ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18109

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 703 del 15/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 15/10/2012
Stato iter:
20/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2012
CATANIA MARIO MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/11/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/12/2012

CONCLUSO IL 20/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18109
presentata da
ERMETE REALACCI
lunedì 15 ottobre 2012, seduta n.703

REALACCI. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:

l'Italia, dopo la Spagna, è il secondo produttore ed esportatore in Europa e nel mondo di olio di oliva, con una produzione nazionale media di oltre 464000 tonnellate, due terzi dei quali extravergine e con oltre 40 denominazioni d'origine protetta riconosciute dall'Unione europea;

nel nostro Paese, l'olivo è diffuso su circa un milione di ettari in coltura principale e su di una superficie di poco inferiore in coltura secondaria, tanto che in alcune regioni italiane, l'olivicoltura è di gran lunga la principale attività agricola, sia in termini di occupati che di percentuale di superficie coltivata;

l'olivicoltura italiana è una risorsa importante per la maggior parte delle regioni, svolgendo anche una pregevole funzione paesaggistica oltre a garantire la produzione di oli di oliva vergini di elevata qualità, tanto da rappresentare un settore produttivo strategico per il made in Italy agroalimentare e per l'economia locale;

la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari e, nello specifico, degli oli di oliva vergini prodotti da olive nazionali, è uno strumento fondamentale per le imprese agricole italiane al fine di battere la concorrenza sul mercato di olio proveniente da altri Paesi mediterranei;

tuttavia, l'olio extravergine di oliva è uno dei prodotti agroalimentari italiani più esposto a rischio di frode e contraffazione a danno dei consumatori, con la frequente immissione sul mercato, tra l'altro, di oli di oliva deodorati, di bassa qualità, aventi un valore di mercato molto inferiore a quelli di reale provenienza nazionale;

le azioni fino ad oggi intraprese nella lotta alle frodi e alle contraffazioni necessitano di essere ulteriormente rafforzate per risultare più efficaci a contenere tali fenomeni di illegalità. Le risultanze delle attività di controllo fanno registrare un'ampia diffusione di illeciti nel settore oleario, consistenti nello spacciare oli stranieri e di bassa qualità come oli di oliva vergini di provenienza italiana o, comunque, di categoria superiore;

le recenti disposizioni concernenti l'indicazione della designazione dell'origine dell'olio extravergine di oliva, approvate, con le modifiche al regolamento (CE) 1019/2002 e, sul piano interno, con il decreto ministeriale 10 novembre 2009, non sono state in grado di contrastare in modo efficace tale fenomeno;

la legislazione, infatti, pur stabilendo quali debbano essere le diciture obbligatorie previste nell'etichettatura dei prodotti commercializzati, non indica esattamente le modalità grafiche con cui l'obbligo deve essere attuato e ciò permette alle imprese di stampare in etichetta indicazioni con modalità o caratteri che ne rendono difficile la corretta interpretazione da parte dei consumatori;

dal rapporto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2011 sulle attività del Corpo forestale dello stato nel settore della sicurezza agroambientale e agroalimentare, emerge che il personale del nucleo agroalimentare forestale, a seguito di una complessa inchiesta iniziata a settembre 2010 e finalizzata a verificare la filiera di qualità dell'olio extravergine di oliva, ha rilevato, presso diverse ditte di confezionamento a Firenze, Reggio Emilia, Genova e Pavia, documenti di trasporto falsificati utilizzati per regolarizzare una partita di 450 mila chilogrammi di olio extravergine di oliva destinata ad essere commercializzata per un valore di circa 4 milioni di euro;

il rapporto evidenzia che la misura della presenza di alchil esteri nell'olio è uno strumento d'indagine importante per verificare l'avvenuta deodorazione del prodotto, operazione di rettifica dell'olio di oliva che consente di trasformare oli di oliva non commestibili e di scarsa qualità in oli di oliva senza difetti, ma che, una volta sottoposti a tale trattamento, non possono più essere venduti come oli extravergini di oliva;

la presenza di metil esteri nell'olio di oliva è legata all'azione di un enzima nell'ambito del normale processo di lavorazione delle olive e non costituisce un indizio di cattiva qualità dell'olio. Invece, un valore elevato di etil esteri indica fermentazione e cattiva conservazione delle olive (nell'ambito di una produzione a regola d'arte, posta in essere rispettando le buone pratiche di raccolta e di estrazione dell'olio, la sommatoria degli alchil esteri non dovrebbe superare i 25/30 milligrammi per chilogrammo);

