ZAZZERA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
il tribunale del lavoro di Mantova con sentenza n. 255 del 13 dicembre 2011 ha riconosciuto come illegittima la reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi ai sensi della direttiva europea 1999/70/CE, a seguito dell'istanza presentata dai docenti precari della provincia di Mantova;
la sentenza spiega con chiarezza che la reiterazione di tali contratti non era dettata da esigenza eccezionali e temporanee della pubblica amministrazione, ma, come esposto dai ricorrenti, era il modo, vietato, con cui la stessa datrice di lavoro sopperiva alle endemiche carenze di organico;
tale passaggio della sentenza fa riferimento alla continua assegnazione di posti vacanti, almeno a partire dal 2005, attraverso l'uso di contratti a termine;
il giudice non ha potuto predisporre la stabilizzazione dei docenti, ed ha quindi sancito la condanna del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al pagamento di un risarcimento del danno, calcolato in due mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale lorda per il primo contratto di lavoro, oltre ad una mensilità per i contratti su organico di fatto (oppure a mezza mensilità per i contratti su organico di diritto) per i successivi anni di servizio (nei limiti del termine di prescrizione quinquennale);
nonostante il riconoscimento del danno ingiusto provocato ai docenti, l'ufficio scolastico territoriale di Mantova ha messo a punto un meccanismo palesemente illegittimo finalizzato ad aggirare gli effetti della sentenza;
in particolare, con circolare interna il dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale ha vietato all'amministrazione di avvalersi nuovamente dei docenti ricorrenti proprio a causa del carattere illecito dei contratti;
quindi paradossalmente, ai lavoratori ai quali il giudice ha riconosciuto il danno ingiusto, è stata negata la possibilità di insegnare per il futuro;
come se ciò non bastasse, probabilmente facendo leva sulle necessità lavorative dei docenti, l'ufficio scolastico territoriale ha indotto i ricorrenti a rinunciare agli effetti della sentenza attraverso una risoluzione bonaria della questione;
risulta addirittura che l'amministrazione abbia contattato direttamente i docenti beneficiari delle cause di lavoro, per portarli a sottoscrivere le conciliazioni, anche in assenza di legali o rappresentanti sindacali, a volte suggerendone addirittura l'opportunità in vista della perdita definitiva del posto di lavoro nell'eventuale caso di soccombenza in Cassazione;
in sostanza l'amministrazione ha indotto alcuni di questi docenti vincitori del ricorso a rinunciare al giudicato della sentenza, per poter ottenere la nomina annuale nuovamente con contratto a termine;
l'inqualificabile comportamento dell'amministrazione è aggravato dal fatto che il tribunale di Mantova, immediatamente adito dai ricorrenti, aveva da qualche giorno già decretato, d'urgenza e inaudita altera parte, l'illegittimità dell'esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie per le supplenze, obbligando il Ministero ad annullare l'esclusione dei docenti dalle nomine;
tale esclusione non può essere comunque operata sulla base della sentenza di cui sopra, in quanto nella medesima condizione dei ricorrenti si trovano diverse migliaia di docenti precari in tutta Italia;
tale conciliazione è evidentemente impropria e priva di fondamento giuridico, specie alla luce del provvedimento d'urgenza emesso dallo stesso giudice del lavoro, in cui si dimostra in maniera dettagliata che la sentenza n. 255 del 13 dicembre 2012 non può comportare l'esclusione dall'incarico ma deve semmai aprire ad un piano di stabilizzazione ai sensi delle direttive comunitarie;
secondo l'ultimo rapporto OECD (OCSE) appena pubblicato, l'Italia è al penultimo costo dopo il Giappone, 31 su 32 Paesi, per la spesa pubblica destinata all'istruzione, con il 9 per cento del PIL di fronte alla media del 13 per cento;
il concorso recentemente bandito dal Ministero aggrava la posizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito alla condanna, in quanto, con l'inutile spesa di 120-150 milioni di euro, stabilizzerebbe solo 12.000 unità, le quali potrebbero già essere promosse in ruolo anche solo attraverso le graduatorie, essendo invece 180.000 i precari che svolgono attività didattiche strutturali e indispensabili al funzionamento del sistema -:
se il Ministro sia a conoscenza dei gravi fatti descritti in premessa e quali provvedimenti di competenza intenda adottare nei confronti dell'ufficio scolastico territoriale di Mantova;
alla luce della decretazione d'urgenza del tribunale di Mantova, per quali ragioni il Ministero non abbia provveduto ad annullare l'esclusione dei docenti dalle nomine;
quali iniziative, anche normative, il Ministro ritenga opportuno adottare al fine di tutelare i diritti già riconosciuti dal giudice del lavoro ai docenti di cui in premessa. (4-18258)