ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18258

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 708 del 24/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: ZAZZERA PIERFELICE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 24/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 24/10/2012
Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2013
PROFUMO FRANCESCO MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18258
presentata da
PIERFELICE ZAZZERA
mercoledì 24 ottobre 2012, seduta n.708

ZAZZERA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il tribunale del lavoro di Mantova con sentenza n. 255 del 13 dicembre 2011 ha riconosciuto come illegittima la reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi ai sensi della direttiva europea 1999/70/CE, a seguito dell'istanza presentata dai docenti precari della provincia di Mantova;

la sentenza spiega con chiarezza che la reiterazione di tali contratti non era dettata da esigenza eccezionali e temporanee della pubblica amministrazione, ma, come esposto dai ricorrenti, era il modo, vietato, con cui la stessa datrice di lavoro sopperiva alle endemiche carenze di organico;

tale passaggio della sentenza fa riferimento alla continua assegnazione di posti vacanti, almeno a partire dal 2005, attraverso l'uso di contratti a termine;

il giudice non ha potuto predisporre la stabilizzazione dei docenti, ed ha quindi sancito la condanna del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al pagamento di un risarcimento del danno, calcolato in due mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale lorda per il primo contratto di lavoro, oltre ad una mensilità per i contratti su organico di fatto (oppure a mezza mensilità per i contratti su organico di diritto) per i successivi anni di servizio (nei limiti del termine di prescrizione quinquennale);

nonostante il riconoscimento del danno ingiusto provocato ai docenti, l'ufficio scolastico territoriale di Mantova ha messo a punto un meccanismo palesemente illegittimo finalizzato ad aggirare gli effetti della sentenza;

in particolare, con circolare interna il dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale ha vietato all'amministrazione di avvalersi nuovamente dei docenti ricorrenti proprio a causa del carattere illecito dei contratti;

quindi paradossalmente, ai lavoratori ai quali il giudice ha riconosciuto il danno ingiusto, è stata negata la possibilità di insegnare per il futuro;

come se ciò non bastasse, probabilmente facendo leva sulle necessità lavorative dei docenti, l'ufficio scolastico territoriale ha indotto i ricorrenti a rinunciare agli effetti della sentenza attraverso una risoluzione bonaria della questione;

risulta addirittura che l'amministrazione abbia contattato direttamente i docenti beneficiari delle cause di lavoro, per portarli a sottoscrivere le conciliazioni, anche in assenza di legali o rappresentanti sindacali, a volte suggerendone addirittura l'opportunità in vista della perdita definitiva del posto di lavoro nell'eventuale caso di soccombenza in Cassazione;

in sostanza l'amministrazione ha indotto alcuni di questi docenti vincitori del ricorso a rinunciare al giudicato della sentenza, per poter ottenere la nomina annuale nuovamente con contratto a termine;

l'inqualificabile comportamento dell'amministrazione è aggravato dal fatto che il tribunale di Mantova, immediatamente adito dai ricorrenti, aveva da qualche giorno già decretato, d'urgenza e inaudita altera parte, l'illegittimità dell'esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie per le supplenze, obbligando il Ministero ad annullare l'esclusione dei docenti dalle nomine;

tale esclusione non può essere comunque operata sulla base della sentenza di cui sopra, in quanto nella medesima condizione dei ricorrenti si trovano diverse migliaia di docenti precari in tutta Italia;

tale conciliazione è evidentemente impropria e priva di fondamento giuridico, specie alla luce del provvedimento d'urgenza emesso dallo stesso giudice del lavoro, in cui si dimostra in maniera dettagliata che la sentenza n. 255 del 13 dicembre 2012 non può comportare l'esclusione dall'incarico ma deve semmai aprire ad un piano di stabilizzazione ai sensi delle direttive comunitarie;

secondo l'ultimo rapporto OECD (OCSE) appena pubblicato, l'Italia è al penultimo costo dopo il Giappone, 31 su 32 Paesi, per la spesa pubblica destinata all'istruzione, con il 9 per cento del PIL di fronte alla media del 13 per cento;

il concorso recentemente bandito dal Ministero aggrava la posizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito alla condanna, in quanto, con l'inutile spesa di 120-150 milioni di euro, stabilizzerebbe solo 12.000 unità, le quali potrebbero già essere promosse in ruolo anche solo attraverso le graduatorie, essendo invece 180.000 i precari che svolgono attività didattiche strutturali e indispensabili al funzionamento del sistema -:

se il Ministro sia a conoscenza dei gravi fatti descritti in premessa e quali provvedimenti di competenza intenda adottare nei confronti dell'ufficio scolastico territoriale di Mantova;

alla luce della decretazione d'urgenza del tribunale di Mantova, per quali ragioni il Ministero non abbia provveduto ad annullare l'esclusione dei docenti dalle nomine;

quali iniziative, anche normative, il Ministro ritenga opportuno adottare al fine di tutelare i diritti già riconosciuti dal giudice del lavoro ai docenti di cui in premessa. (4-18258)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell'allegato B della seduta n. 739
All'Interrogazione 4-18258 presentata da
PIERFELICE ZAZZERA

