BOBBA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
in Italia il settore della panificazione coinvolge 26.000 aziende per un totale di quasi 350.000 addetti;
l'attività di panificazione consiste in una trasformazione secondaria, in quanto si basa sulla farina, a sua volta ottenuta per macinazione del grano e quindi correttamente considerata quale prodotto di prima trasformazione;
tale attività può essere esercitata da chiunque sia in possesso dei requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006;
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi) si verrebbe a configurare un trattamento fiscale differente, a fronte della realizzazione dello stesso prodotto, tra le aziende artigiane e l'agricoltore, in tal modo ponendosi in contrasto ad avviso dell'interrogante, con il combinato disposto degli articoli 3 e 41 della Costituzione;
il citato decreto amplia le tabelle dei prodotti che possono essere oggetto delle attività agricole, nelle quali è stata ricompresa l'attività di produzione di prodotti di panetteria freschi, cosa che, secondo quanto dichiarato dall'associazione di riferimento, inserendo questa attività tra quelle soggette a tassazione agricola, creerebbe una gravissima disparità di trattamento fiscale a danno delle aziende artigiane di panificazione e che rischia di portare significative distorsioni della concorrenza e quindi del mercato;
la tassazione per gli agricoltori è forfettaria e raggiunge il tetto del 15 per cento circa, mentre quella per le imprese di panificazione artigianale tra imposte dirette e indirette arriva al 52 per cento sul reddito trasformato;
la citata legge n. 248 del 2006, con la quale si liberalizzava l'attività di panificazione e allo stesso tempo si prevedevano anche i criteri per l'individuazione del pane fresco e di quello conservato con l'obiettivo di dare una corretta informazione ai consumatori e valorizzare il pane fresco italiano, è rimasta disattesa a causa della mancata emanazione del regolamento attuativo, nonostante i pareri positivi della Commissione europea -:
se non si intendano assumere tempestivamente iniziative per rimuovere la disparità di trattamento fiscale e se non si ritenga necessario provvedere con urgenza all'emanazione del regolamento attuativo di cui in premessa.(4-18907)