ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18915

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 729 del 05/12/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/06401
Firmatari
Primo firmatario: BOBBA LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
SANTAGATA GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18915
presentata da
LUIGI BOBBA
mercoledì 5 dicembre 2012, seduta n.729

BOBBA, MOSCA, MADIA, SANTAGATA, DAMIANO, GNECCHI, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, BELLANOVA, MIGLIOLI, RAMPI, MATTESINI, GATTI e SCHIRRU. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:


il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 2010 in particolare all'articolo 12, ha previsto che qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;


gli enti previdenziali, come è noto, suggerivano ai cittadini che si recavano ai loro sportelli di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perché si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito, se verso l'Inps;


a seguito dell'entrata in vigore di tali disposizione normativa i lavoratori interessati si sono trovati, con una norma retroattiva, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;


per rendere evidente l'iniquità della norma introdotta, si riporta il caso specifico di un'insegnante nata il 9 dicembre 1940; la signora ha insegnato presso lo stesso istituto scolastico per oltre 37 anni fino al 31 agosto 2010. Dal 1° settembre 2001, l'istituto scolastico da privato diventa istituto «parificato» e ciò determina, a decorrere dalla stessa data, il passaggio dell'obbligo assicurativo di tutti i dipendenti dall'Inps all'Inpdap;


l'insegnante viene collocata a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal settembre 2010. Nei primi giorni del mese di agosto va all'Inps per presentare domanda di pensione con l'intento di chiedere il trasferimento dei 9 anni di contributi versati all'Inpdap dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2010 presso l'Inps ai sensi della legge n. 352 del 1958, come negli anni precedenti avevano fatto gli altri dipendenti dell'istituto scolastico che erano andati in pensione;


non sapeva dell'abrogazione della legge n. 352 del 1958 operata con decorrenza immediata dalla legge n. 122 del 2010 di conversione del citato decreto-legge tre giorni prima (abitualmente legge i quotidiani, non la Gazzetta Ufficiale). Nei primi giorni di settembre 2010 riceve il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia Inps in modalità provvisoria in attesa del trasferimento della contribuzione versata presso l'Inpdap. Pensione liquidata sulla base della sola contribuzione accreditata presso l'Inps (28 anni e 5 mesi);


i 9 anni di contributi versati all'Inpdap presso la cassa pensione insegnanti dal 1° settembre 2001 fino al 31 agosto 2010, non possono essere utilizzati in alcun modo;


infatti la lavoratrice: non può attivare la ricongiunzione onerosa al sensi dell'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 perché titolare di pensione diretta Inps; non può chiedere la costituzione della posizione assicurativa all'Inps ai sensi della legge n. 322 del 1958 perché è stata abrogata dal 31 luglio 2010; non può chiedere la totalizzazione perché titolare di pensione diretta; non può chiedere la pensione supplementare all'Inpdap perché tale prestazione non è prevista nei fondi esclusivi -:


se non ritenga il Ministro interrogato, in coerenza con gli ordini del giorno accolti dal Governo, e la mozione n. 1-00690 approvata dalla Camera dei deputati assumere iniziative dirette a correggere la norma sopra richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici, nonché prevedere che anche per i contributi versati all'Inpdap, l'istituto della pensione supplementare, quando non utilizzati per la pensione di base, (così come previsto dalla proposta di legge 3871 e abbinate e relativo testo unico approvato all'unanimità dalla commissione lavoro).
(4-18915)