LENZI, FONTANELLI, GRASSI, MURER, FARINA COSCIONI, SBROLLINI, BURTONE, D'INCECCO. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
molti pazienti emofilici, infettati dal virus dell'HIV e da epatite C e B negli anni '80 e '90 in seguito a trasfusioni di sangue o ad assunzione di emoderivati infetti, hanno ricevuto nei giorni scorsi dal ministero della salute delle e-mail con posta elettronica certificata nelle quali vengono informati che non riceveranno alcun rimborso per il danno subito;
si tratta di persone che, in seguito alla legge n. 244 del 2007, avevano accettato di non intentare causa al Ministero (o di sospendere i procedimenti in corso) per accedere ad una transazione;
questo è avvenuto perché il Ministero della salute ha pubblicato, a distanza di oltre due anni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di adesione a transazione (19 gennaio 2010) sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012 il decreto ministeriale datato 4 maggio 2012 contenente i «moduli transattivi» in applicazione dell'articolo 5 del decreto n. 132 del 2009;
dalla prescrizione prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto sono esclusi dalla transazione coloro che hanno promosso causa di risarcimento danni nei confronti del Ministero della salute oltre i 5 anni dalla data di presentazione in sede amministrativa dell'istanza di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 (ovvero oltre i dieci anni dal decesso del soggetto danneggiato: nel caso si tratti di eredi di soggetti deceduti) ovvero oltre i 5 anni dalla data antecedente (alla domanda di indennizzo) rispetto alla quale risulti già documentata la piena conoscenza della patologia da parte del danneggiato;
al riguardo, si osserva che, in maniera non conforme al diritto, non è prevista in decreto la possibilità di tenere conto dell'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione (ad esempio, diffide stragiudiziali); si osserva, altresì, come, sul punto, l'analogia e coerenza con la precedente transazione dell'anno 2003 non sia stata affatto rispettata, in quanto, all'epoca, non si tenne conto di alcun termine prescrizionale al fine di addivenire alla stipula delle transazioni;
inoltre, al comma 2 dell'articolo 5, si prevede che saranno esclusi dalle transazioni i soggetti per i quali risulti un evento trasfusionale anteriore al 24 luglio 1978, data di emanazione della circolare ministeriale n. 68 che aveva reso obbligatoria la ricerca dell'antigene dell'epatite B nel sangue ed emoderivati; siffatta previsione, ancora una volta al di fuori di ogni «analogia e coerenza» con le transazioni del 2003, è a giudizio degli interroganti del tutto illogica ed erronea poiché la giurisprudenza di merito e di legittimità ha in più occasioni chiarito che la responsabilità da contagio post-trasfusionale in capo al Ministero della salute sussiste quantomeno a decorrere dai primi anni '70 (e non mancano pronunzie di merito che la fanno risalire alla fine degli anni '60);
ne consegue ad avviso degli interroganti una illogica ed illegittima differenziazione delle somme tra categorie di soggetti danneggiati; se, infatti, le somme previste dal decreto in favore dei soggetti affetti da emofilia e da talassemia sono del tutto congrue ed in linea con la precedente transazione, non si può dire altrettanto per quanto concerne i soggetti emotrasfusi occasionali (nonché danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie) per i quali sono state previste, in particolar modo in relazione alle categorie di ascrivibilità tabellare prossime alla ottava, delle somme che in non pochi casi è possibile definire irrisorie;
inoltre, si prevede una differenziazione tra soggetti deceduti con nesso causale e senza nesso causale; ed infatti, se da un lato, ai soggetti emofilici e talassemici deceduti verranno corrisposte somme di importo equivalente a prescindere dall'esistenza o meno del nesso causale tra la patologia post-trasfusionale ed il decesso (in analogia e coerenza con le precedenti transazioni), non altrettanto può dirsi per le altre categorie di soggetti danneggiati per i quali il decreto prevede non solo una inaccettabile riduzione delle somme ma altresì una netta differenziazione tra soggetti deceduti con e senza nesso causale;
inoltre, diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno riconosciuto il Ministero della salute responsabile degli omessi controlli -:
se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative per rivedere i criteri e le modalità previste all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 13 luglio 2012, al fine di scongiurare una discriminazione nel riconoscimento dei propri diritti a soggetti danneggiati per una mancanza di controllo da parte dello Stato visto che è facilmente prevedibile una nuova serie di cause e il possibile ricorso alla Corte Costituzionale per palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione. (4-18507)