ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18098

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 702 del 12/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: FAVA GIOVANNI
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 12/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONTAGNOLI ALESSANDRO LEGA NORD PADANIA 12/10/2012
FOGLIATO SEBASTIANO LEGA NORD PADANIA 12/10/2012
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 12/10/2012
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 12/10/2012
CHIAPPORI GIACOMO LEGA NORD PADANIA 12/10/2012
CALLEGARI CORRADO LEGA NORD PADANIA 12/10/2012
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD PADANIA 12/10/2012
DI VIZIA GIAN CARLO LEGA NORD PADANIA 12/10/2012
RONDINI MARCO LEGA NORD PADANIA 12/10/2012
CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 12/10/2012
ALLASIA STEFANO LEGA NORD PADANIA 12/10/2012
BONINO GUIDO LEGA NORD PADANIA 12/10/2012
POLLEDRI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 12/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 12/10/2012
Stato iter:
19/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2012
CATANIA MARIO MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 15/10/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/12/2012

CONCLUSO IL 19/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18098
presentata da
GIOVANNI FAVA
venerdì 12 ottobre 2001, seduta n.702

FAVA, MONTAGNOLI, FOGLIATO, BITONCI, GRIMOLDI, CHIAPPORI, CALLEGARI, BRAGANTINI, DI VIZIA, RONDINI, CAVALLOTTO, ALLASIA, BONINO e POLLEDRI. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:
nel settore dell'olio extravergine di oliva sono sempre più frequenti ipotesi di frodi e contraffazioni per ingannare i consumatori sulla vera natura dei prodotti costituiti, molto spesso, da oli di oliva deodorati, di bassa qualità, di valore commerciale tre volte inferiore a quelli di effettiva provenienza nazionale;
al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, non sono state sufficienti le recenti normative relative all'indicazione della designazione dell'origine dell'olio extravergine di oliva, approvate, con le modifiche al regolamento (CE) n. 1019/2002 e, sul piano interno, con il decreto ministeriale 10 novembre 2009;
recentemente, infatti, sono emerse diverse criticità, perché la normativa, pur definendo i contenuti essenziali delle diciture obbligatorie previste nell'etichettatura dei prodotti offerti in vendita, non indica con precisione le modalità grafiche con cui l'obbligo deve essere attuato e ciò consente alle imprese di apporre le indicazioni di interesse con modalità o caratteri che ne rendono difficile la corretta percezione da parte dei consumatori;
dal rapporto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 2011 sulle attività del Corpo forestale dello Stato nel settore della sicurezza agroambientale e agroalimentare, emerge che il personale del nucleo agroalimentare forestale, a seguito di una lunga indagine iniziata a settembre 2010 e finalizzata a verificare la filiera di qualità dell'olio extravergine di oliva, ha riscontrato, presso diversi stabilimenti di confezionamento a Firenze, Reggio Emilia, Genova e Pavia documenti di trasporto falsificati utilizzati per regolarizzare una partita di 450 mila chilogrammi di olio extravergine di oliva destinata ad essere commercializzata per un valore di circa 4 milioni di euro;
dal medesimo rapporto emerge l'importanza dei metodi diagnostici finalizzati ad accertare, attraverso la presenza del livello di alchil esteri nell'olio, l'avvenuta deodorazione del prodotto, operazione di rettifica dell'olio di oliva che consente di trasformare oli di oliva non commestibili e di scarsa qualità in oli di oliva senza difetti, ma che, una volta subito questo trattamento, non possono più essere commercializzati come oli extravergini di oliva;
con riferimento all'applicazione della normativa comunitaria (regolamento 24 gennaio 2011 (CE) n. 61/2011) che definisce alcune caratteristiche fisiche e chimiche degli oli d'oliva nonché i relativi metodi di valutazione sono emerse, tuttavia, notevoli criticità sotto il profilo delle caratteristiche e della qualità degli oli, posto che, i limiti fissati a livello comunitario per la presenza di alchil esteri negli olii extravergini è troppo elevato e rischia di incentivare la messa in commercio di olii di scarsa qualità, magari miscelati ad oli di migliore fattura o di legalizzare vere e proprie frodi ai danni dei consumatori, che vengono poste in essere adottando pratiche finalizzate a «deodorare» gli oli con caratteristiche organolettiche non adeguate;
