FAVA, MONTAGNOLI, FOGLIATO, BITONCI, GRIMOLDI, CHIAPPORI, CALLEGARI, BRAGANTINI, DI VIZIA, RONDINI, CAVALLOTTO, ALLASIA, BONINO e POLLEDRI. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:
nel settore dell'olio extravergine di oliva sono sempre più frequenti ipotesi di frodi e contraffazioni per ingannare i consumatori sulla vera natura dei prodotti costituiti, molto spesso, da oli di oliva deodorati, di bassa qualità, di valore commerciale tre volte inferiore a quelli di effettiva provenienza nazionale;
al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, non sono state sufficienti le recenti normative relative all'indicazione della designazione dell'origine dell'olio extravergine di oliva, approvate, con le modifiche al regolamento (CE) n. 1019/2002 e, sul piano interno, con il decreto ministeriale 10 novembre 2009;
recentemente, infatti, sono emerse diverse criticità, perché la normativa, pur definendo i contenuti essenziali delle diciture obbligatorie previste nell'etichettatura dei prodotti offerti in vendita, non indica con precisione le modalità grafiche con cui l'obbligo deve essere attuato e ciò consente alle imprese di apporre le indicazioni di interesse con modalità o caratteri che ne rendono difficile la corretta percezione da parte dei consumatori;
dal rapporto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 2011 sulle attività del Corpo forestale dello Stato nel settore della sicurezza agroambientale e agroalimentare, emerge che il personale del nucleo agroalimentare forestale, a seguito di una lunga indagine iniziata a settembre 2010 e finalizzata a verificare la filiera di qualità dell'olio extravergine di oliva, ha riscontrato, presso diversi stabilimenti di confezionamento a Firenze, Reggio Emilia, Genova e Pavia documenti di trasporto falsificati utilizzati per regolarizzare una partita di 450 mila chilogrammi di olio extravergine di oliva destinata ad essere commercializzata per un valore di circa 4 milioni di euro;
dal medesimo rapporto emerge l'importanza dei metodi diagnostici finalizzati ad accertare, attraverso la presenza del livello di alchil esteri nell'olio, l'avvenuta deodorazione del prodotto, operazione di rettifica dell'olio di oliva che consente di trasformare oli di oliva non commestibili e di scarsa qualità in oli di oliva senza difetti, ma che, una volta subito questo trattamento, non possono più essere commercializzati come oli extravergini di oliva;
con riferimento all'applicazione della normativa comunitaria (regolamento 24 gennaio 2011 (CE) n. 61/2011) che definisce alcune caratteristiche fisiche e chimiche degli oli d'oliva nonché i relativi metodi di valutazione sono emerse, tuttavia, notevoli criticità sotto il profilo delle caratteristiche e della qualità degli oli, posto che, i limiti fissati a livello comunitario per la presenza di alchil esteri negli olii extravergini è troppo elevato e rischia di incentivare la messa in commercio di olii di scarsa qualità, magari miscelati ad oli di migliore fattura o di legalizzare vere e proprie frodi ai danni dei consumatori, che vengono poste in essere adottando pratiche finalizzate a «deodorare» gli oli con caratteristiche organolettiche non adeguate;
la presenza di metil esteri nell'olio di oliva è legata all'azione di un enzima nell'ambito del normale processo di lavorazione delle olive e non costituisce un indizio di cattiva qualità dell'olio. Diversamente, la presenza di un valore elevato di etil esteri è indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive (nell'ambito di una produzione artigianale o a regola d'arte di olio extravergine di oliva, posta in essere rispettando le buone pratiche di raccolta e di estrazione dell'olio, la sommatoria degli alchil esteri non supera i 25/30 mg/kg);
per tutte le indicate ragioni, l'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese ha disposto che «al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004»;
l'olivicoltura italiana è presente in quasi tutte le regioni caratterizzandone il paesaggio e, assicurando la produzione di oli di oliva vergini di elevata qualità, tanto da rappresentare un settore produttivo strategico per il made in Italy agroalimentare e per l'economia locale;
la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari e, nello specifico, degli oli di oliva vergini prodotti da olive nazionali, garantisce la solidità, la competitività e la distintività delle imprese agricole italiane;
le azioni fino ad oggi intraprese nella lotta alle frodi ed alle contraffazioni non risultano ancora sufficienti e le risultanze delle attività di controllo fanno registrare una dilagante diffusione del fenomeno di illeciti nel settore oleario, posti in essere tramite operazioni tendenti a spacciare oli stranieri e di bassa qualità come oli di oliva vergini di provenienza italiana o, comunque, di categoria superiore;
a fine settembre 2012, un funzionario della sede fiorentina dell'ispettorato per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sarebbe stato arrestato dalla Guardia di finanza di Siena nell'ambito dell'inchiesta su olio «extravergine» tagliato con quello straniero, perché preannunciava i controlli dell'ispettorato e se ritenga di dover procedere, in conseguenza della gravità della misura, alla completa riorganizzazione dell'ufficio territoriale;
l'avvocato Mario Monopoli, funzionario dell'ispettorato per la tutela della qualità e repressione frodi della Puglia, disattendendo, ad avviso degli interroganti, il contenuto e la ratio delle norme recentemente approvate, nel corso di un incontro svoltosi a Ostuni, il 22 settembre 2012 e di cui la stampa locale ha dato risalto anche in ragione della sua autorevole partecipazione accanto a quella dell'onorevole Paolo De Castro, ha dichiarato che i parametri fissati dalla norma per stabilire se un olio può essere classificato extravergine di oliva, a causa delle pratiche colturali attuate nelle nostre zone tra cui la raccolta e delle varietà secolari sono superati naturalmente e, pertanto, si corre il rischio che l'olio prodotto nelle nostre zone non venga classificato extravergine, sostanzialmente valutando i parametri previsti per legge, inutili ed irrilevanti o, addirittura, dannosi per il settore e, di fatto, avallandone la disapplicazione -:
di quali elementi disponga in relazione a quanto riportato in premessa;
se non ritenga gravemente lesivo della imparzialità e della efficienza dell'amministrazione che un funzionario preposto al controllo degli oli vergini, munito delle specifiche competenze tecniche e professionali, non debba valutare presuntivamente i difetti e le alterazioni di prodotti che non siano ottenuti nel rispetto delle migliori pratiche agronomiche e di tecnologia alimentare anche alla luce dei tradizionali parametri descritti nella legislazione in vigore (a partire dal grado di acidità) si che il livello di alchil esteri serva proprio per accertare la non rispondenza merceologica alla classificazione superiore di olio extra vergine ove sia vantata ai fini dell'immissione in commercio;
quali iniziative intenda avviare per assicurare l'uniforme applicazione delle norme da parte dei funzionari dell'ispettorato per la tutela della qualità e repressione frodi e dagli altri organi di controllo sottoposti all'indirizzo e al coordinamento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
quali misure intenda promuovere per assicurare il tempestivo avvio di un sistema adeguato ed efficiente di controlli a partire dalla prossima e imminente campagna di produzione olearia. (4-18098)