con riferimento all'applicazione della disciplina comunitaria (Regolamento CE n. 61/2011 del 24 gennaio 2011) che stabilisce i requisiti fisici e chimici degli oli d'oliva, nonché i relativi metodi di valutazione sono emersi tuttavia, notevoli problemi sotto il profilo delle caratteristiche e della qualità degli oli, visto che i limiti fissati a livello comunitario per la presenza di alchil esteri negli olii extravergini sono troppo elevati e rischiano di incentivare la messa in commercio di oli di scarsa qualità, magari miscelati ad oli di migliore fattura, o di «legalizzare» vere e proprie frodi ai danni dei consumatori, che vengono poste in essere adottando pratiche finalizzate a «deodorare» gli oli con caratteristiche organolettiche non adeguate;

a fronte delle motivazioni indicate, l'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese ha disposto che «al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004»;

in data 22 settembre 2012, l'avvocato Mario Monopoli, funzionario dell'Ispettorato per la tutela della qualità e repressione frodi della Puglia, durante un incontro svoltosi a Ostuni, alla presenza dell'onorevole Ministro interrogato e dell'onorevole Paolo De Castro, ha dichiarato che «i parametri fissati dalla norma per stabilire se un olio può essere classificato extravergine di oliva, a causa delle pratiche colturali attuate nelle nostre zone tra cui la raccolta e delle varietà secolari sono superati naturalmente e, pertanto, si corre il rischio che l'olio prodotto nelle nostre zone non venga classificato extravergine», con ciò esprimendo valutazioni negative sul contenuto delle norme vigenti e, di fatto, giustificandone l'eventuale disapplicazione;

a settembre 2012, come si evince da alcune agenzie di stampa nazionale e locale, la Guardia di finanza di Siena, nell'ambito dell'inchiesta «Arbequino» su olio «extravergine» tagliato con quello straniero, ha proceduto all'arresto di un funzionario della sede fiorentina dell'Ispettorato per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari che avvertiva preventivamente le imprese soggette a controlli delle ispezioni disposte -:

quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per assicurare l'uniforme applicazione sul territorio delle norme vigenti a parte dei propri funzionari, delle amministrazioni e degli organi di controllo; quali iniziative intenda poi adottare nei confronti dei propri funzionari che si siano resi responsabili di condotte illecite o, comunque, sconvenienti, a discapito della tutela della salute e dei consumatori ed ai danni delle imprese nazionali e del made in Italy; quali misure intenda avviare il Ministro per garantire l'effettiva applicazione della legge e l'avvio di un sistema adeguato ed efficiente di controlli. (4-18109)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 20 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 737
All'Interrogazione 4-18109 presentata da
ERMETE REALACCI