la presenza di metil esteri nell'olio di oliva è legata all'azione di un enzima nell'ambito del normale processo di lavorazione delle olive e non costituisce un indizio di cattiva qualità dell'olio. Diversamente, la presenza di un valore elevato di etil esteri è indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive (nell'ambito di una produzione artigianale o a regola d'arte di olio extravergine di oliva, posta in essere rispettando le buone pratiche di raccolta e di estrazione dell'olio, la sommatoria degli alchil esteri non supera i 25/30 mg/kg);
per tutte le indicate ragioni, l'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese ha disposto che «al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004»;
l'olivicoltura italiana è presente in quasi tutte le regioni caratterizzandone il paesaggio e, assicurando la produzione di oli di oliva vergini di elevata qualità, tanto da rappresentare un settore produttivo strategico per il made in Italy agroalimentare e per l'economia locale;
la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari e, nello specifico, degli oli di oliva vergini prodotti da olive nazionali, garantisce la solidità, la competitività e la distintività delle imprese agricole italiane;
le azioni fino ad oggi intraprese nella lotta alle frodi ed alle contraffazioni non risultano ancora sufficienti e le risultanze delle attività di controllo fanno registrare una dilagante diffusione del fenomeno di illeciti nel settore oleario, posti in essere tramite operazioni tendenti a spacciare oli stranieri e di bassa qualità come oli di oliva vergini di provenienza italiana o, comunque, di categoria superiore;
a fine settembre 2012, un funzionario della sede fiorentina dell'ispettorato per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sarebbe stato arrestato dalla Guardia di finanza di Siena nell'ambito dell'inchiesta su olio «extravergine» tagliato con quello straniero, perché preannunciava i controlli dell'ispettorato e se ritenga di dover procedere, in conseguenza della gravità della misura, alla completa riorganizzazione dell'ufficio territoriale;
l'avvocato Mario Monopoli, funzionario dell'ispettorato per la tutela della qualità e repressione frodi della Puglia, disattendendo, ad avviso degli interroganti, il contenuto e la ratio delle norme recentemente approvate, nel corso di un incontro svoltosi a Ostuni, il 22 settembre 2012 e di cui la stampa locale ha dato risalto anche in ragione della sua autorevole partecipazione accanto a quella dell'onorevole Paolo De Castro, ha dichiarato che i parametri fissati dalla norma per stabilire se un olio può essere classificato extravergine di oliva, a causa delle pratiche colturali attuate nelle nostre zone tra cui la raccolta e delle varietà secolari sono superati naturalmente e, pertanto, si corre il rischio che l'olio prodotto nelle nostre zone non venga classificato extravergine, sostanzialmente valutando i parametri previsti per legge, inutili ed irrilevanti o, addirittura, dannosi per il settore e, di fatto, avallandone la disapplicazione -:
di quali elementi disponga in relazione a quanto riportato in premessa;
se non ritenga gravemente lesivo della imparzialità e della efficienza dell'amministrazione che un funzionario preposto al controllo degli oli vergini, munito delle specifiche competenze tecniche e professionali, non debba valutare presuntivamente i difetti e le alterazioni di prodotti che non siano ottenuti nel rispetto delle migliori pratiche agronomiche e di tecnologia alimentare anche alla luce dei tradizionali parametri descritti nella legislazione in vigore (a partire dal grado di acidità) si che il livello di alchil esteri serva proprio per accertare la non rispondenza merceologica alla classificazione superiore di olio extra vergine ove sia vantata ai fini dell'immissione in commercio;
quali iniziative intenda avviare per assicurare l'uniforme applicazione delle norme da parte dei funzionari dell'ispettorato per la tutela della qualità e repressione frodi e dagli altri organi di controllo sottoposti all'indirizzo e al coordinamento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

quali misure intenda promuovere per assicurare il tempestivo avvio di un sistema adeguato ed efficiente di controlli a partire dalla prossima e imminente campagna di produzione olearia. (4-18098)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata mercoledì 19 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 736
All'Interrogazione 4-18098 presentata da
GIOVANNI FAVA

Risposta. - In merito a quanto rappresentato nell'interrogazione in esame evidenzio che l'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), in qualità di organo tecnico di controllo del mio Dicastero, ha il compito di prevenire e reprimere gli illeciti nei vari settori del comparto agroalimentare per tutelare i consumatori ed i produttori nazionali.
