ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18024

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 700 del 10/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: MAZZONI RICCARDO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 10/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 10/10/2012
Stato iter:
20/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/12/2012

CONCLUSO IL 20/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18024
presentata da
RICCARDO MAZZONI
mercoledì 10 ottobre 2012, seduta n.700

MAZZONI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

gli ufficiali del ruolo speciale (RS) dell'Arma dei carabinieri lamentano la palese disparità di trattamento loro riservato rispetto agli omologhi del ruolo normale, in base alla normativa vigente e sin dalla differenziazione dei ruoli di cui al decreto legislativo n. 171 del 1993 (adottato sulla base della legge delega n. 217 del 1992). Una disparità di trattamento che per certi versi determina una vera e propria discriminazione tra gli appartenenti al ruolo speciale e gli appartenenti al ruolo normale;

il citato decreto legislativo n. 117 del 1993 aveva distinto i due ruoli (normale e speciale) prevedendo a giudizio dell'interrogante varie e del tutto ingiustificate differenze, sulla premessa che mentre gli ufficiali del ruolo normale provengono dall'Accademia militare (articolo 2), i colleghi del ruolo speciale sono assunti a seguito di un concorso pubblico (articolo 9);

il grado di colonnello veniva conseguito dai primi normalmente con 27 anni di servizio, mentre per i secondi erano necessari ben 32 anni;

le dotazioni dirigenziali contemplate erano notevolmente diverse, dal momento che nel ruolo normale erano previsti ben 162 alti ufficiali con grado di colonnello o generale, a fronte di appena 20 colonnelli nel ruolo speciale;

gli appartenenti al ruolo speciale potevano raggiungere quale grado apicale quello di colonnello (ultimo grado di ufficiale superiore), mentre coloro che erano nel ruolo normale potevano ambire al grado di generale di divisione, potendo così aspirare ai gradi di ufficiale generale;

veniva previsto il riempimento del ruolo speciale a mezzo concorso pubblico riservato agli ufficiali subalterni di complemento e ai marescialli, spinti a transitare nel ruolo in parola per via del riconoscimento del periodo del complemento, come si desumeva dall'articolo 12, comma 1, n. 2 del citato decreto legislativo;

la successiva circolare n. 545/228-1991 del 16 settembre 1995 del comando generale dell'Arma dei carabinieri, intitolata «Problematiche applicative del decreto legislativo n. 177 del 1999», ha previsto, per gli ufficiali del ruolo speciale, lo svolgimento esclusivamente di incarichi meno prestigiosi, quali lo svolgimento di attività di insegnamento o impieghi burocratici nelle amministrazioni regionali o dell'Arma, a differenza degli ufficiali del ruolo normale, per i quali sono riservati i comandi di battaglione, provinciali e di scuola;

il successivo decreto legislativo n. 298 del 2000 (adottato sulla base della delega di cui alla legge n. 78 del 2000) ha abrogato il precedente decreto legislativo n. 117 del 1993, accentuando le differenze tra i due ruoli, determinando pertanto una vera e propria discriminazione fortemente lesiva dei diritti e della dignità degli appartenenti al ruolo speciale;

l'articolo 7 del decreto legislativo n. 298 del 2000 ha infatti previsto che gli ufficiali del ruolo speciale dell'arma dei carabinieri siano tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:

a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e che alla data indicata nel bando di concorso abbiano una età compresa tra i 26 e i 40 anni;

b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato alla data indicata nel bando di concorso i 32 anni;

in base all'articolo 20 del decreto legislativo da ultimo citato nel ruolo speciale vengono inseriti altresì i sottotenenti del ruolo normale che non superino il corso di applicazione, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;

peraltro, estremamente diverse sono le condizioni e le modalità di transito, da una parte, dal ruolo speciale al ruolo normale (articolo 21) e, dall'altra, dal ruolo normale al ruolo speciale (articolo 29). Nel secondo caso, infatti, molteplici sono i vantaggi in termini economici e di carriera che vengono previsti, a differenza di un trattamento di fatto deteriore nella prima ipotesi;

