DI PIETRO. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 23, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ricomprende tra le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» le attività relative:
a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
l'articolo 25 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica attribuisce ai comuni «tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza»;
in ordine all'esercizio delle attività di cui alle suddette lettere a), b), c) e d) moltissimi comuni sono in sofferenza finanziaria, ove non in condizioni di grave squilibrio economico, anche a causa del susseguirsi dei tagli ai trasferimenti erariali e dell'incremento del contributo del comparto alle manovre di finanza pubblica;
in particolare, i comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti ricevono fondi risibili, appena sufficienti a mantenere l'illuminazione elettrica -:
se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare, onde evitare che le fasce più deboli e in condizioni di bisogno siano penalizzate o private dei diritti alla tutela e alla solidarietà economica nonché all'assistenza sociale garantiti dalla Costituzione e da essa affidati alla Repubblica;
se e come il Governo intenda rispondere, per quanto di competenza, alle esigenze dei comuni molto piccoli. (4-18391)