ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18354

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 712 del 31/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: MANCUSO GIANNI
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 31/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CICCIOLI CARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 31/10/2012
BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA' 31/10/2012
DE LUCA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 31/10/2012
CROLLA SIMONE ANDREA POPOLO DELLA LIBERTA' 31/10/2012
GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA' 31/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18354
presentata da
GIANNI MANCUSO
mercoledì 31 ottobre 2012, seduta n.712

MANCUSO, CICCIOLI, BARANI, DE LUCA, CROLLA e GIRLANDA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è disciplinata dal decreto legislativo n. 507 del 1993 che ha subito successive modifiche;

la normativa in materia di TARSU è stata modificata, inizialmente dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che ha introdotto la tariffa di igiene ambientale (TIA1) e, successivamente, dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha introdotto la tariffa integrata ambientale (TIA2);

a partire dal 1999 molti comuni hanno sostituito la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani con la tariffa di igiene ambientale, come definito dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (il cosiddetto decreto Ronchi) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

la Corte di cassazione, con la sentenza 3756 del 9 marzo 2012 ha decretato che la tariffa rifiuti TIA non dev'essere soggetta a IVA;

si tratta infatti di un'entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso;

la TARSU era già applicata esente da IVA;

la sentenza della Cassazione è in aperto contrasto con la tesi espressa dal dipartimento delle politiche fiscali, nella circolare n. 3 del 2010, in cui si dichiarava la continuità esistente tra TIA1 e la TIA2;

la TIA2, infatti, è stata dichiarata entrata patrimoniale, e quindi soggetta a IVA, con la disposizione interpretativa di cui all'articolo 14, comma 33, decreto-legge n. 78 del 2010;

riprenderanno, quindi, le richieste di rimborso da parte dei cittadini;


questi ultimi possono presentarla fino alle ore 10:00 del 31 marzo;

le procedure di rimborso determineranno un costo che, alla fine, sarà supportato dal bilancio dello Stato;

l'onere, infatti, non può gravare sui gestori del servizio o sui comuni, poiché la questione è nata da un'interpretazione dell'amministrazione finanziaria -:

secondo quali modalità il Governo intenda reperire i fondi per coprire le richieste di rimborso che proverranno sull'IVA, non dovuta sulla TIA.(4-18354)