in ordine alla progressione di carriera, la tabella 2 allegata al decreto legislativo in parola (richiamata dagli articoli 4 e 31, comma 11) prevede per gli ufficiali del ruolo speciale, rispetto a quanto previsto per gli omologhi del ruolo normale, una permanenza superiore di un anno nel grado di tenente, tre anni in quello di capitano e due anni nel grado di tenente colonnello;

per gli appartenenti al ruolo normale, poi, è adesso prevista la possibilità di conseguire il grado di generale di corpo di armata (cioè, del più elevato grado previsto dall'ordinamento militare), così determinando sostanzialmente un ampliamento delle dotazioni dirigenziali, per effetto della maggiore progressione di carriera introdotta. Invero, l'incremento delle dotazioni dirigenziali nel ruolo normale derivanti dalle innovazioni legislative è pari a quasi il doppio di quello del ruolo speciale. Gli appartenenti al ruolo speciale, invece, continuano a non poter aspirare al conseguimento di un grado superiore a quello di colonnello, rimanendo ad essi preclusi i gradi di ufficiali generali;

i soli ufficiali del ruolo normale, frequentando i corsi in Accademia, conseguono il titolo connesso con la partecipazione a un master di II livello, dato che contribuisce a favorire i loro avanzamenti di carriera;

sussistono plurime differenze sul lato economico, che si evidenziano nel diverso trattamento fondamentale, dal momento che solo gli ufficiali del ruolo normale possono conseguire la indennità perequativa riservata ai generali di brigata o l'indennità di posizione dei generali di corpo d'armata, a fronte della mera indennità di valorizzazione dirigenziale per gli appartenenti al ruolo speciale, peraltro limitata ai soli maggiori e tenenti colonnelli. Per di più, vari aspetti del trattamento accessorio sono di fatto limitati a coloro che si trovano nel ruolo normale, come le indennità relative al lavoro straordinario dei comandanti provinciali. Le richiamata differenze sono tutte dovute alle normative di settore vigenti, che determinano secondo l'interrogante una palese discriminazione a danno degli appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, in contrasto con i principi costituzionali, di diritto comunitario ed internazionale, i quali insistono nella richiesta di totale equiparazione formale e sostanziale agli omologhi del ruolo normale, con tutti i conseguenti riconoscimenti contemplati dall'ordinamento;

il decreto legislativo n. 298 del 2000 appare all'interrogante palesemente in contrasto con gli articoli 3, 52 e 97 della Costituzione, oltre che, relativamente ai profili economici, con il principio di perequazione retributiva, di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 36 Costituzione. Nel contempo, il contrasto è ravvisabile anche con varie disposizioni di derivazione comunitaria, quali l'articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articolo 3, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea), e gli articoli 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetto Carta di Nizza), diventate disposizioni vincolanti in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ratificato con la legge 2 agosto 2008 n. 130;

la disciplina del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, infatti, lede palesemente il principio di uguaglianza dei cittadini, determinando un grave trattamento deteriore per gli ufficiali di tale ruolo rispetto agli omologhi del ruolo normale. Come sopra indicato, vi sono delle differenze di trattamento che si risolvono in vere e proprie discriminazioni tra soggetti tutti appartenenti alla medesima Arma per il solo fatto che taluni provengono dall'Accademia ed altri (i discriminati) hanno partecipato e superato un pubblico concorso;

si tratta di ufficiali il cui impiego non è difforme sia che appartengano al ruolo normale, sia che facciano parte di quello speciale;

gli ufficiali del ruolo speciale hanno gli stessi compiti istituzionali di quelli del ruolo normale;

vengono, infatti, normalmente impiegati in ruoli di comando di nuclei, sezioni, compagnie e reparti (addestrativi, territoriali, mobili e speciali) equipollenti dell'Arma. Tale impiego è pertanto identico per tutti gli ufficiali indipendentemente dal ruolo ricoperto, sino però al grado di maggiore; dopo di esso si diversificano ingiustificatamente, venendo notevolmente ridimensionati gli impieghi di prestigio per gli appartenenti al ruolo speciale, i quali come detto sopra non possono aspirare inspiegabilmente a gradi superiori a quello di colonnello;