Risposta. - In merito a quanto rappresentato nell'interrogazione in esame evidenzio che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), in qualità di organo tecnico di controllo del mio Dicastero, ha il compito di prevenire e reprimere gli illeciti nei vari settori del comparto agroalimentare per tutelare i consumatori ed i produttori nazionali.
Nell'attività ispettiva di controllo particolare attenzione è assicurata alle produzioni di qualità più rappresentative del «Made in Italy», tra cui anche l'olio d'oliva, al fine di garantire l'immagine dello stesso sui mercati nazionali ed internazionali. Per questo motivo sono state anche intraprese misure di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e le Capitanerie di Porto, sia per migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi che per evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati «italiani».
Sulla base dei criteri dell'analisi del rischio, così come previsti dal Reg. (CE) n. 882/2004, vengono scelti tutti gli operatori della filiera che l'Ispettorato sottopone a verifica, ovvero frantoi, commercianti di olio sfuso, confezionatori, esercizi commerciali ivi compresi gli esercizi di ristorazione.
In particolare, detti accertamenti sono orientati alla verifica della congruità tra le olive lavorate e l'olio prodotto in relazione all'origine dichiarata; della regolarità dei processi produttivi adottati; delle caratteristiche merceologiche; della corrispondenza delle tipologie merceologiche degli oli detenuti con la relativa documentazione contabile; della congruità del prodotto in entrata ed in uscita in relazione all'origine della categoria merceologica dichiarata; degli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 10 novembre 2009 ed in particolare la corretta tenuta del registro degli oli d'oliva di cui all'articolo 7 dello stesso decreto; della regolarità degli imballaggi in relazione alla capacità e al sistema di chiusura, nonché della conformità dei dispositivi di etichettatura adottati alle indicazioni obbligatorie e facoltative.
Inoltre, per assicurare lo svolgimento di azioni congiunte fra le diverse strutture operanti in campo alimentare, presso l'Ispettorato è operativo il Comitato tecnico ispettorato - altri organi di controllo, che riunisce i rappresentanti del Comando Carabinieri salute (Nas), dei Nuclei di polizia tributaria della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia di Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Tale Comitato è stato istituito proprio allo scopo di potenziare e rendere più efficaci, nei diversi settori agroalimentari, ivi compreso il settore oleario, le sinergie d'intervento delle diverse Amministrazioni interessate ed evitare, al contempo, inutili sovrapposizioni di controlli a carico degli stessi operatori.
In tale ambito, vengono programmate azioni mirate di controllo a carattere straordinario, che si aggiungono all'attività istituzionale annuale dell'ispettorato; queste particolari azioni si orientano verso alcuni segmenti della filiera oleicola che, per situazioni contingenti di mercato, possono essere a maggior rischio di frode.
L'attività di controllo dell'Icqrf prevede anche accertamenti analitici su campioni prelevati al commercio e alla distribuzione. Questi vengono effettuati dall'ispettorato avvalendosi di una propria rete qualificata di laboratori e comitati di assaggio che, nel caso degli oli d'oliva, procede al controllo di tutti i parametri relativi alla genuinità ed alla qualità dei prodotti previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Per quanto concerne il controllo dei flussi di oli di oliva movimentati dai singoli operatori, in base al richiamato decreto ministeriale 10 novembre 2009, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, indipendentemente se destinati al mercato nazionale od estero.
Tale registro, per una tempestiva fruizione dei dati ivi contenuti da parte degli organismi di controllo è tenuto secondo modalità telematiche messe a disposizione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian). Il registro di cui trattasi, costituendo un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della «filiera olio d'oliva», consente di monitorare le singole movimentazioni di ogni singolo stabilimento e di conoscere i nominativi con i relativi indirizzi dei soggetti, nazionali o esteri, che hanno fornito o acquistato una specifica partita di olio.
La filiera «olio d'oliva», quindi, risulta essere oggetto di costante monitoraggio da parte dell'Icqrf senza che vengano operati criteri discriminatori tra il prodotto destinato al mercato nazionale e quello destinato al mercato comunitario che extra comunitario.
In merito alle iniziative di natura legislativa vorrei, anzitutto, evidenziare il mio pieno sostegno alla recente, definitiva approvazione del testo di «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese» ove, fra gli altri, sono state introdotte due importanti disposizioni per tutelare ulteriormente la qualità dell'olio extra vergine di oliva italiano.
La prima, riguarda l'introduzione del limite del contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi fissato in 30 mg/Kg per gli oli extra vergini di oliva etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano» o che comunque evocano un'origine italiana. Il superamento di tale limite comporta l'avvio di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004. La seconda disposizione, invece, prevede la verifica obbligatoria delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini (panel test), da utilizzare a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati.
Riguardo alla corretta e trasparente informazione al consumatore, abbiamo predisposto un decreto in materia di etichettatura che stabilisce le dimensioni minime obbligatorie dei caratteri in etichetta, così che le informazioni sull'origine del prodotto siano chiaramente leggibili e facilmente individuabili.
Infatti, nonostante le normative europee sull'etichettatura dell'olio impongano l'obbligo di indicare in etichetta l'origine degli oli di oliva vergini ed extravergini, tale importante informazione, con alcuni espedienti grafici e tipografici, a volte viene resa poco riconoscibile ai consumatori, aggirando così di fatto le finalità del legislatore.
Nelle more dell'esame da parte di Bruxelles del provvedimento ministeriale suddetto l'Icqrf, con apposita circolare inviata, tra gli altri, a tutti gli organi di controllo e a tutte le organizzazioni di categoria, oltre a richiamare l'attenzione delle imprese produttrici affinché predispongano etichette ove l'origine del prodotto sia facilmente individuabile, fornisce indicazioni sul potenziamento e coordinamento dei controlli, tramite la promozione di specifici programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni dell'olio di oliva lungo tutte le fasi della filiera, ma con particolare riguardo a quelle delicate dell'imbottigliamento e del commercio all'ingrosso.
Al riguardo faccio presente che, per uniformare l'applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale, le circolari dispositive predisposte dall'Icqrf sono divulgate a tutti gli organi di controllo del Dicastero da me rappresentato e alle altre Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004.
In merito alle vicende che hanno coinvolto due funzionari dell'Icqrf, rispettivamente dell'ufficio territoriale di Firenze e di quello di Bari, faccio presente che per il primo, in attesa che si definiscano compiutamente le responsabilità in ordine ai gravi fatti verificatisi, è stata sollecitamente disposta la sospensione dal servizio mentre, per l'altro, siamo in attesa di ricevere specifiche informazioni sull'accaduto dal Direttore dell'ufficio di Bari.
In ogni caso, tengo a evidenziare che tutto il personale dell'Icqrf opera nel rispetto degli indirizzi di coordinamento dettati dall'Amministrazione centrale, applicando uniformemente sul territorio nazionale le norme vigenti.
Al fine di salvaguardare e di difendere sia la produzione nazionale che i consumatori, assicuro, anche per l'imminente campagna olearia, la massima attenzione da parte degli organi di controllo del Mipaaf.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Mario Catania.