MAZZONI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
gli ufficiali del ruolo speciale (RS) dell'Arma dei carabinieri lamentano la palese disparità di trattamento loro riservato rispetto agli omologhi del ruolo normale, in base alla normativa vigente e sin dalla differenziazione dei ruoli di cui al decreto legislativo n. 171 del 1993 (adottato sulla base della legge delega n. 217 del 1992). Una disparità di trattamento che per certi versi determina una vera e propria discriminazione tra gli appartenenti al ruolo speciale e gli appartenenti al ruolo normale;
il citato decreto legislativo n. 117 del 1993 aveva distinto i due ruoli (normale e speciale) prevedendo a giudizio dell'interrogante varie e del tutto ingiustificate differenze, sulla premessa che mentre gli ufficiali del ruolo normale provengono dall'Accademia militare (articolo 2), i colleghi del ruolo speciale sono assunti a seguito di un concorso pubblico (articolo 9);
il grado di colonnello veniva conseguito dai primi normalmente con 27 anni di servizio, mentre per i secondi erano necessari ben 32 anni;
le dotazioni dirigenziali contemplate erano notevolmente diverse, dal momento che nel ruolo normale erano previsti ben 162 alti ufficiali con grado di colonnello o generale, a fronte di appena 20 colonnelli nel ruolo speciale;
gli appartenenti al ruolo speciale potevano raggiungere quale grado apicale quello di colonnello (ultimo grado di ufficiale superiore), mentre coloro che erano nel ruolo normale potevano ambire al grado di generale di divisione, potendo così aspirare ai gradi di ufficiale generale;
veniva previsto il riempimento del ruolo speciale a mezzo concorso pubblico riservato agli ufficiali subalterni di complemento e ai marescialli, spinti a transitare nel ruolo in parola per via del riconoscimento del periodo del complemento, come si desumeva dall'articolo 12, comma 1, n. 2 del citato decreto legislativo;
la successiva circolare n. 545/228-1991 del 16 settembre 1995 del comando generale dell'Arma dei carabinieri, intitolata «Problematiche applicative del decreto legislativo n. 177 del 1999», ha previsto, per gli ufficiali del ruolo speciale, lo svolgimento esclusivamente di incarichi meno prestigiosi, quali lo svolgimento di attività di insegnamento o impieghi burocratici nelle amministrazioni regionali o dell'Arma, a differenza degli ufficiali del ruolo normale, per i quali sono riservati i comandi di battaglione, provinciali e di scuola;
il successivo decreto legislativo n. 298 del 2000 (adottato sulla base della delega di cui alla legge n. 78 del 2000) ha abrogato il precedente decreto legislativo n. 117 del 1993, accentuando le differenze tra i due ruoli, determinando pertanto una vera e propria discriminazione fortemente lesiva dei diritti e della dignità degli appartenenti al ruolo speciale;
l'articolo 7 del decreto legislativo n. 298 del 2000 ha infatti previsto che gli ufficiali del ruolo speciale dell'arma dei carabinieri siano tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:
a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e che alla data indicata nel bando di concorso abbiano una età compresa tra i 26 e i 40 anni;
b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato alla data indicata nel bando di concorso i 32 anni;
in base all'articolo 20 del decreto legislativo da ultimo citato nel ruolo speciale vengono inseriti altresì i sottotenenti del ruolo normale che non superino il corso di applicazione, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;
peraltro, estremamente diverse sono le condizioni e le modalità di transito, da una parte, dal ruolo speciale al ruolo normale (articolo 21) e, dall'altra, dal ruolo normale al ruolo speciale (articolo 29). Nel secondo caso, infatti, molteplici sono i vantaggi in termini economici e di carriera che vengono previsti, a differenza di un trattamento di fatto deteriore nella prima ipotesi;
in ordine alla progressione di carriera, la tabella 2 allegata al decreto legislativo in parola (richiamata dagli articoli 4 e 31, comma 11) prevede per gli ufficiali del ruolo speciale, rispetto a quanto previsto per gli omologhi del ruolo normale, una permanenza superiore di un anno nel grado di tenente, tre anni in quello di capitano e due anni nel grado di tenente colonnello;
per gli appartenenti al ruolo normale, poi, è adesso prevista la possibilità di conseguire il grado di generale di corpo di armata (cioè, del più elevato grado previsto dall'ordinamento militare), così determinando sostanzialmente un ampliamento delle dotazioni dirigenziali, per effetto della maggiore progressione di carriera introdotta. Invero, l'incremento delle dotazioni dirigenziali nel ruolo normale derivanti dalle innovazioni legislative è pari a quasi il doppio di quello del ruolo speciale. Gli appartenenti al ruolo speciale, invece, continuano a non poter aspirare al conseguimento di un grado superiore a quello di colonnello, rimanendo ad essi preclusi i gradi di ufficiali generali;
i soli ufficiali del ruolo normale, frequentando i corsi in Accademia, conseguono il titolo connesso con la partecipazione a un master di II livello, dato che contribuisce a favorire i loro avanzamenti di carriera;