si tratta quest'ultima di una scelta normativa che danneggia fortemente gli ufficiali del ruolo speciale. Come è noto, il grado di colonnello è, nell'ordinamento militare, l'ultimo grado di ufficiale superiore, dopo il quale hanno inizio, nel quadro della normale progressione di carriera, i gradi generali (generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata). Ebbene, tali gradi non possono essere raggiunti dagli ufficiali del ruolo speciale con una evidente discriminazione, assolutamente arbitraria;

peraltro la lesione del principio di uguaglianza non è giustificabile nemmeno invocando argomenti di carattere storico. I titoli per partecipare al concorso per l'inserimento nel ruolo speciale, al pari delle prove concorsuali e al corso applicativo cui sono ammessi i vincitori, non differiscono da quelli previsti dalla normativa previgente al decreto legislativo n. 117 del 1993, che consentiva agli ufficiali subalterni di complemento ed ai sottoufficiali di transitare nel ruolo degli ufficiali dell'Arma, senza distinzione rispetto agli ufficiali provenienti dai corsi dell'Accademia, relativamente alla disciplina del loro impiego ed alla progressione di carriera:

sino alla istituzione del ruolo speciale, pertanto, non vi erano sostanziali differenze tra gli ufficiali dell'Arma. Questi ultimi, quindi, erano tutti trattati in maniera eguale, indipendentemente dal percorso professionale sin a quel momento seguito;

gli ufficiali del ruolo speciale sempre più spesso sono gravati da maggiori responsabilità rispetto ai colleghi del ruolo normale: se è vero che hanno le medesime funzioni ed attribuzioni dei colleghi del ruolo normale, tuttavia spesso vengono impiegati per ricoprire gli incarichi più delicati. Questo per la loro formazione (sul territorio) e la loro preparazione -:

se e in che tempi il Ministro intenda assumere iniziative per sanare questa ingiustificata discriminazione subita dagli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. (4-18024)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 20 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 737
All'Interrogazione 4-18024 presentata da
RICCARDO MAZZONI

Risposta. - Fin dal decreto legislativo n. 117 del 1993 è stata prevista la suddivisione degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in tre ruoli (all'epoca, normale, speciale e tecnico), confermata dal decreto legislativo 298 del 2000 (che tuttavia ha sostituito il ruolo tecnico con il ruolo tecnico-logistico, riformando altresì l'intera materia del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali stessi), ora riassettato agli articoli 663 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
In particolare, i ruoli normale e speciale hanno connotazioni differenti per quanto concerne modalità di reclutamento, iter formativi e profili professionali, nell'ottica dell'ottimale svolgimento del servizio istituzionale.
In particolare, il ruolo normale è contraddistinto da una proiezione verso le responsabilità di vertice, attraverso un profilo di carriera caratterizzato da accentuata mobilità e diversificazione delle esperienze, segnatamente nell'assunzione delle responsabilità di comando ai vari livelli.
Diversamente per il ruolo speciale è previsto un profilo di carriera sostanzialmente più operativo, legato al territorio, con una connotazione di maggiore stanzialità al fine di valorizzare meglio lo spessore professionale derivante dalle pregresse esperienze.
In tale quadro, la Corte costituzionale, adita a seguito di ricorso innanzi a un tribunale regionale, con sentenza n. 531 del 1995, in ordine all'articolo 11 del decreto legislativo n. 117 del 1993, ha sancito la piena legittimità del ruolo speciale, ritenuto correttamente inserito in un'ottica di differenziazione di professionalità e non di discriminazione tra categorie omogenee, argomentando che ciò vale «soprattutto per l'Arma dei carabinieri dove la formazione dei quadri ufficiali e lo sviluppo di carriera è un problema di particolare importanza».
La stessa Suprema corte ha, altresì, affermato che «l'esame del testo dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217 fa emergere in modo assai chiaro che il legislatore delegante - disponendo che la disciplina delle dotazioni organiche degli Ufficiali dei carabinieri dovesse avvenire mediante l'istituzione, per gli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico - non ha affatto inteso innovare i principi che presiedono al reclutamento e all'avanzamento degli Ufficiali... Ne consegue che il legislatore delegante si è limitato a prevedere - in concomitanza con l'aumento considerevole delle dotazioni organiche degli Ufficiali dei carabinieri stabilite con decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 - la necessità di una regolamentazione attraverso la razionalizzazione del vecchio ruolo unico, scindendolo in tre ruoli, avuto riguardo particolare alle specializzazioni ed alle connesse potenzialità dei singoli ruoli».
In primo luogo, sussistono elementi di differenziazione già per quanto riguarda l'iter per giungere alla nomina di ufficiale nei rispettivi ruoli normale e speciale.
Per la nomina ufficiale del ruolo normale è necessario:

