ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18126

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 705 del 17/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 17/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18126
presentata da
ETTORE ROSATO
mercoledì 17 ottobre 2012, seduta n.705

ROSATO. -
Al Ministro della salute.
-
Per sapere - premesso che:


il defibrillatore semiautomatico è un dispositivo medico che può essere utilizzato sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee, da personale sanitario anche non medico e da personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare;


la formazione ha l'obiettivo di permettere il funzionamento, in sicurezza, del defibrillatore semiautomatico, per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio; ma i candidati, prima di conseguire l'attestato di formazione all'uso, devono sottoporsi ad una prova pratica e, se necessaria, anche teorica. I programmi di formazione e di aggiornamento e verifica sono definiti dalle regioni e dalle province autonome, sentiti i comitati tecnici regionali per l'emergenza;


a seguito del superamento della prova viene rilasciata da parte del centro di formazione accreditato un'attestazione di formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico. Possono ottenere la qualifica di enti formatori accreditati al rilascio dell'autorizzazione per l'uso del defibrillatore semiautomatico esterno: le strutture del SSR, le università, gli ordini professionali sanitari, le Organizzazioni medico scientifiche di rilevanza nazionale, la Croce rossa italiana, le Associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, gli enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, gli altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario con finalità formative;


l'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 120, prevede che le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio;


per ottenere l'autorizzazione all'uso del defibrillatore, quindi, occorre superare sia la prova d'esame che si effettua, in fase certificativa ai termine del corso presso l'ente formatore accreditato, sia la prova d'esame presso la centrale operativa 118; creando un inutile doppione con aggravio dei costi -:

se, alla luce della circostanza che già l'ente formativo accreditato effettua una valutazione finale al termine del corso, il Ministro interrogato non ritenga che si possa abilitare detta valutazione ad autorizzare l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, senza che si renda necessario il superamento di una ulteriore prova d'esame presso la centrale operativa 118, così da evitare duplicazioni e conseguente aumento dei costi, e quali iniziative normative intenda assumere al riguardo. (4-18126)