Risposta. - Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in esame, riguardanti il contenzioso instaurato da circa 150 supplenti (docenti e ATA) in servizio presso diversi istituti scolastici della provincia di Mantova.
Al riguardo è stato interpellato l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia che ha rappresentato quanto segue.
Con una serie di ricorsi proposti al tribunale del lavoro il suddetto personale titolare di incarichi a tempo determinato ha impugnato le regole del sistema di reclutamento del personale supplente in vigore nella scuola pubblica chiedendo la stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali.
Nel dicembre del 2011 il giudice adito ha emesso 18 sentenze con cui sono state parzialmente accolte le domande dei ricorrenti.
In particolare, sulla base di quanto disposto dalla clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, è stata confermata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato e l'amministrazione è stata condannata al risarcimento del danno. È stata viceversa rigettata la domanda di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
L'ufficio scolastico regionale, anche in base al parere reso dall'Avvocatura dello Stato, ha deciso di non impugnare le predette sentenze e ha dato esecuzione al giudicato liquidando le somme spettanti ai 150 ricorrenti a titolo di risarcimento.
Successivamente il predetto ufficio ha dovuto affrontare il problema dell'illegittimità di eventuali rinnovi contrattuali a favore dei ricorrenti, considerato il principio di diritto fissato dal tribunale di Mantova. La questione è risultata tanto più grave in quanto nell'agosto del 2012, con nuovi ricorsi, i precari accusavano il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di aver «continuato reiterare il suo comportamento illegittimo, abusando nell'impiego di personale a tempo determinato anche per le assunzioni dell'anno scolastico 2011/2012, pur essendo stato condannato al risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti di lavoro ...».
In considerazione di quanto sopra l'ufficio ha dato indicazione di escludere i beneficiari delle sentenze del tribunale di Mantova dalla stipula dei contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2012/2013.
Molti dei destinatari del provvedimento di esclusione si sono recati nei primi giorni di settembre 2012 presso il predetto ufficio manifestando la propria disponibilità a rinunciare agli effetti della sentenza al fine di poter essere individuati quali destinatari di un contratto di supplenza.
Verificato che, per accogliere le istanze degli interessati, l'unico strumento che poteva avere rilevanza giuridica era la conciliazione, l'ufficio ha deciso di procedere in tal senso utilizzando le procedure di cui all'articolo 135 del vigente contratto collettivo comparto scuola.
A mezzo comunicazione del 7 settembre 2012, pubblicata sul sito internet, gli interessati sono stati convocati per i giorni 11, 12 e 13 settembre.
Le conciliazioni sono avvenute nel periodo compreso tra il 10 il 21 settembre 2012 tra il lavoratore e il dirigente dell'ambito territoriale di Mantova, a ciò delegato dal direttore generale regionale, e hanno interessato 40 dipendenti.
Nel frattempo, altri soggetti interessati proponevano ricorsi con carattere d'urgenza avverso l'esclusione dalla stipula dei contratti di supplenza e nelle date dell'11, 12 e 17 settembre 2012 venivano notificati all'amministrazione i decreti del tribunale di Mantova emessi inaudita altera parte riguardanti circa 40 ricorrenti e con i quali il predetto tribunale dichiarava l'illegittimità dell'esclusione.
L'amministrazione ha dato puntuale esecuzione all'ordine del giudice.
Con le successive ordinanze del 28 settembre 2012 il tribunale di Mantova, nel confermare i suddetti provvedimenti, ha fornito la propria interpretazione dell'efficacia del giudicato formatosi nel 2011, dichiarando che le predette sentenze non implicano l'illiceità di ulteriori rinnovi contrattuali negli anni successivi alla formazione del giudicato, e ha ordinato all'amministrazione di stipulare con gli interessati nuovi contratti a termine secondo le norme vigenti.
L'ufficio ha riferito che tutti i destinatari delle sentenze sono stati regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato o a termine, in adempimento dell'ordine del Giudice.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Francesco Profumo.