vincere un concorso pubblico aperto a tutti i cittadini tra i 17/22 anni d'età, nonché ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma aventi non più di 28 anni (una parte dei posti sono riservati ai frequentatori delle scuole militari delle Forze armate);

superare, presso l'accademia di Modena, un tirocinio pratico al termine del quale devono ottenere un giudizio di idoneità in ordine a: capacità e resistenza fisica, comportamento, rendimento nelle istruzioni pratiche, idoneità ad affrontare le attività scolastiche;

frequentare e superare due anni di accademia militare;

frequentare e superare un corso di tre anni presso la scuola ufficiali carabinieri. All'atto della nomina, gli ufficiali del ruolo normale devono sottoscrivere una ferma di 9 anni e, per mantenere il diritto a rimanere nel ruolo normale, devono conseguire il diploma di laurea entro l'anno di promozione a capitano (obbligo che non sussiste per il ruolo spedale).
Gli aspiranti alla nomina a ufficiale del ruolo speciale devono, più semplicemente:

superare un concorso riservato ai soli:

ufficiali di complemento/ferma prefissata dell'Arma con età non superiore a 32 anni;

marescialli dei carabinieri che abbiano compiuto il 26o anno di età e non superato il 40o;

frequentare e superare un corso di un anno presso la scuola ufficiali carabinieri.
Alla nomina, gli ufficiali del ruolo speciale devono sottoscrivere una ferma di 5 anni.
Gli ufficiali del ruolo normale, inoltre, devono frequentare il «Corso d'istituto» previsto dal decreto ministeriale n. 235 del 2005 (ora articolo 755 del decreto legislativo n. 66 del 2010 - codice dell'ordinamento militare), in cui il profitto viene accertato con «prove scritte ed interrogazioni orali nelle fasi di frequenza nonché mediante un esame finale che consiste in una prova orale su materie che sono state oggetto di studio durante il corso».
Un'ulteriore differenziazione professionale è rinvenibile anche nell'impiego.
Basti pensare che gli ufficiali del ruolo normale, per poter essere valutati per la promozione a colonnello, hanno l'obbligo di compiere 4 anni di comando territoriale, diversamente dal ruolo speciale per il quale tale obbligo è limitato a 2 anni, con la possibilità di svolgere - in alternativa - un incarico equipollente.
Tale opportunità, non concessa al ruolo normale, consente agli ufficiali del ruolo speciale di poter adempiere gli obblighi di comando in altri 16 incarichi, vedendosi assicurata maggiore stanzialità, di cui invece gli ufficiali del ruolo normale non possono fruire nella stessa misura in ragione della loro maggiore mobilità.
I colonnelli del ruolo normale, inoltre, devono svolgere due anni di comando provinciale o equipollente mentre i parigrado del ruolo speciale non hanno tale obbligo.
Ne consegue che quando il decreto legislativo 298 del 2000 (articolo 33, riassettato dall'articolo 855 del decreto legislativo n. 66 del 2010 - codice dell'ordinamento militare) ha voluto stabilire che «gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento», in realtà ha inteso far carico agli ufficiali del ruolo normale dei più gravosi obblighi di comando per essi stabiliti (quattro anni anziché due, senza possibilità di equipollenze, per l'avanzamento a colonnello; due anni per l'avanzamento a generale).
Coerentemente, il comando generale dell'Arma, con apposita circolare interna, citata dallo stesso interrogante, ha previsto, quanto all'impiego degli ufficiali del ruolo speciale:

