ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18192

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 707 del 23/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 22/10/2012
Stato iter:
19/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2012
PATRONI GRIFFI FILIPPO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/12/2012

CONCLUSO IL 19/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18192
presentata da
MARCO FEDI
martedì 23 ottobre 2012, seduta n.707

FEDI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:

l'approvazione della legge 22 marzo 2012, n. 38, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri», (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2012), richiede comunque l'adozione delle norme del decreto legislativo n. 165 del 2011 indispensabile al fine di garantire l'effettività della parità di trattamento in termini di diritti sindacali del personale assunto con contratto locale dal Ministero degli affari esteri presso le sedi della rete diplomatico-consolare e degli Istituti italiani di cultura nel mondo;

il personale impiegato con contratto locale è dipendente del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge n. 109 del 2001 che recita: «il personale dell'Amministrazione degli Affari Esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura»;

l'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2011 prevede che nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 - statuto dei lavoratori - e successive modificazioni ed integrazioni;

la norma ha carattere generale e l'articolo 51, comma 2 della stessa prevede che si applichi anche alle pubbliche amministrazioni;

il titolo II della legge n. 300 del 1970 contiene inoltre una serie di disposizioni volte a rafforzare l'effettività del principio di libertà sindacale sul posto di lavoro e il decreto legislativo n. 165 del 2001 conferma dunque la vigenza dei diritti previsti dallo statuto dei lavoratori per tutti i dipendenti indipendentemente dal fatto che questi siano destinatari o meno della contrattazione collettiva;

la libertà sindacale sul posto di lavoro è un diritto fondamentale e indisponibile, garantito dalla nostra Costituzione, e deve trovare applicazione per tutti i lavoratori e, su questa linea, la legge n. 38 del 2012, composta di due articoli, ha posto fine a questa evidente discriminazione dei lavoratori del Ministero degli affari esteri;

il primo articolo ha modificato l'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, disponendo che, dopo il comma 3, venisse inserito un comma 3-bis che prevede la possibilità per il personale in questione di partecipare alle rappresentanze sindacali sul posto di lavoro mentre il secondo articolo ha modificato l'impianto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 165 del 2001 con l'aggiunta di un articolo 50-bis, il cui disposto conferma l'applicabilità delle aspettative e dei permessi sindacali anche al personale assunto a contratto locale presso la rete diplomatico-consolare e degli istituti italiani di cultura nel mondo;

a sei mesi dall'approvazione della legge il personale non può ancora godere a pieno titolo delle prerogative sindacali, poiché, a seguito di parere richiesto dal Ministero degli affari esteri, con palese ritardo, all'ARAN e al Dipartimento della funzione pubblica circa eventuali adempimenti tecnici, il funzionario del predetto Dipartimento ha rinviato l'applicabilità della norma in parola ad un accordo tra Aran e organizzazioni sindacali rappresentative ai fini del disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (contenimento e razionalizzazione dei permessi sindacali), accordo che avrebbe potuto risolvere con strumenti prettamente pattizi questa complicata vicenda anni addietro, solo se le Confederazioni sindacali avessero mostrato disponibilità a raggiungere un accordo -:

se non si ritenga necessario, anche in considerazione del blocco della contrattazione disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicabilità del disposto dell'articolo 2 della legge n. 38 del 2012, che il dipartimento della funzione pubblica impartisca disposizioni all'ARAN, affinché venga redatto celermente un addendum da sottoporre alla firma delle parti in causa, da inserire nel relativo accordo quadro;

quali immediate iniziative si intendano assumere per rendere effettive la parità sindacale e la libertà di partecipazione sindacale, garantite dalla Costituzione e regolate dalla legge n. 38 del 2012. (4-18192)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata mercoledì 19 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 736
All'Interrogazione 4-18192 presentata da
MARCO FEDI

Risposta. - Con l'interrogazione in esame, l'interrogante chiede l'immediata applicazione di quanto disposto dagli articoli 42, comma 3-bis, e 50-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali prevedono, rispettivamente, che al personale assunto con contratti regolati dalla legge locale presso le sedi diplomatiche consolari e gli istituti di cultura nel mondo, venga concessa la possibilità di partecipare alle rappresentanze sindacali del posto di lavoro nonché di usufruire delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
Com'è noto, con l'approvazione il 22 marzo 2012 della legge n. 38 recante «Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale dei Ministero degli affari esteri», sono state introdotte modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a determinate categorie di personale dipendente del Ministero degli affari esteri.
In particolare, viene garantita la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale, alle elezioni svolte per la costituzione dell'organismo di rappresentanza sindacale unitaria del personale (articolo 1). Di conseguenza, si applicano alle stesse categorie di personale le norme vigenti in materia di aspettative e permessi sindacali di cui all'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 2).
Tale disposizione prevede, in particolare, che i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali siano determinati dalla contrattazione collettiva in un apposito accordo, tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali. Inoltre, alla contrattazione collettiva è demandata anche la gestione dell'accordo, che include le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali.
Al riguardo, pur aderendo a quanto affermato dall'interrogante, si osserva che le disposizioni della citata legge n. 38 del 2012 non appaiono di immediata applicazione: la previsione alla cui applicazione si rinvia prevede infatti, come anticipato, un accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative.
Peraltro, l'accordo attualmente esistente - in quanto stipulato in data anteriore alla pubblicazione della legge 22 marzo 2012, n. 38 - non ha potuto tener conto delle norme introdotte con la novella legislativa.
In considerazione di ciò, a seguito della raccolta dei dati sulla rappresentatività sindacale e dell'avvio delle procedure per la stipula del nuovo contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ), il dipartimento della funzione pubblica sta predisponendo il relativo atto di indirizzo all'ARAN, contenente le indicazioni e le direttive necessarie per l'attivazione della predetta novella, per tanto, in sede di contrattazione collettiva saranno affrontate le problematiche relative alle nuove previsioni legislative.
In ogni caso, si ritiene che l'applicazione della citala normativa debba avvenire nell'ambito delle ordinarie dotazioni finanziarie; ciò nel presupposto che, a norma del richiamato articolo 50 del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'attuazione della norma avvenga nell'ambito di accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva nazionale: tale procedura dovrà applicarsi anche per quanto concerne la partecipazione del medesimo personale alle elezioni svolte per la costituzione dell'organismo di rappresentanza sindacale unitaria.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi.