FEDI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:
l'approvazione della legge 22 marzo 2012, n. 38, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri», (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2012), richiede comunque l'adozione delle norme del decreto legislativo n. 165 del 2011 indispensabile al fine di garantire l'effettività della parità di trattamento in termini di diritti sindacali del personale assunto con contratto locale dal Ministero degli affari esteri presso le sedi della rete diplomatico-consolare e degli Istituti italiani di cultura nel mondo;
il personale impiegato con contratto locale è dipendente del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge n. 109 del 2001 che recita: «il personale dell'Amministrazione degli Affari Esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura»;
l'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2011 prevede che nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 - statuto dei lavoratori - e successive modificazioni ed integrazioni;
la norma ha carattere generale e l'articolo 51, comma 2 della stessa prevede che si applichi anche alle pubbliche amministrazioni;
il titolo II della legge n. 300 del 1970 contiene inoltre una serie di disposizioni volte a rafforzare l'effettività del principio di libertà sindacale sul posto di lavoro e il decreto legislativo n. 165 del 2001 conferma dunque la vigenza dei diritti previsti dallo statuto dei lavoratori per tutti i dipendenti indipendentemente dal fatto che questi siano destinatari o meno della contrattazione collettiva;
la libertà sindacale sul posto di lavoro è un diritto fondamentale e indisponibile, garantito dalla nostra Costituzione, e deve trovare applicazione per tutti i lavoratori e, su questa linea, la legge n. 38 del 2012, composta di due articoli, ha posto fine a questa evidente discriminazione dei lavoratori del Ministero degli affari esteri;
il primo articolo ha modificato l'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, disponendo che, dopo il comma 3, venisse inserito un comma 3-bis che prevede la possibilità per il personale in questione di partecipare alle rappresentanze sindacali sul posto di lavoro mentre il secondo articolo ha modificato l'impianto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 165 del 2001 con l'aggiunta di un articolo 50-bis, il cui disposto conferma l'applicabilità delle aspettative e dei permessi sindacali anche al personale assunto a contratto locale presso la rete diplomatico-consolare e degli istituti italiani di cultura nel mondo;
a sei mesi dall'approvazione della legge il personale non può ancora godere a pieno titolo delle prerogative sindacali, poiché, a seguito di parere richiesto dal Ministero degli affari esteri, con palese ritardo, all'ARAN e al Dipartimento della funzione pubblica circa eventuali adempimenti tecnici, il funzionario del predetto Dipartimento ha rinviato l'applicabilità della norma in parola ad un accordo tra Aran e organizzazioni sindacali rappresentative ai fini del disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (contenimento e razionalizzazione dei permessi sindacali), accordo che avrebbe potuto risolvere con strumenti prettamente pattizi questa complicata vicenda anni addietro, solo se le Confederazioni sindacali avessero mostrato disponibilità a raggiungere un accordo -:
se non si ritenga necessario, anche in considerazione del blocco della contrattazione disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicabilità del disposto dell'articolo 2 della legge n. 38 del 2012, che il dipartimento della funzione pubblica impartisca disposizioni all'ARAN, affinché venga redatto celermente un addendum da sottoporre alla firma delle parti in causa, da inserire nel relativo accordo quadro;
quali immediate iniziative si intendano assumere per rendere effettive la parità sindacale e la libertà di partecipazione sindacale, garantite dalla Costituzione e regolate dalla legge n. 38 del 2012. (4-18192)