Nell'attività ispettiva di controllo particolare attenzione è assicurata alle produzioni di qualità più rappresentative del «Made in Italy», tra cui anche l'olio d'oliva, al fine di garantire l'immagine dello stesso sui mercati nazionali ed internazionali. Per questo motivo sono state anche intraprese misure di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e le capitanerie di porto, sia per migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi che per evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati «italiani».
Sulla base dei criteri dell'analisi del rischio, così come previsti dal regolamento (CE) n. 882 del 2004, vengono scelti tutti gli operatori della filiera che l'ispettorato sottopone a verifica, ovvero frantoi, commercianti di olio sfuso, confezionatori, esercizi commerciali ivi compresi gli esercizi di ristorazione.
In particolare, detti accertamenti sono orientati alla verifica della congruità tra le olive lavorate e l'olio prodotto in relazione all'origine dichiarata; della regolarità dei processi produttivi adottati; delle caratteristiche merceologiche; della corrispondenza delle tipologie merceologiche degli oli detenuti con la relativa documentazione contabile; della congruità del prodotto in entrata ed in uscita in relazione all'origine della categoria merceologica dichiarata; degli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 10 novembre 2009 ed in particolare la corretta tenuta del registro degli oli d'oliva di cui all'articolo 7 dello stesso decreto; della regolarità degli imballaggi in relazione alla capacità e al sistema di chiusura, nonché della conformità dei dispositivi di etichettatura adottati alle indicazioni obbligatorie e facoltative.
Inoltre, per assicurare lo svolgimento di azioni congiunte fra le diverse strutture operanti in campo alimentare, presso l'ispettorato è operativo il comitato tecnico ispettorato - altri organi di controllo, che riunisce i rappresentanti del comando Carabinieri salute (NAS), dei nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, della Polizia di Stato, del comando Carabinieri politiche agricole, del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, dell'agenzia delle dogane e dell'AGEA.
Tale comitato è stato istituito proprio allo scopo di potenziare e rendere più efficaci, nei diversi settori agroalimentari, ivi compreso il settore oleario, le sinergie d'intervento delle diverse amministrazioni interessate ed evitare, al contempo, inutili sovrapposizioni di controlli a carico degli stessi operatori.
In tale ambito, vengono programmate azioni mirate di controllo a carattere straordinario, che si aggiungono all'attività istituzionale annuale dell'ispettorato; queste particolari azioni si orientano verso alcuni segmenti della filiera oleicola che, per situazioni contingenti di mercato, possono essere a maggior rischio di frode.
L'attività di controllo dell'ICQRF prevede anche accertamenti analitici su campioni prelevati al commercio e alla distribuzione. Questi vengono effettuati dall'ispettorato avvalendosi di una propria rete qualificata di laboratori e comitati di assaggio che, nel caso degli oli d'oliva, procede al controllo di tutti i parametri relativi alla genuinità ed alla qualità dei prodotti previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Per quanto concerne il controllo dei flussi di oli di oliva movimentati dai singoli operatori, in base al richiamato dal decreto ministeriale 10 novembre 2009, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, indipendentemente se destinati al mercato nazionale od estero.
