REALACCI. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:
l'Italia, dopo la Spagna, è il secondo produttore ed esportatore in Europa e nel mondo di olio di oliva, con una produzione nazionale media di oltre 464000 tonnellate, due terzi dei quali extravergine e con oltre 40 denominazioni d'origine protetta riconosciute dall'Unione europea;
nel nostro Paese, l'olivo è diffuso su circa un milione di ettari in coltura principale e su di una superficie di poco inferiore in coltura secondaria, tanto che in alcune regioni italiane, l'olivicoltura è di gran lunga la principale attività agricola, sia in termini di occupati che di percentuale di superficie coltivata;
l'olivicoltura italiana è una risorsa importante per la maggior parte delle regioni, svolgendo anche una pregevole funzione paesaggistica oltre a garantire la produzione di oli di oliva vergini di elevata qualità, tanto da rappresentare un settore produttivo strategico per il made in Italy agroalimentare e per l'economia locale;
la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari e, nello specifico, degli oli di oliva vergini prodotti da olive nazionali, è uno strumento fondamentale per le imprese agricole italiane al fine di battere la concorrenza sul mercato di olio proveniente da altri Paesi mediterranei;
tuttavia, l'olio extravergine di oliva è uno dei prodotti agroalimentari italiani più esposto a rischio di frode e contraffazione a danno dei consumatori, con la frequente immissione sul mercato, tra l'altro, di oli di oliva deodorati, di bassa qualità, aventi un valore di mercato molto inferiore a quelli di reale provenienza nazionale;
le azioni fino ad oggi intraprese nella lotta alle frodi e alle contraffazioni necessitano di essere ulteriormente rafforzate per risultare più efficaci a contenere tali fenomeni di illegalità. Le risultanze delle attività di controllo fanno registrare un'ampia diffusione di illeciti nel settore oleario, consistenti nello spacciare oli stranieri e di bassa qualità come oli di oliva vergini di provenienza italiana o, comunque, di categoria superiore;
le recenti disposizioni concernenti l'indicazione della designazione dell'origine dell'olio extravergine di oliva, approvate, con le modifiche al regolamento (CE) 1019/2002 e, sul piano interno, con il decreto ministeriale 10 novembre 2009, non sono state in grado di contrastare in modo efficace tale fenomeno;
la legislazione, infatti, pur stabilendo quali debbano essere le diciture obbligatorie previste nell'etichettatura dei prodotti commercializzati, non indica esattamente le modalità grafiche con cui l'obbligo deve essere attuato e ciò permette alle imprese di stampare in etichetta indicazioni con modalità o caratteri che ne rendono difficile la corretta interpretazione da parte dei consumatori;
dal rapporto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2011 sulle attività del Corpo forestale dello stato nel settore della sicurezza agroambientale e agroalimentare, emerge che il personale del nucleo agroalimentare forestale, a seguito di una complessa inchiesta iniziata a settembre 2010 e finalizzata a verificare la filiera di qualità dell'olio extravergine di oliva, ha rilevato, presso diverse ditte di confezionamento a Firenze, Reggio Emilia, Genova e Pavia, documenti di trasporto falsificati utilizzati per regolarizzare una partita di 450 mila chilogrammi di olio extravergine di oliva destinata ad essere commercializzata per un valore di circa 4 milioni di euro;
il rapporto evidenzia che la misura della presenza di alchil esteri nell'olio è uno strumento d'indagine importante per verificare l'avvenuta deodorazione del prodotto, operazione di rettifica dell'olio di oliva che consente di trasformare oli di oliva non commestibili e di scarsa qualità in oli di oliva senza difetti, ma che, una volta sottoposti a tale trattamento, non possono più essere venduti come oli extravergini di oliva;
la presenza di metil esteri nell'olio di oliva è legata all'azione di un enzima nell'ambito del normale processo di lavorazione delle olive e non costituisce un indizio di cattiva qualità dell'olio. Invece, un valore elevato di etil esteri indica fermentazione e cattiva conservazione delle olive (nell'ambito di una produzione a regola d'arte, posta in essere rispettando le buone pratiche di raccolta e di estrazione dell'olio, la sommatoria degli alchil esteri non dovrebbe superare i 25/30 milligrammi per chilogrammo);
con riferimento all'applicazione della disciplina comunitaria (Regolamento CE n. 61/2011 del 24 gennaio 2011) che stabilisce i requisiti fisici e chimici degli oli d'oliva, nonché i relativi metodi di valutazione sono emersi tuttavia, notevoli problemi sotto il profilo delle caratteristiche e della qualità degli oli, visto che i limiti fissati a livello comunitario per la presenza di alchil esteri negli olii extravergini sono troppo elevati e rischiano di incentivare la messa in commercio di oli di scarsa qualità, magari miscelati ad oli di migliore fattura, o di «legalizzare» vere e proprie frodi ai danni dei consumatori, che vengono poste in essere adottando pratiche finalizzate a «deodorare» gli oli con caratteristiche organolettiche non adeguate;
a fronte delle motivazioni indicate, l'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese ha disposto che «al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004»;
in data 22 settembre 2012, l'avvocato Mario Monopoli, funzionario dell'Ispettorato per la tutela della qualità e repressione frodi della Puglia, durante un incontro svoltosi a Ostuni, alla presenza dell'onorevole Ministro interrogato e dell'onorevole Paolo De Castro, ha dichiarato che «i parametri fissati dalla norma per stabilire se un olio può essere classificato extravergine di oliva, a causa delle pratiche colturali attuate nelle nostre zone tra cui la raccolta e delle varietà secolari sono superati naturalmente e, pertanto, si corre il rischio che l'olio prodotto nelle nostre zone non venga classificato extravergine», con ciò esprimendo valutazioni negative sul contenuto delle norme vigenti e, di fatto, giustificandone l'eventuale disapplicazione;
a settembre 2012, come si evince da alcune agenzie di stampa nazionale e locale, la Guardia di finanza di Siena, nell'ambito dell'inchiesta «Arbequino» su olio «extravergine» tagliato con quello straniero, ha proceduto all'arresto di un funzionario della sede fiorentina dell'Ispettorato per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari che avvertiva preventivamente le imprese soggette a controlli delle ispezioni disposte -:
quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per assicurare l'uniforme applicazione sul territorio delle norme vigenti a parte dei propri funzionari, delle amministrazioni e degli organi di controllo; quali iniziative intenda poi adottare nei confronti dei propri funzionari che si siano resi responsabili di condotte illecite o, comunque, sconvenienti, a discapito della tutela della salute e dei consumatori ed ai danni delle imprese nazionali e del made in Italy; quali misure intenda avviare il Ministro per garantire l'effettiva applicazione della legge e l'avvio di un sistema adeguato ed efficiente di controlli. (4-18109)