. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:





con provvedimento del direttore generale 19 dicembre 2002 è stato bandito il concorso a 25 posti da conservatore degli archivi notarili, poi aumentato a 35 con provvedimento del direttore generale 7 dicembre 2005;





la graduatoria relativa al suddetto concorso è stata pubblicata sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 10, del 31 maggio 2007;



nella vigenza del regime di limitazione alle assunzioni nel pubblico impiego, l'Amministrazione degli archivi notarili ha potuto assumere sole cinque unità di personale, giusta autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007;




con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 2009 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2009, la stessa Amministrazione è stata autorizzata, rispettivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, e dell'articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006 ad assumere, complessivamente, ulteriori ventinove unità di personale, assunzioni per le quali, peraltro, l'articolo 17, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 41 del 2009, fissa anche un termine finale stabilendolo per il 31 dicembre 2010;




detti provvedimenti subordinano la possibilità di procedere alle assunzioni ivi autorizzate all'ottemperanza da parte delle pubbliche amministrazioni autorizzate delle disposizioni previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;



l'Amministrazione degli archivi notarili ha più volte rappresentato, nel corso di questi anni, anche agli stessi vincitori di concorso, il rilievo che le loro assunzioni assumerebbero per il buon andamento degli uffici ex articolo 97, comma 1, della Costituzione e, dunque, per il corretto espletamento dei compiti istituzionali attribuiti dalla legge agli archivi notarili;



da informazioni ripetutamente divulgate ai vincitori del concorso dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e della stessa Amministrazione degli archivi notarili, sembrerebbe che alle assunzioni autorizzate con i provvedimenti precedentemente citati non possa ancora darsi corso in quanto, tra l'altro, il Ministero della giustizia, cui l'Amministrazione degli archivi notarili istituzionalmente afferisce, non ha adottato i provvedimenti previsti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, sebbene l'Amministrazione degli archivi notarili abbia tempestivamente elaborato la proposta relativamente alla rideterminazione della propria pianta organica nel senso richiesto dalla predetta norma di legge;




lo stesso Ministero della giustizia, per quanto di conoscenza dell'interrogante, non avrebbe neppure provveduto, a differenza di altri Ministeri, ad adottare il regolamento previsto dall'articolo 1, comma 404 della legge n. 296 del 2006, da un lato, già espressamente richiamato come condizione preclusiva delle assunzioni autorizzate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, in conformità, del resto, a quanto previsto dallo stesso articolo 1, comma 410, e, dall'altro, dichiarato espressamente equipollente, in relazione a determinati fini previsti dal medesimo articolo 74, comma 4, decreto-legge n. 112 del 2008;



in particolare, per l'adozione del regolamento la legge fissava come termine quello del 30 aprile 2007, ex articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, prevedendo altresì una precisa tempistica infraprocedimentale, di cui all'articolo 1, comma 407;



il Ministero della giustizia non si è nemmeno avvalso, al fine di semplificare la procedura di cui all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 della facoltà prevista dall'articolo 41 comma 10 decreto-legge n. 207 del 2008 convertito dalla legge 14 del 2009, che consente a ciascun Ministero di decurtare le piante organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; disposto riproposto in emendamento all'articolo 2 del decreto-legge n. 194 del 2009;



a fronte di ciò, risulta un grave pregiudizio della situazione giuridica soggettiva dei vincitori del concorso, il cui legittimo interesse a stipulare un contratto di lavoro con la pubblica amministrazione presso la quale hanno superato il concorso sarebbe frustrata da inadempimenti amministrativi apparentemente imputabili al Ministero della giustizia, trattandosi per vero di inadempimenti cui la legge stessa riconnette espressamente la misura sanzionatoria del divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto, dapprima, con l'articolo 1, comma 410, della legge n. 296 del 2006 e, più di recente, con l'articolo 74, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008;



il pregiudizio rappresentato appare oltremodo ingiusto, se si considera sia il notevole tempo trascorso dall'espletamento del concorso, sia il fatto che gli atti di competenza del Ministero della giustizia costituiscono condizioni di efficacia delle autorizzazioni ad assumere disposte nei confronti dell'Amministrazione degli archivi notarili;



la perdurante situazione di inerzia sopra descritta cagiona, d'altro canto, un grave danno agli odierni istanti in relazione a beni della vita connessi anche ad interessi costituzionalmente rilevanti;



il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi potrebbe, tra l'altro, dar luogo a conseguenze risarcitorie a carico della pubblica amministrazione, in base all'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 20 novembre 1995, n. 540 e successive modificazioni;




quanto in premessa è stato specifico oggetto di istanza al Ministero interrogato, sollevata da alcuni vincitori del concorso, ma alla quale non è stato ancora dato riscontro -:




se non si intenda provvedere tempestivamente in modo da porre in essere tutti quegli atti organizzativi la cui mancanza, allo stato, impedisce di rendere pienamente operative le assunzioni autorizzate con i provvedimenti precedentemente citati.(4-18929)