Tale registro, per una tempestiva fruizione dei dati ivi contenuti da parte degli organismi di controllo, è tenuto secondo modalità telematiche messe a disposizione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il registro di cui trattasi, costituendo un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della «filiera olio d'oliva», consente di monitorare le singole movimentazioni di ogni singolo stabilimento e di conoscere i nominativi con i relativi indirizzi dei soggetti, nazionali o esteri, che hanno fornito o acquistato una specifica partita di olio.
Al fine di migliorare il sistema di tracciabilità delle olive utilizzate nella produzione degli oli vergini, nonché di tutte le tipologie degli oli vergini commercializzati sul territorio nazionale, compresi quelli utilizzati dalle raffinerie nella produzione degli oli di oliva e di sansa di oliva, è all'esame una modifica del decreto 10 novembre 2009 per estendere l'obbligo della tracciabilità anche ad altre categorie di olio vergine (oggi escluse) prodotte e movimentate nel territorio nazionale (olio lampante e oli a DOP/IGP), nonché per ampliare la platea dei soggetti obbligati alla tenuta del suddetto registro telematico, quali i frantoi aziendali, i commercianti di olive da olio e le raffinerie che lavorano gli oli lampanti e producono olio di oliva o olio di sansa di oliva.
La filiera «olio d'oliva», quindi, risulta essere oggetto di costante monitoraggio da parte dell'ICQRF senza che vengano operati criteri discriminatori tra il prodotto destinato al mercato nazionale e quello destinato al mercato comunitario che extra comunitario.
In merito alle iniziative di natura legislativa vorrei, anzitutto, evidenziare il mio pieno sostegno alla recente, definitiva approvazione del testo di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese» ove, fra gli altri, sono state introdotte due importanti disposizioni per tutelare ulteriormente la qualità dell'olio extra vergine di oliva italiano.
La prima riguarda l'introduzione del limite del contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi fissato in 30 mg/Kg per gli oli extra vergini di oliva etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano» o che comunque evocano un'origine italiana. Il superamento di tale limite comporta l'avvio di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882 del 2004. La seconda disposizione, invece, prevede la verifica obbligatoria delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini (panel test), da utilizzare a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati.
Riguardo alla corretta e trasparente informazione al consumatore, abbiamo predisposto un decreto in materia di etichettatura che stabilisce le dimensioni minime obbligatorie dei caratteri in etichetta, così che le informazioni sull'origine del prodotto siano chiaramente leggibili e facilmente individuabili.
Infatti, nonostante le normative europee sull'etichettatura dell'olio impongano l'obbligo di indicare in etichetta l'origine degli oli di oliva vergini ed extravergini, tale importante informazione, con alcuni espedienti grafici e tipografici, a volte viene resa poco riconoscibile ai consumatori, aggirando così di fatto le finalità del legislatore.
Nelle more dell'esame da parte di Bruxelles del provvedimento ministeriale suddetto l'ICQRF, con apposita circolare inviata, tra gli altri, a tutti gli organi di controllo e a tutte le organizzazioni di categoria, oltre a richiamare l'attenzione delle imprese produttrici affinché predispongano etichette ove l'origine del prodotto sia facilmente individuabile, fornisce indicazioni sul potenziamento e coordinamento dei controlli, tramite la promozione di specifici programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni dell'olio di oliva lungo tutte le fasi della filiera, ma con particolare riguardo a quelle delicate dell'imbottigliamento e del commercio all'ingrosso.
Al riguardo assicuro che, per uniformare l'applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale, le circolari dispositive predisposte dall'ICQRF sono divulgate a tutti gli organi di controllo del Dicastero da me rappresentato e alle altre autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882 del 2004.
Riguardo alla vicenda che ha coinvolto l'ufficio territoriale di Firenze dell'ICQRF faccio presente che, in attesa che si definiscano compiutamente le responsabilità in ordine ai gravi fatti verificatisi, il funzionario interessato è stato sollecitamente sospeso dal servizio.
Al fine salvaguardare e difendere sia la produzione nazionale che i consumatori, assicuro, anche per l'imminente campagna olearia, la massima attenzione da parte degli organi di controllo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Mario Catania.