l'assegnazione di incarichi analoghi a quelli previsti per il ruolo normale per tenenti e i capitani;

l'impiego in incarichi operativi, d'ufficio o di insegnamento per gli ufficiali superiori;

l'impiego in posizioni fiduciarie, di insegnamento, di ufficio e all'interno di ministeri per i colonnelli, in considerazione del ridotto numero di incarichi di comando disponibili e degli obblighi di comando dei colleghi del ruolo normale.
Tale documento, nell'ancorare la diversità di impiego del ruolo speciale alla differente previsione degli obblighi di comando, convalida anche il principio secondo cui, a differenza degli ufficiali del ruolo normale, «per gli ufficiali del ruolo speciale è configurabile una politica di impiego che possa consentire agli stessi una maggiore stabilità nelle sedi e negli incarichi», così come effettivamente avviene.
I due ruoli si differenziano in modo significativo anche per la soglia anagrafica di accesso (in media 22 anni per il ruolo normale e 32/33 per quello speciale), con la conseguente diversa permanenza nei gradi.
Pertanto, l'attuale strutturazione risponde all'esigenza di normalizzare la dinamica delle carriere della categoria e consente un equilibrato bilanciamento tra gradi dirigenziali e quelli del personale direttivo/esecutivo.
Ciò posto, non si è in presenza, come ipotizzato dall'interrogante, di una disparità di trattamento, ma piuttosto di legittime differenziazioni di professionalità, nell'ottica di perseguire un adeguato funzionamento istituzionale, tra l'altro, in un contesto disciplinato normativamente in modo chiaro ed esaustivo.
A riprova di ciò, basti considerare che, all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 298 del 2000, è stata prevista per i gradi da capitano a tenente colonnello del ruolo normale, la possibilità, una tantum, di essere immessi, a domanda, nel ruolo speciale.
In virtù di tale possibilità, ben 180 ufficiali hanno deciso il transito, a dimostrazione che la permanenza nel ruolo speciale non viene percepita discriminante o penalizzante, ma verosimilmente considerata come concreta opportunità di realizzare un diverso profilo professionale con limitati obblighi di comando e, soprattutto, una maggiore ed apprezzata stabilità.
Allo stesso modo, è prevista (articolo 835 del decreto legislativo n.66 del 2010 - codice dell'ordinamento militare) la possibilità di transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale, ad iniziativa dell'amministrazione Difesa, qualora:

nel grado di capitano del ruolo normale, si registri un consistente numero di cessazioni dal servizio che non consenta di soddisfare le esigenze istituzionali;

l'Arma ritenga opportuno attivare la procedura sia per immettere nel ruolo normale altri ufficiali da impiegare secondo il profilo di tale ruolo, sia per garantire un diverso sviluppo di carriera a coloro che nel ruolo speciale si sono distinti per rendimento in servizio.
Infine, la previsione del grado apicale di generale di divisione per il ruolo tecnico-logistico dell'Arma (la Guardia di finanza per l'omologo ruolo tecnico-logistico amministrativo ha quale grado apicale generale di brigata), è dovuta al diverso profilo necessario per l'accesso a ciascun ruolo.
Infatti per la partecipazione al concorso del ruolo tecnico-logistico occorre essere in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente a fronte del titolo di studio di scuola media secondaria richiesto per il ruolo speciale.
Inoltre, in considerazione che il ruolo tecnico-logistico, istituito al fine di consentire «la riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo» dell'Arma (articolo 1 decreto legislativo 297 del 2000), deve poter rispondere alle particolari esigenze di elevata specializzazione necessarie per far fronte agli specifici compiti assegnatigli, la carriera degli ufficiali di tale ruolo è stata adeguata alle funzioni da assolvere (articolo 1, comma 2, lettera c), n. 2 della legge n. 78 del 2000).
Alla luce del quadro delineato, si ritiene che l'attuale struttura della categoria degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma nei tre ruoli in questione sia congrua con le precipue esigenze istituzionali, razionale e non sperequativa.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.