sussistono plurime differenze sul lato economico, che si evidenziano nel diverso trattamento fondamentale, dal momento che solo gli ufficiali del ruolo normale possono conseguire la indennità perequativa riservata ai generali di brigata o l'indennità di posizione dei generali di corpo d'armata, a fronte della mera indennità di valorizzazione dirigenziale per gli appartenenti al ruolo speciale, peraltro limitata ai soli maggiori e tenenti colonnelli. Per di più, vari aspetti del trattamento accessorio sono di fatto limitati a coloro che si trovano nel ruolo normale, come le indennità relative al lavoro straordinario dei comandanti provinciali. Le richiamata differenze sono tutte dovute alle normative di settore vigenti, che determinano secondo l'interrogante una palese discriminazione a danno degli appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, in contrasto con i principi costituzionali, di diritto comunitario ed internazionale, i quali insistono nella richiesta di totale equiparazione formale e sostanziale agli omologhi del ruolo normale, con tutti i conseguenti riconoscimenti contemplati dall'ordinamento;
il decreto legislativo n. 298 del 2000 appare all'interrogante palesemente in contrasto con gli articoli 3, 52 e 97 della Costituzione, oltre che, relativamente ai profili economici, con il principio di perequazione retributiva, di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 36 Costituzione. Nel contempo, il contrasto è ravvisabile anche con varie disposizioni di derivazione comunitaria, quali l'articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articolo 3, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea), e gli articoli 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetto Carta di Nizza), diventate disposizioni vincolanti in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ratificato con la legge 2 agosto 2008 n. 130;
la disciplina del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, infatti, lede palesemente il principio di uguaglianza dei cittadini, determinando un grave trattamento deteriore per gli ufficiali di tale ruolo rispetto agli omologhi del ruolo normale. Come sopra indicato, vi sono delle differenze di trattamento che si risolvono in vere e proprie discriminazioni tra soggetti tutti appartenenti alla medesima Arma per il solo fatto che taluni provengono dall'Accademia ed altri (i discriminati) hanno partecipato e superato un pubblico concorso;
si tratta di ufficiali il cui impiego non è difforme sia che appartengano al ruolo normale, sia che facciano parte di quello speciale;
gli ufficiali del ruolo speciale hanno gli stessi compiti istituzionali di quelli del ruolo normale;
vengono, infatti, normalmente impiegati in ruoli di comando di nuclei, sezioni, compagnie e reparti (addestrativi, territoriali, mobili e speciali) equipollenti dell'Arma. Tale impiego è pertanto identico per tutti gli ufficiali indipendentemente dal ruolo ricoperto, sino però al grado di maggiore; dopo di esso si diversificano ingiustificatamente, venendo notevolmente ridimensionati gli impieghi di prestigio per gli appartenenti al ruolo speciale, i quali come detto sopra non possono aspirare inspiegabilmente a gradi superiori a quello di colonnello;
si tratta quest'ultima di una scelta normativa che danneggia fortemente gli ufficiali del ruolo speciale. Come è noto, il grado di colonnello è, nell'ordinamento militare, l'ultimo grado di ufficiale superiore, dopo il quale hanno inizio, nel quadro della normale progressione di carriera, i gradi generali (generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata). Ebbene, tali gradi non possono essere raggiunti dagli ufficiali del ruolo speciale con una evidente discriminazione, assolutamente arbitraria;
peraltro la lesione del principio di uguaglianza non è giustificabile nemmeno invocando argomenti di carattere storico. I titoli per partecipare al concorso per l'inserimento nel ruolo speciale, al pari delle prove concorsuali e al corso applicativo cui sono ammessi i vincitori, non differiscono da quelli previsti dalla normativa previgente al decreto legislativo n. 117 del 1993, che consentiva agli ufficiali subalterni di complemento ed ai sottoufficiali di transitare nel ruolo degli ufficiali dell'Arma, senza distinzione rispetto agli ufficiali provenienti dai corsi dell'Accademia, relativamente alla disciplina del loro impiego ed alla progressione di carriera:
sino alla istituzione del ruolo speciale, pertanto, non vi erano sostanziali differenze tra gli ufficiali dell'Arma. Questi ultimi, quindi, erano tutti trattati in maniera eguale, indipendentemente dal percorso professionale sin a quel momento seguito;
gli ufficiali del ruolo speciale sempre più spesso sono gravati da maggiori responsabilità rispetto ai colleghi del ruolo normale: se è vero che hanno le medesime funzioni ed attribuzioni dei colleghi del ruolo normale, tuttavia spesso vengono impiegati per ricoprire gli incarichi più delicati. Questo per la loro formazione (sul territorio) e la loro preparazione -:
se e in che tempi il Ministro intenda assumere iniziative per sanare questa ingiustificata discriminazione subita dagli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. (4-18024)